TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 139
TAR
Ordinanza cautelare 8 aprile 2025
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Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 2 e 3, del D.P.R. 380/2001

    L'ordinanza ingiunzione non richiamava esplicitamente l'applicazione, per il caso di mancata esecuzione, della sanzione dell'acquisizione gratuita del bene al patrimonio pubblico, elemento necessario ai fini della sua operatività.

  • Accolto
    Violazione del principio di imputabilità per l'applicazione della sanzione pecuniaria

    L'inottemperanza all'ordine demolitorio non può ritenersi imputabile alla ricorrente, avendo la medesima dimostrato l'assenza di colpa nella vicenda, derivante da una condotta ondivaga e poco chiara del Comune, concretizzatasi in indicazioni fuorvianti da parte degli uffici e nella sospensione degli effetti dell'ordinanza ingiunzione.

  • Accolto
    Conseguenza dell'illegittimità dell'accertamento di inottemperanza

    L'accertamento dell'inottemperanza è illegittimo in quanto le sanzioni connesse (acquisizione gratuita e sanzione pecuniaria) sono state ritenute illegittime per non imputabilità della mancata ottemperanza alla ricorrente.

  • Accolto
    Illegittimità dell'acquisizione gratuita e della sanzione pecuniaria

    L'acquisizione gratuita e la sanzione pecuniaria sono illegittime in quanto la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione non è imputabile alla ricorrente, non sussistendo colpa in capo alla stessa.

  • Accolto
    Vizi derivati dagli atti impugnati

    L'annullamento degli atti principali comporta di riflesso l'annullamento di ogni altro atto connesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 139
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 139
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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