CASS
Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/09/2024, n. 33710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33710 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI AU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33710 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 21/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso presentato da TE LA avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Busto IZ, emessa, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen, in rinnovazione di analoga ordinanza del GIP presso il Tribunale di Monza, emessa in data 15 febbraio 2024. I fatti in contestazione si riferiscono ad una serie di furti di veicoli avvenuti nei Comuni di IG e di ID San OM, contestati a tre soggetti, tra i quali TE LA, nei cui confronti il GIP del Tribunale di Monza aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza, fondati sulla lettura incrociata dei dati emergenti dalle immagini delle videocamere di sorveglianza e dei dati di tracciamento del sistema GPS installato sul veicolo in loro uso;
quanto alle esigenze cautelari, lo stesso GIP aveva ritenuto sussistente un concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati, desunto dalla professionalità nella consumazione dei delitti, dalla pervicacia dimostrata nel non aver manifestato alcun freno inibitorio ad agire in presenza di telecamere di sorveglianza posizionate nei luoghi di consumazione dei furti, e nell'aver continuato a delinquere, nonostante tutti avessero percepito di essere sottoposti indagine, a seguito del ritrovamento del dispositivo di tracciamento satellitare sul loro mezzo. Inoltre, l'assenza di una stabile attività lavorativa lecita, la notevole serie di precedenti penali specifici di cui risultavano tutti e tre gravati, avevano ulteriormente avvalorato il descritto pericolo di reiterazione. A fronte di tali elementi, la custodia in carcere era stata ritenuta unica misura adeguata a soddisfare le suddette esigenze, data l'insufficienza di quella degli arresti domiciliari, pur completata dall'installazione di un braccialetto elettronico, trattandosi quest'ultima di cautela intrinsecamente affidata alla capacità di autodeterminazione del soggetto, del tutto assente nel caso di specie. Tale ordinanza veniva richiamata, per relationem, dal GIP del Tribunale di Busto IZ in sede di rinnovazione della misura, ex art. 27 cod. proc. pen. . Il Tribunale del riesame ha confermato la suddetta ordinanza, respingendo i motivi di ricorso presentati dal cautelato, afferenti alla dedotta nullità per l'assenza di un vaglio autonomo da parte del GIP competente in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari;
ha così ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento impugnato, sia pur mediante il rinvio per relationem all'ordinanza del GIP di Monza;
ha aggiunto che, in ogni caso, il GIP di Busto IZ si era confrontato con il quadro indiziario, con autonoma valutazione, seppur motivando succintamente;
e così pure, in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari. 2. TE LA, attraverso il suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1 Violazione di legge, ai sensi dell'articolo 606, lett. E), in relazione all'articolo 292, comma 1, cod. proc.pen, per assenza di autonomo vaglio da parte del GIP competente. 2 In proposito, ha osservato che il GIP di Busto IZ, a fronte della richiesta del pubblico ministero, non ha proceduto ad una autonoma valutazione sulla gravità indiziaria, limitandosi ad allegare l'ordinanza del GIP di Monza;
in ciò si è discostato dalla regola contenuta nella norma indicata, diretta a scongiurare valutazioni appiattite rispetto a quelle di altri organi, ravvisando in ciò un evidente vizio di nullità. Il vizio non sarebbe neppure sanato dalla valutazione effettuata sulle esigenze cautelari, che, in ordine logico, deve seguire quella relativa al quadro di gravità indiziaria;
cosicché il fatto che il GIP di Busto IZ, almeno nella parte relativa alle esigenze cautelari, abbia manifestato una autonoma valutazione risulterebbe irrilevante in ordine al profilo della gravità indiziaria. 2.2 Con il secondo motivo, ha eccepito l'assenza di autonoma valutazione sulla singola posizione cautelare del ricorrente, non potendosi ritenere corretta l'argomentazione per cui la custodia in carcere sarebbe stata unica misura idonea, per l'incapacità di autocontrollo del cautelato, senza tuttavia aver indicato quali elementi fossero significativi del suddetto pericolo;
così pure, il riferimento alla inidoneità del braccialetto elettronico ad impedire, in regime di arresti domiciliari, la reiterazione del reato, non risulterebbe supportata da alcuna indicazione di elementi concreti idonei a configurare il suddetto pericolo. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. 1.1 La Corte di Cassazione ha, da tempo, precisato che, in linea generale, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). Con particolare riferimento al caso della rinnovazione della misura cautelare a seguito della dichiarazione di incompetenza, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che l'art. 27 cod. proc. pen. impone al giudice competente di esprimersi, nel termine di venti giorni dalla 3 pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente, in maniera autonoma su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare, t, facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente. Nulla impedisce, infatti, al giudice competente di motivare "per relationem" con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero e ciò, sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice competente, sia in ragione della stessa natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero (Sez. 6, n.56455 del 04/12/2018, Rasizzi, Rv. 274779 - 01; Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, Di Pietro, Rv. 266557 - 01; Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv.262576 - 01; Sez. 3, n.16034 del 10/02/2011, M., Rv.250299 - 01). Nel caso di rinnovazione della misura cautelare a seguito di dichiarazione di incompetenza, infatti, attraverso la motivazione per relationem, viene richiamato un provvedimento già emesso da un giudice, sicché si richiede solo che la motivazione adottata risulti congrua rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento, il quale deve dar conto della predetta congruità. 1.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto buon uso dei predetti principi elaborati dalla Corte di Cassazione;
i reati per i quali la misura cautelare è stata richiesta dal Pubblico ministero sono gli stessi oggetto della precedente misura emessa dal Giudice incompetente per territorio;
dal canto suo, poi, il Giudice per le indagini preliminari di Busto IZ, con la motivazione per relationem, ha comunque dato atto della congruità del nuovo provvedimento rispetto alle necessarie esigenze giustificative dello stesso e ha consentito il controllo dell'iter logico-giuridico posto alla base del nuovo titolo cautelare, come espressamente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 3, n. 20568 del 29/1/2015, Verdone, Rv 263744). Il percorso argomentativo esposto dai giudici di merito non è inesistente né apodittico sia per quel che riguarda i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari, risolvendosi nella condivisione della richiamata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Monza, la cui ratio decidendi era ampiamente conosciuta e conoscibile, così da consentire il controllo del provvedimento richiamante da parte del ricorrente, proprio perché il testo del provvedimento è stato sostanzialmente ripreso e riportato nell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Busto IZ. D'altro canto, non risultano neppure prospettate le ragioni in base alle quali l'asserita mancanza di valutazione su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove fosse stata compiuta il risultato sarebbe stato diverso», limitandosi il ricorrente ad eccepire genericamente la mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice competente ex art. 27, cod. proc. pen. 4 2. Infondato è pure il secondo motivo. Va premesso che il principio della reciproca integrazione tra i provvedimenti del giudice di merito, costituenti "doppia conforme", vale non solo per le sentenze (secondo il tradizionale insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, secondo cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento 6 alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile»: Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Annbrosino, Rv. 209145;, in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497; più di recente, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617) ma anche per le ordinanze in materia di libertà personale (principio risalente a Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; in conformità le Sezioni semplici successive: Sez. 6, n. 3678 de 17/11/1998, Panebianco e altro, Rv. 212685; Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 2008, Beato, Rv. 238903; Sez. 6 n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj ed altri, Rv. 261085; Sez. 3, n. 8669 del 15/1/2015, dep. 2016, Berlingieri, Rv. 266765). Nel caso in esame, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto un concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati, desunto dalla professionalità nella consumazione dei delitti, dalla pervicacia dimostrata nel non aver alcun freno inibitorio ad agire in presenza di telecamere di sorveglianza posizionate nei luoghi di consumazione dei furti, e nell'aver continuato a delinquere, nonostante la percezione di essere sottoposto ad indagine, a seguito del ritrovamento del dispositivo di tracciamento satellitare sul veicolo utilizzato. Inoltre, l'assenza di 1,-)A una stabile attività lavorativa lecita, la notevole serie di precedenti penali specifici ylcui risultava gravato, avvaloravano ulteriormente il descritto pericolo di reiterazione. A fronte di tali elementi, non manifestamente illogica appare la motivazione secondo la quale la custodia in carcere è unica misura adeguata a soddisfare le suddette esigenze, data l'insufficienza di quella degli arresti donniciliari, pur completata dall'installazione di un braccialetto elettronico, trattandosi quest'ultima di cautela intrinsecamente affidata alla capacità di autodeterminazione del soggetto, del tutto assente nel caso di specie. Il Tribunale del riesame, ha ulteriormente integrato - com'era nei suoi poteri - tale requisito, ricavando, con motivazione che sfugge a censure di illogicità, la particolare pregnanza del rischio di recidivanza, dalla particolare gravità dei fatti, inseriti in un più ampio programma criminale, certosinamente pianificato, espressivo di una qualificata caratura criminale, confermata dalle risultanze del certificato del casellario giudiziario che riportano numerose condanne per reati contro il patrimonio, nonché per reati in tema di armi, espressivi di professionalità nella commissione di tali delitti. A fronte del suddetto quadro, è stata ritenuta unica misura idonea la custodia cautelare in carcere, data l'insufficienza di misure meno afflittive, non potendosi fare affidamento sulle capacità di autocontrollo dello TE, apparendo grave il rischio che questi possa, in orario notturno, come già avvenuto in alcune delle ipotesi delittuose contestate, disattendere il regime cautelare domiciliare e riprendere l'attività furtiva, non apparendo 5 nemmeno l'apposizione del cosiddetto braccialetto elettronico idonea cautela che non impedisce del tutto la possibile violazione della misura, previa rimozione dell'apparecchio ed allontanamento dal luogo di cautela . 3. Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. Deve essere disposto, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33710 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 21/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso presentato da TE LA avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Busto IZ, emessa, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen, in rinnovazione di analoga ordinanza del GIP presso il Tribunale di Monza, emessa in data 15 febbraio 2024. I fatti in contestazione si riferiscono ad una serie di furti di veicoli avvenuti nei Comuni di IG e di ID San OM, contestati a tre soggetti, tra i quali TE LA, nei cui confronti il GIP del Tribunale di Monza aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza, fondati sulla lettura incrociata dei dati emergenti dalle immagini delle videocamere di sorveglianza e dei dati di tracciamento del sistema GPS installato sul veicolo in loro uso;
quanto alle esigenze cautelari, lo stesso GIP aveva ritenuto sussistente un concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati, desunto dalla professionalità nella consumazione dei delitti, dalla pervicacia dimostrata nel non aver manifestato alcun freno inibitorio ad agire in presenza di telecamere di sorveglianza posizionate nei luoghi di consumazione dei furti, e nell'aver continuato a delinquere, nonostante tutti avessero percepito di essere sottoposti indagine, a seguito del ritrovamento del dispositivo di tracciamento satellitare sul loro mezzo. Inoltre, l'assenza di una stabile attività lavorativa lecita, la notevole serie di precedenti penali specifici di cui risultavano tutti e tre gravati, avevano ulteriormente avvalorato il descritto pericolo di reiterazione. A fronte di tali elementi, la custodia in carcere era stata ritenuta unica misura adeguata a soddisfare le suddette esigenze, data l'insufficienza di quella degli arresti domiciliari, pur completata dall'installazione di un braccialetto elettronico, trattandosi quest'ultima di cautela intrinsecamente affidata alla capacità di autodeterminazione del soggetto, del tutto assente nel caso di specie. Tale ordinanza veniva richiamata, per relationem, dal GIP del Tribunale di Busto IZ in sede di rinnovazione della misura, ex art. 27 cod. proc. pen. . Il Tribunale del riesame ha confermato la suddetta ordinanza, respingendo i motivi di ricorso presentati dal cautelato, afferenti alla dedotta nullità per l'assenza di un vaglio autonomo da parte del GIP competente in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari;
ha così ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento impugnato, sia pur mediante il rinvio per relationem all'ordinanza del GIP di Monza;
ha aggiunto che, in ogni caso, il GIP di Busto IZ si era confrontato con il quadro indiziario, con autonoma valutazione, seppur motivando succintamente;
e così pure, in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari. 2. TE LA, attraverso il suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1 Violazione di legge, ai sensi dell'articolo 606, lett. E), in relazione all'articolo 292, comma 1, cod. proc.pen, per assenza di autonomo vaglio da parte del GIP competente. 2 In proposito, ha osservato che il GIP di Busto IZ, a fronte della richiesta del pubblico ministero, non ha proceduto ad una autonoma valutazione sulla gravità indiziaria, limitandosi ad allegare l'ordinanza del GIP di Monza;
in ciò si è discostato dalla regola contenuta nella norma indicata, diretta a scongiurare valutazioni appiattite rispetto a quelle di altri organi, ravvisando in ciò un evidente vizio di nullità. Il vizio non sarebbe neppure sanato dalla valutazione effettuata sulle esigenze cautelari, che, in ordine logico, deve seguire quella relativa al quadro di gravità indiziaria;
cosicché il fatto che il GIP di Busto IZ, almeno nella parte relativa alle esigenze cautelari, abbia manifestato una autonoma valutazione risulterebbe irrilevante in ordine al profilo della gravità indiziaria. 2.2 Con il secondo motivo, ha eccepito l'assenza di autonoma valutazione sulla singola posizione cautelare del ricorrente, non potendosi ritenere corretta l'argomentazione per cui la custodia in carcere sarebbe stata unica misura idonea, per l'incapacità di autocontrollo del cautelato, senza tuttavia aver indicato quali elementi fossero significativi del suddetto pericolo;
così pure, il riferimento alla inidoneità del braccialetto elettronico ad impedire, in regime di arresti domiciliari, la reiterazione del reato, non risulterebbe supportata da alcuna indicazione di elementi concreti idonei a configurare il suddetto pericolo. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. 1.1 La Corte di Cassazione ha, da tempo, precisato che, in linea generale, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). Con particolare riferimento al caso della rinnovazione della misura cautelare a seguito della dichiarazione di incompetenza, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che l'art. 27 cod. proc. pen. impone al giudice competente di esprimersi, nel termine di venti giorni dalla 3 pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente, in maniera autonoma su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare, t, facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente. Nulla impedisce, infatti, al giudice competente di motivare "per relationem" con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero e ciò, sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice competente, sia in ragione della stessa natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero (Sez. 6, n.56455 del 04/12/2018, Rasizzi, Rv. 274779 - 01; Sez. 2, n. 11460 del 02/02/2016, Di Pietro, Rv. 266557 - 01; Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, Evangelista, Rv.262576 - 01; Sez. 3, n.16034 del 10/02/2011, M., Rv.250299 - 01). Nel caso di rinnovazione della misura cautelare a seguito di dichiarazione di incompetenza, infatti, attraverso la motivazione per relationem, viene richiamato un provvedimento già emesso da un giudice, sicché si richiede solo che la motivazione adottata risulti congrua rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento, il quale deve dar conto della predetta congruità. 1.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto buon uso dei predetti principi elaborati dalla Corte di Cassazione;
i reati per i quali la misura cautelare è stata richiesta dal Pubblico ministero sono gli stessi oggetto della precedente misura emessa dal Giudice incompetente per territorio;
dal canto suo, poi, il Giudice per le indagini preliminari di Busto IZ, con la motivazione per relationem, ha comunque dato atto della congruità del nuovo provvedimento rispetto alle necessarie esigenze giustificative dello stesso e ha consentito il controllo dell'iter logico-giuridico posto alla base del nuovo titolo cautelare, come espressamente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 3, n. 20568 del 29/1/2015, Verdone, Rv 263744). Il percorso argomentativo esposto dai giudici di merito non è inesistente né apodittico sia per quel che riguarda i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari, risolvendosi nella condivisione della richiamata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Monza, la cui ratio decidendi era ampiamente conosciuta e conoscibile, così da consentire il controllo del provvedimento richiamante da parte del ricorrente, proprio perché il testo del provvedimento è stato sostanzialmente ripreso e riportato nell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Busto IZ. D'altro canto, non risultano neppure prospettate le ragioni in base alle quali l'asserita mancanza di valutazione su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove fosse stata compiuta il risultato sarebbe stato diverso», limitandosi il ricorrente ad eccepire genericamente la mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice competente ex art. 27, cod. proc. pen. 4 2. Infondato è pure il secondo motivo. Va premesso che il principio della reciproca integrazione tra i provvedimenti del giudice di merito, costituenti "doppia conforme", vale non solo per le sentenze (secondo il tradizionale insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, secondo cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento 6 alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile»: Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Annbrosino, Rv. 209145;, in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497; più di recente, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617) ma anche per le ordinanze in materia di libertà personale (principio risalente a Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; in conformità le Sezioni semplici successive: Sez. 6, n. 3678 de 17/11/1998, Panebianco e altro, Rv. 212685; Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 2008, Beato, Rv. 238903; Sez. 6 n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj ed altri, Rv. 261085; Sez. 3, n. 8669 del 15/1/2015, dep. 2016, Berlingieri, Rv. 266765). Nel caso in esame, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto un concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati, desunto dalla professionalità nella consumazione dei delitti, dalla pervicacia dimostrata nel non aver alcun freno inibitorio ad agire in presenza di telecamere di sorveglianza posizionate nei luoghi di consumazione dei furti, e nell'aver continuato a delinquere, nonostante la percezione di essere sottoposto ad indagine, a seguito del ritrovamento del dispositivo di tracciamento satellitare sul veicolo utilizzato. Inoltre, l'assenza di 1,-)A una stabile attività lavorativa lecita, la notevole serie di precedenti penali specifici ylcui risultava gravato, avvaloravano ulteriormente il descritto pericolo di reiterazione. A fronte di tali elementi, non manifestamente illogica appare la motivazione secondo la quale la custodia in carcere è unica misura adeguata a soddisfare le suddette esigenze, data l'insufficienza di quella degli arresti donniciliari, pur completata dall'installazione di un braccialetto elettronico, trattandosi quest'ultima di cautela intrinsecamente affidata alla capacità di autodeterminazione del soggetto, del tutto assente nel caso di specie. Il Tribunale del riesame, ha ulteriormente integrato - com'era nei suoi poteri - tale requisito, ricavando, con motivazione che sfugge a censure di illogicità, la particolare pregnanza del rischio di recidivanza, dalla particolare gravità dei fatti, inseriti in un più ampio programma criminale, certosinamente pianificato, espressivo di una qualificata caratura criminale, confermata dalle risultanze del certificato del casellario giudiziario che riportano numerose condanne per reati contro il patrimonio, nonché per reati in tema di armi, espressivi di professionalità nella commissione di tali delitti. A fronte del suddetto quadro, è stata ritenuta unica misura idonea la custodia cautelare in carcere, data l'insufficienza di misure meno afflittive, non potendosi fare affidamento sulle capacità di autocontrollo dello TE, apparendo grave il rischio che questi possa, in orario notturno, come già avvenuto in alcune delle ipotesi delittuose contestate, disattendere il regime cautelare domiciliare e riprendere l'attività furtiva, non apparendo 5 nemmeno l'apposizione del cosiddetto braccialetto elettronico idonea cautela che non impedisce del tutto la possibile violazione della misura, previa rimozione dell'apparecchio ed allontanamento dal luogo di cautela . 3. Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. Deve essere disposto, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente