CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 437/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AVERSANO MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2762/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/4960 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/4960 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 751 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 707 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4863/2025 depositato il
12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione ad adempiere n. 2024/4960 del 04/11/2024 relativo a IMU anni 2018 e 2019, per un importo complessivo di € 2.609,65, deducendo che gli atti esecutivi presupposti ivi menzionati ( Accertamento esecutivo n. 751 (€ 1.286,03), notificato il 19/12/2022 e Accertamento esecutivo n. 707 (€ 1.278,61), notificato il 20/12/2022) non le erano stati notificati e che, pertanto, era anche maturata la prescrizione dei crediti impositivi azionati;
chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese.
La SOGERT, costituitasi, contestava le argomentazioni di controparte, anche con produzione documentale, ed instava per il rigetto.
La causa veniva trattata all'udienza in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si osserva che il thema decidendum posto con l'atto di gravame si compendia nell'allegato difetto di notifica degli atti presupposti menzionati nell'atto impugnato e nei conseguenti riflessi in termini di maturazione della prescrizione del credito impositivo azionato dall'agente della riscossione.
Parte resistente ha contestato la fondatezza dell'assunto di parte ricorrente ed offerto prova documentale dell'intervenuta notifica degli atti presupposti menzionati nell'intimazione ad adempiere odiernamente gravata, vale a dire l'accertamento esecutivo n. 751 del 2022 e n. 707 del 2022, entrambi risultanti dagli atti come compiutamente notificati alla ricorrente in persona.
Tale circostanza rileva, non solo ai fini della prova del rispetto della sequenza procedimentale in cui deve sostanziarsi la procedura di riscossione, ma anche ai fini della prescrizione, che nel caso dell'IMU - quale imposta di ente locale – è soggetta a termine quinquennale (ai sensi dell'art. 2948 co. 4 cc.) e che nel caso di specie, in particolare, attese le date delle notifiche degli atti presupposti ( 19.12.2022( 751) e 20.12.2022
(707)), non può ritenersi maturata al momento della notifica dell'atto impugnato (25.3.2025).
Ne consegue che il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente, liquidate nella misura di € 925,00 per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, da versarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. spese come in motivazione.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AVERSANO MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2762/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/4960 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/4960 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 751 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 707 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4863/2025 depositato il
12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione ad adempiere n. 2024/4960 del 04/11/2024 relativo a IMU anni 2018 e 2019, per un importo complessivo di € 2.609,65, deducendo che gli atti esecutivi presupposti ivi menzionati ( Accertamento esecutivo n. 751 (€ 1.286,03), notificato il 19/12/2022 e Accertamento esecutivo n. 707 (€ 1.278,61), notificato il 20/12/2022) non le erano stati notificati e che, pertanto, era anche maturata la prescrizione dei crediti impositivi azionati;
chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese.
La SOGERT, costituitasi, contestava le argomentazioni di controparte, anche con produzione documentale, ed instava per il rigetto.
La causa veniva trattata all'udienza in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si osserva che il thema decidendum posto con l'atto di gravame si compendia nell'allegato difetto di notifica degli atti presupposti menzionati nell'atto impugnato e nei conseguenti riflessi in termini di maturazione della prescrizione del credito impositivo azionato dall'agente della riscossione.
Parte resistente ha contestato la fondatezza dell'assunto di parte ricorrente ed offerto prova documentale dell'intervenuta notifica degli atti presupposti menzionati nell'intimazione ad adempiere odiernamente gravata, vale a dire l'accertamento esecutivo n. 751 del 2022 e n. 707 del 2022, entrambi risultanti dagli atti come compiutamente notificati alla ricorrente in persona.
Tale circostanza rileva, non solo ai fini della prova del rispetto della sequenza procedimentale in cui deve sostanziarsi la procedura di riscossione, ma anche ai fini della prescrizione, che nel caso dell'IMU - quale imposta di ente locale – è soggetta a termine quinquennale (ai sensi dell'art. 2948 co. 4 cc.) e che nel caso di specie, in particolare, attese le date delle notifiche degli atti presupposti ( 19.12.2022( 751) e 20.12.2022
(707)), non può ritenersi maturata al momento della notifica dell'atto impugnato (25.3.2025).
Ne consegue che il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente, liquidate nella misura di € 925,00 per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, da versarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. spese come in motivazione.