CASS
Sentenza 21 luglio 2023
Sentenza 21 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2023, n. 31782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31782 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ET nata AL il 02/01/1963 avverso la sentenza del 04/10/2022 della COR4PPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
letta la requisitoria del 07/06/2023, del Pubblico Ministero, in persona della Sost. Proc. Gen. FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota di replica del 16/06/2023, con cui la difesa dell'imputata ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31782 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO QU TO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 4/10/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato l'imputata alla pena di giustizia, in ordine ai reati di cui agli artt. 55-quinques d.lgs. n. 165 del 2001 e 640, comma 2, n. 1, 61 n. 9 cod. pen., nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile (comune di Milano). Articolando tre motivi, la difesa della ricorrente deduce: 1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 55-quinques d.lgs. n. 165 del 2001 e 640, comma 2, n. 1, 61 n. 9 cod. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Premesso che alla ricorrente si contesta di avere falsamente attestato nel foglio a ciò deputato la presenza in servizio (iniziando il servizio ben oltre l'orario indicato e lasciandolo prima), la difesa evidenzia come, lungi da una manipolazione delle modalità della rilevazione delle presenze, si è al cospetto di un'erronea compilazione manuale del foglio da parte dell'imputata per come risultava dalle modalità «meccaniche» di redazione (il foglio presenze risulta compilato in un unico arco temporale e reca gli stessi orari di entrata e di uscita). Inoltre, si sottolinea come la ricorrente fruisse di un orario di lavoro flessibile che le consentiva di allontanarsi, che era rimasta l'unica impiegata presso il centro, che le capitava anche di lavorare da casa e che non le fu contestata alcuna disfunzione del servizio essendo stato rispettato il monte ore contrattualmente stabilito (36 ore settimanali), come attestato dal consulente e dai testi della difesa, nonché dai diretti superiori, le cui dichiarazioni erano state ritenute illogicamente e in modo contraddittorio generiche. Difettava, poi, l'esistenza di un danno economicamente apprezzabile per la pubblica amministrazione;
2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio della motivazione. Il pregiudizio arrecato all'ente pubblico, trattandosi di poche ore, non poteva essere ritenuto economicamente apprezzabile stante anche l'assenza di danno all'immagine o di violazione del rapporto fiduciario o ancora di pregiudizio all'organizzazione dell'ente; 3. Vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena e alle statuizioni civili. 3.1. Si richiama l'atto di appello ove si era lamentato che il Tribunale, a fronte dell'assenza di precedenti penali, avesse inflitto all'imputata una pena superiore a quella chiesta dal pubblico ministero. 3.2. In ordine alla determinazione del danno risarcibile, si lamenta che la 2 Corte territoriale si fosse limitata a richiamare sul punto la motivazione del Tribunale che aveva fatto ricorso ad una liquidazione equitativa, nonostante i conteggi effettuati fossero generici e mancasse una lesione del diritto all'immagine dell'ente territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. In particolare, quanto alle censure in ordine all'affermazione di responsabilità, la Corte di merito - premessa la mancata corrispondenza dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, in ragione di quanto dall'imputata indicato sui fogli presenza e quanto invece accertato dalla polizia municipale a seguito dei servizi di osservazione svolti - ha escluso, facendo richiamo di puntuali fonti probatorie, non solo che la flessibilità dell'orario di lavoro consentisse all'imputata di svolgere la prestazione al di fuori dell'ufficio, ma anche che ciò sia poi concretamente avvenuto con riguardo all'arco temporale oggetto di contestazione. Parimenti, con motivazione non affatto illogica è stato escluso che l'imputata versasse in errore nella compilazione dei fogli presenza, tenuto conto dei sensibili scostamenti rilevati in entrata e della percezione di ore straordinarie quand'anche quelle ordinarie non erano state svolte. L'assenza, poi, dell'indicazione di differenze di orario dovute, in ipotesi, ad esigenze personali ovvero a intese organizzative con la direzione, avvalora che la manipolazione degli orari avesse in realtà natura sistematica per come comprovato dai riscontri quotidiani operati dalla polizia giudiziaria e dal fatto che la pretesa superficialità nell'indicazione oraria era univocamente e costantemente a favore della ricorrente e mai del comune. E tanto a prescindere dall'ulteriore rilievo evidenziato dal giudice del merito secondo cui l'imputata, in ragione della sua istruzione (si precisa essere laureata in psicologia) e posizione lavorativa (quadro), disponeva di un bagaglio di conoscenze idoneo a renderla consapevole di attestare il falso. La circostanza, pertanto, che la ricorrente, per quanto asseverato dai testi a discarico, abbia assicurato il raggiungimento dei risultati non incide sulla sussistenza del reato, in quanto la contestazione attiene ad avere falsamente attestato la permanenza in ufficio per il numero di ore stabilito dal contratto e fraudolentemente ottenuto retribuzioni per ore straordinarie;
l'imputata, infatti, rivestiva la posizione di quadro ed era tenuta all'osservanza dell'orario di lavoro in relazione al quale la retribuzione base e lo straordinario era stabilito. A tanto, infatti, serviva il foglio presenza. Il motivo di ricorso finisce, pertanto, per prospettare, in difetto di specifici 3 travisamenti, una valutazione delle prove diversa e più favorevole alla ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza del Tribunale e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva ed immune da vizi logici. 2. Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, la Corte di merito ha evidenziato che la condotta è stata reiterata costantemente in tutto il periodo di accertamento;
che il comportamento dell'imputata è stato segnalato da un esposto anonimo pervenuto all'ente territoriale, così rendendo logicamente verosimile che lo stesso durasse da tempo;
che apprezzabile è il danno patrimoniale, liquidato dal Tribunale in complessive euro 7.500,00; che sussiste una grave violazione del rapporto di fiducia con il datore di lavoro che confidava nella leale compilazione dei fogli presenza. La Corte territoriale ha, dunque, operato, in ossequio al disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., una valutazione complessiva e congiunta di tutte le particolarità della fattispecie concreta, tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, oltre che dell'entità del danno o del pericolo. A fronte, pertanto, di una motivazione congrua e scevra da vizi logici, la censura mossa finisce per sollecitare alla Corte di legittimità un giudizio di esclusiva competenza del giudice del merito. 3. I motivi con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla liquidazione del danno civile sono manifestamente infondati e/o generici. 3.1. Il motivo dedotto in ordine al trattamento sanzionatorio è generico. Dalla lettura della sentenza del Tribunale (v. pag. 8) risulta che all'imputata è stata applicata, in ordine al reato di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1, 61 n. 2 cod. pen.), la pena base di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa, essendosi poi operato un aumento a titolo di continuazione di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa per la continuazione interna e di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa in ordine al reato di cui capo 1) della rubrica (art. 55-quinques d.lgs. n. 165 del 2001). La ricorrente, riproducendo sul punto il motivo di appello (v. pag. 18), lamenta «che la sig.ra TO QU, totalmente incensurata, è stata condannata ad una pena superiore a quella richiesta dal Pubblico ministero» (v. pag. 10). Considerato che il giudice del merito ha determinato, in relazione al reato di truffa aggravata, la pena base nel minimo edittale e che la misura complessiva della pena, comprensiva sia della continuazione interna che esterna, è inferiore alla forbice edittale media dello stesso reato su cui è stata stabilita la pena base, competeva alla ricorrente indicare su quale specifico aspetto del trattamento 4 sanzionatorio si appuntava la doglianza. Inoltre, a corredo della prospettata eccessività della pena inflitta, si omette di indicare il parametro di riferimento, indicato nella misura della pena richiesta dal pubblico ministero. Infine, la motivazione resa dalla sentenza impugnata a fondamento del diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., contiene l'indicazione di plurimi elementi di disvalore attinenti alle modalità della condotta che al danno cagionato che si rivelano pienamente confacenti anche a supportare, sul piano dell'onere di motivazione, la conferma del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputata dal Tribunale. 3.2. Quanto alle doglianze in ordine alla sussistenza e quantificazione del danno, va sottolineato che l'accertamento in via definitiva dei reati di falsa attestazione della presenza in servizio fa sorgere in capo al dipendente pubblico una responsabilità erariale patrimoniale per le somme indebitamente percepite, nonché per il danno all'immagine della pubblica amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 55-quinques d.lgs. n. 165 del 2001. Il danno all'immagine subito dall'amministrazione rappresenta, infatti, un danno pubblico in quanto lesivo del buon andamento della pubblica amministrazione che viene così a perdere, per la condotta illecita dei suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità all'esterno, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici dei propri appartenenti siano connotati usuali dell'azione dell'ente. Ciò premesso, il giudice del merito ha dato atto dei criteri che sono stati utilizzati ai fini della determinazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal comune di Milano, valutando in concreto l'apporto causale del debitore in ordine al fatto generante il danno. Al riguardo, si è fatto riferimento: al trattamento economico indebitamente corrisposto all'imputata in cui sono state comprese tutte le ore, anche di straordinario, retribuite e non effettuate: agli oneri sostenuti dal comune per l'impiego di quattro agenti della polizia municipale per effettuare i controlli, sottraendoli all'ordinaria attività; ai costi relativi agli accertamenti effettuati e ai procedimenti instaurati a seguito dei fatti di reato;
al danno all'immagine identificabile nella percezione di inefficienza e di inaffidabilità dell'amministrazione non in grado di impedire il fenomeno dell'assenteismo. Anche su tale profilo la sentenza impugnata si sottrae, dunque, ai vizi di legittimità denunziati, alla luce del principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, 5 dep. 2021, P., Rv. 280495 - 02). 4. In questi termini, nulla aggiungendo di decisivo la nota della difesa del 16/06/2023, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
letta la requisitoria del 07/06/2023, del Pubblico Ministero, in persona della Sost. Proc. Gen. FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota di replica del 16/06/2023, con cui la difesa dell'imputata ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31782 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO QU TO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 4/10/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato l'imputata alla pena di giustizia, in ordine ai reati di cui agli artt. 55-quinques d.lgs. n. 165 del 2001 e 640, comma 2, n. 1, 61 n. 9 cod. pen., nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile (comune di Milano). Articolando tre motivi, la difesa della ricorrente deduce: 1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 55-quinques d.lgs. n. 165 del 2001 e 640, comma 2, n. 1, 61 n. 9 cod. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Premesso che alla ricorrente si contesta di avere falsamente attestato nel foglio a ciò deputato la presenza in servizio (iniziando il servizio ben oltre l'orario indicato e lasciandolo prima), la difesa evidenzia come, lungi da una manipolazione delle modalità della rilevazione delle presenze, si è al cospetto di un'erronea compilazione manuale del foglio da parte dell'imputata per come risultava dalle modalità «meccaniche» di redazione (il foglio presenze risulta compilato in un unico arco temporale e reca gli stessi orari di entrata e di uscita). Inoltre, si sottolinea come la ricorrente fruisse di un orario di lavoro flessibile che le consentiva di allontanarsi, che era rimasta l'unica impiegata presso il centro, che le capitava anche di lavorare da casa e che non le fu contestata alcuna disfunzione del servizio essendo stato rispettato il monte ore contrattualmente stabilito (36 ore settimanali), come attestato dal consulente e dai testi della difesa, nonché dai diretti superiori, le cui dichiarazioni erano state ritenute illogicamente e in modo contraddittorio generiche. Difettava, poi, l'esistenza di un danno economicamente apprezzabile per la pubblica amministrazione;
2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio della motivazione. Il pregiudizio arrecato all'ente pubblico, trattandosi di poche ore, non poteva essere ritenuto economicamente apprezzabile stante anche l'assenza di danno all'immagine o di violazione del rapporto fiduciario o ancora di pregiudizio all'organizzazione dell'ente; 3. Vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena e alle statuizioni civili. 3.1. Si richiama l'atto di appello ove si era lamentato che il Tribunale, a fronte dell'assenza di precedenti penali, avesse inflitto all'imputata una pena superiore a quella chiesta dal pubblico ministero. 3.2. In ordine alla determinazione del danno risarcibile, si lamenta che la 2 Corte territoriale si fosse limitata a richiamare sul punto la motivazione del Tribunale che aveva fatto ricorso ad una liquidazione equitativa, nonostante i conteggi effettuati fossero generici e mancasse una lesione del diritto all'immagine dell'ente territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. In particolare, quanto alle censure in ordine all'affermazione di responsabilità, la Corte di merito - premessa la mancata corrispondenza dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, in ragione di quanto dall'imputata indicato sui fogli presenza e quanto invece accertato dalla polizia municipale a seguito dei servizi di osservazione svolti - ha escluso, facendo richiamo di puntuali fonti probatorie, non solo che la flessibilità dell'orario di lavoro consentisse all'imputata di svolgere la prestazione al di fuori dell'ufficio, ma anche che ciò sia poi concretamente avvenuto con riguardo all'arco temporale oggetto di contestazione. Parimenti, con motivazione non affatto illogica è stato escluso che l'imputata versasse in errore nella compilazione dei fogli presenza, tenuto conto dei sensibili scostamenti rilevati in entrata e della percezione di ore straordinarie quand'anche quelle ordinarie non erano state svolte. L'assenza, poi, dell'indicazione di differenze di orario dovute, in ipotesi, ad esigenze personali ovvero a intese organizzative con la direzione, avvalora che la manipolazione degli orari avesse in realtà natura sistematica per come comprovato dai riscontri quotidiani operati dalla polizia giudiziaria e dal fatto che la pretesa superficialità nell'indicazione oraria era univocamente e costantemente a favore della ricorrente e mai del comune. E tanto a prescindere dall'ulteriore rilievo evidenziato dal giudice del merito secondo cui l'imputata, in ragione della sua istruzione (si precisa essere laureata in psicologia) e posizione lavorativa (quadro), disponeva di un bagaglio di conoscenze idoneo a renderla consapevole di attestare il falso. La circostanza, pertanto, che la ricorrente, per quanto asseverato dai testi a discarico, abbia assicurato il raggiungimento dei risultati non incide sulla sussistenza del reato, in quanto la contestazione attiene ad avere falsamente attestato la permanenza in ufficio per il numero di ore stabilito dal contratto e fraudolentemente ottenuto retribuzioni per ore straordinarie;
l'imputata, infatti, rivestiva la posizione di quadro ed era tenuta all'osservanza dell'orario di lavoro in relazione al quale la retribuzione base e lo straordinario era stabilito. A tanto, infatti, serviva il foglio presenza. Il motivo di ricorso finisce, pertanto, per prospettare, in difetto di specifici 3 travisamenti, una valutazione delle prove diversa e più favorevole alla ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza del Tribunale e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva ed immune da vizi logici. 2. Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, la Corte di merito ha evidenziato che la condotta è stata reiterata costantemente in tutto il periodo di accertamento;
che il comportamento dell'imputata è stato segnalato da un esposto anonimo pervenuto all'ente territoriale, così rendendo logicamente verosimile che lo stesso durasse da tempo;
che apprezzabile è il danno patrimoniale, liquidato dal Tribunale in complessive euro 7.500,00; che sussiste una grave violazione del rapporto di fiducia con il datore di lavoro che confidava nella leale compilazione dei fogli presenza. La Corte territoriale ha, dunque, operato, in ossequio al disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., una valutazione complessiva e congiunta di tutte le particolarità della fattispecie concreta, tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, oltre che dell'entità del danno o del pericolo. A fronte, pertanto, di una motivazione congrua e scevra da vizi logici, la censura mossa finisce per sollecitare alla Corte di legittimità un giudizio di esclusiva competenza del giudice del merito. 3. I motivi con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla liquidazione del danno civile sono manifestamente infondati e/o generici. 3.1. Il motivo dedotto in ordine al trattamento sanzionatorio è generico. Dalla lettura della sentenza del Tribunale (v. pag. 8) risulta che all'imputata è stata applicata, in ordine al reato di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1, 61 n. 2 cod. pen.), la pena base di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa, essendosi poi operato un aumento a titolo di continuazione di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa per la continuazione interna e di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa in ordine al reato di cui capo 1) della rubrica (art. 55-quinques d.lgs. n. 165 del 2001). La ricorrente, riproducendo sul punto il motivo di appello (v. pag. 18), lamenta «che la sig.ra TO QU, totalmente incensurata, è stata condannata ad una pena superiore a quella richiesta dal Pubblico ministero» (v. pag. 10). Considerato che il giudice del merito ha determinato, in relazione al reato di truffa aggravata, la pena base nel minimo edittale e che la misura complessiva della pena, comprensiva sia della continuazione interna che esterna, è inferiore alla forbice edittale media dello stesso reato su cui è stata stabilita la pena base, competeva alla ricorrente indicare su quale specifico aspetto del trattamento 4 sanzionatorio si appuntava la doglianza. Inoltre, a corredo della prospettata eccessività della pena inflitta, si omette di indicare il parametro di riferimento, indicato nella misura della pena richiesta dal pubblico ministero. Infine, la motivazione resa dalla sentenza impugnata a fondamento del diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., contiene l'indicazione di plurimi elementi di disvalore attinenti alle modalità della condotta che al danno cagionato che si rivelano pienamente confacenti anche a supportare, sul piano dell'onere di motivazione, la conferma del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputata dal Tribunale. 3.2. Quanto alle doglianze in ordine alla sussistenza e quantificazione del danno, va sottolineato che l'accertamento in via definitiva dei reati di falsa attestazione della presenza in servizio fa sorgere in capo al dipendente pubblico una responsabilità erariale patrimoniale per le somme indebitamente percepite, nonché per il danno all'immagine della pubblica amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 55-quinques d.lgs. n. 165 del 2001. Il danno all'immagine subito dall'amministrazione rappresenta, infatti, un danno pubblico in quanto lesivo del buon andamento della pubblica amministrazione che viene così a perdere, per la condotta illecita dei suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità all'esterno, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici dei propri appartenenti siano connotati usuali dell'azione dell'ente. Ciò premesso, il giudice del merito ha dato atto dei criteri che sono stati utilizzati ai fini della determinazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal comune di Milano, valutando in concreto l'apporto causale del debitore in ordine al fatto generante il danno. Al riguardo, si è fatto riferimento: al trattamento economico indebitamente corrisposto all'imputata in cui sono state comprese tutte le ore, anche di straordinario, retribuite e non effettuate: agli oneri sostenuti dal comune per l'impiego di quattro agenti della polizia municipale per effettuare i controlli, sottraendoli all'ordinaria attività; ai costi relativi agli accertamenti effettuati e ai procedimenti instaurati a seguito dei fatti di reato;
al danno all'immagine identificabile nella percezione di inefficienza e di inaffidabilità dell'amministrazione non in grado di impedire il fenomeno dell'assenteismo. Anche su tale profilo la sentenza impugnata si sottrae, dunque, ai vizi di legittimità denunziati, alla luce del principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, 5 dep. 2021, P., Rv. 280495 - 02). 4. In questi termini, nulla aggiungendo di decisivo la nota della difesa del 16/06/2023, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23/06/2023