Articolo 2 della Legge 12 febbraio 1986, n. 27
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 marzo 1986
Art. 2.
L'organico delle vigilatrici penitenziarie di cui alla legge 26 aprile 1982, n. 215 , e' stabilito come segue:
vigilatrici penitenziarie capo n. 32;
vigilatrici penitenziarie superiori n. 130;
vigilatrici penitenziarie n. 1.832.
Nota all' art. 2:
La legge n. 215/1982 reca: "Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria". L'art. 1 di tale legge, prima della modifica di organico delle vigilatrici penitenziarie prevista dal presente articolo, cosi' disponeva:
"Art. 1. - La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275 , modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 , e dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito in legge, con modificazioni, con legge 10 giugno 1978, n. 271 , e' incrementata di 872 unita' riservate alle vigilatrici penitenziarie, di 65 unita' riservate alle vigilatrici penitenziarie superiori e di 16 unita' riservate alle vigilatrici penitenziarie capo".
Entrata in vigore il 4 marzo 1986
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