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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10959 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.16137/2024 RG Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 21/11/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16137/2024 RG.Cont.
tra
(cod. fisc. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
res.te in San Sebastiano al Vesuvio (NA), Piazza Municipio n. 23, elett.te dom.ta in Ercolano (NA),
Via Sac. Benedetto Cozzino, 4, presso lo studio dell'Avv. Valeria D'Alò (cod. fisc.
), che la rapp.ta e difende giusta procura allegata Attrice C.F._2
e con sede in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 23, codice fiscale, P. IVA e CP_1
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli: , in persona del l.r.p.t. dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Guarino, C.F. , Controparte_2 C.F._3
in virtù di procura alle liti allegata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli
alla via dei Mille n. 40. Convenuta
nonchè
(PI ), in persona del suo procuratore Controparte_3 P.IVA_2
speciale Dott. per atto Notaio di Roma del 12/06/2019 Controparte_4 Persona_1
Rep. n. 89144 Racc. n. 25743, elettivamente domiciliata in Napoli alla via del Rione Sirignano n.
10, presso lo studio dell'Avv. Nathalie Mensitieri (CF ) che la rappresenta C.F._4 e difende, giusta procura alle liti per atto Notaio del 12/05/2021 - Rep. n. Persona_1
90561/ Racc. 26619, allegata TERZA CHIAMATA IN CAUSA
conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, ha adito il giudice deducendo che in data 11/12/2022, verso le ore Parte_1
19.50 circa, in Nola (NA), Via Boscofangone, all'interno del centro commerciale denominato
“Vulcano Buono”, pativa gravi lesioni personali a cagione di una insidiosa caduta sulla scala mobile antistante il negozio “TA”; che, in specie, nelle prefate circostanze di tempo e di luogo, in seguito ad un improvviso e brusco arresto della suddetta scala mobile, l'attrice, sebbene attaccata al corrimano, cadeva in avanti saltando diversi RA;
che, a causa dell'urto violento con il suolo, la avvertiva immediatamente dolore alle gambe ed incapacità di movimento;
veniva aiutata a Pt_1
rialzarsi dai familiari presenti e da altre persone che l'adagiavano su una sedia in attesa dell'arrivo dell'ambulanza che allertavano tempestivamente e che giungeva sul posto dopo circa 40 minuti;
i sanitari del 118, prestate le prime cure e immobilizzato l'arto inferiore sinistro;
ciò premesso
[...]
ha chiesto la condanna della società , gestore dell'immobile del centro e della Pt_1 CP_1
scala mobile, al risarcimento di tutti i danni subiti e costituendosi quest'ultima ha contestato l'assunto attoreo chiamando in causa la compagnia assicuratrice, anch'essa Controparte_5
ritualmente costituita;
depositata documentazione, escusso il teste all'udienza del Tes_1
6/6/2025, la causa è stata assegnata a sentenza
La domanda attorea è infondata e va rigettata in quanto non provata .
Infatti l'istante deduce di aver subito lesioni per essere caduta in seguito ad un improvviso e brusco arresto della scala mobile all'interno del centro commerciale Vulcano Buono ma la società gestore e custode dell'area, la fin dall'atto costitutivo ha contestato i fatti rappresentati e la CP_1
dinamica del sinistro. Premesso che la domanda è stata compiutamente individuata in ordine al petitum e alla causa petendi, in base alla prospettazione attorea nel caso de quo si verte nella ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi ( proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha
l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” ( cfr sent Cass n. 2660/2013); “La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità” ( sent Cass n.8005/2010, ord Cass n. 5910/2011, sent Cass. n.
7125/2013) . In definitiva ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono sufficienti , ma necessarie, una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché
l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, di tal che comunque sull'attore grava l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa .
Ciò premesso, nel caso de quo, deve osservarsi che in presenza di una netta e specifica contestazione dei fatti come dedotti in citazione, la aveva l'onere di provare , al fine di Pt_1
fondare la richiesta risarcitoria, di essere caduta a causa dell'improvviso ed anomalo arresto della scala mobile ma ritiene questo giudice che le dichiarazioni testimoniali dell'unico teste escusso,
, figlia dell'attrice, che ha dichiarato : “Sono la figlia di e mia MA Tes_1 Parte_1
abita a piazza Municipio San Sebastiano al Vesuvio a pochi metri da me La prima metà dicembre
del 2022 sono andata con mia MA al Vulcano Buono centro commerciale a Nola. Era
pomeriggio e abbiamo fatto delle compere e ci stavamo ritirando verso le 20.00 Abbiamo preso la
scala mobile del reparto Ischia per scendere ed andare verso l'uscita Dietro di me vi era il negozio
TA . Ho posizionato mamma davanti a me e ha messo entrambe le mani sul corrimano e io dietro,
pochi RA , con i pacchi. Avanti a mia MA , vari RA più avanti vi erano altre persone
Quasi al termine della corsa la scala ha sobbalzato come se fosse mancata la corrente per un
secondo e io sono riuscita a rimanere in piedi ma mamma è caduta davanti e non aveva più
nessuna persona davanti a sè perché eravamo quasi alla fine della corsa e mancavano due tre
RA . Mia MA ha perso l'equilibrio e lasciato il corrimano ed è caduta in avanti Per riparare
la testa ha messo le mani avanti a sé ed ha urtato con il ginocchio sinistro con la griglietta posta
alla fine della scala mobile. Ho cercato di trattenere mia MA ma non ci sono riuscita e non sono
caduta su di lei perché mi sono messa lateralmente e l'ho evitata come l'hanno evitata le altre
persone dietro di me. Una ragazza o una signora ha chiamato il 118 Dopo qualche minuto sono
venuti un vigilante anzi due e le signore delle pulizie che hanno dato un rotolone di carta per
tamponare il sangue che usciva dalla gamba Indossava un pantalone da ginnastica con scarpe
basse Aveva all'epoca 77 anni . Ho fatto sedere mia MA su una sedia e poi dopo più di 30 minuti è arrivata l'ambulanza e gli infermieri hanno medicato e bloccato il sangue ma poi siamo andati
con la mia auto all'ospedale del mare perché l'ambulanza voleva portarla a Nola e mia MA non
voleva . Non sono mai tornata nel centro per denunciare il fatto e mi sono rivolta direttamente ad
un avvocato. Mia MA non si è operata ma avendo problemi di vene e circolazione ha fatto molte
terapie ed è stata sulla sedia a rotelle e solo dopo sette mesi ha ripreso la sua mobilità. La scala
mobile era aperta al pubblico regolarmente senza lacuna segnalazione. La scala mobile era in
normale movimento quando siamo salite su di essa per scendere. I vigilanti al momento del fatto ci
hanno chiesto cosa era successo e come stava mia MA e abbiamo detto che mia MA era
caduta senza specificare come e perché. Non ricordo se mentre parlavamo con il IG lo stesso
avesse un foglio e penna e scrivesse qualcosa Eravamo molto agitate e non ricordo molto anche
perché parlavo con i parenti a telefono. Nessun'altro è caduto quando è caduta mia MA”, non siano sufficienti a fondare la pretesa in presenza di elementi probatori contrastanti rappresentati dal contenuto oltremodo generico della raccomandata di messa in mora inviata in data 16/1/2023 e dell'invito alla negoziazione in cui , in modo poco convincente, si accenna solo ad una insidiosa
caduta senza alcun riferimento al presunto arresto o sobbalzo della scala mobile, dal contenuto della relazione giornaliera, in atti, redatta dalla società di vigilanza operante all'interno del centro commerciale in cui si precisa che non vi è stato alcun guasto e/o brusco arresto della scala mobile,
dalla relazione sull'accaduto redatto dalla società di vigilanza , in atti, nel quale sono riportati sia i rilievi effettuati dall'operatore, sia le seguenti dichiarazioni rese dal soggetto che ne ha chiesto l'intervento: “… La signora riferisce di essere inciampata sulla scala mobile …”.
Se si valutano tali elementi nel loro insieme e si considera che l'unica prova addotta a fondamento della pretesa attorea è la testimonianza della figlia, che solo con l'atto costitutivo del presente giudizio la accenna ad un sobbalzo o brusco arresto della scala mobile, che al momento del Pt_1
fatto l'attrice dichiarò di essere solo inciampata sulla scala ( art 2735 cc) , deve concludersi nel senso che difetta la prova certa e tranquillizzante che la caduta sia eziologicamente ricollegabile ad un anomalo movimento della scala mobile piuttosto che ad una disattenzione dell'utente; difettando la prova del fatto come dedotto negli atti introduttivi e della sussistenza di una responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 cc, la domanda in quanto destituita di CP_1
fondamento va rigettata.
La domanda di garanzia resta assorbita.
Le spese di lite della parte convenuta e della la cui chiamata in causa è Controparte_5
collegata alla infondata domanda risarcitoria ,liquidate in base al DM 55/2014, scaglione fino ad
€52.000,00 valore medio ridotto stante la semplicità delle questioni affrontate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta la domanda.
Condanna parte attrice a pagare le spese di lite in favore della che liquida in CP_1
€3.806,00 per compenso ed € 518,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Condanna parte attrice a pagare le spese di lite in favore della che liquida in Controparte_5
€3.806,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Napoli 25/11/2026 Il G.U.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 21/11/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16137/2024 RG.Cont.
tra
(cod. fisc. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
res.te in San Sebastiano al Vesuvio (NA), Piazza Municipio n. 23, elett.te dom.ta in Ercolano (NA),
Via Sac. Benedetto Cozzino, 4, presso lo studio dell'Avv. Valeria D'Alò (cod. fisc.
), che la rapp.ta e difende giusta procura allegata Attrice C.F._2
e con sede in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 23, codice fiscale, P. IVA e CP_1
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli: , in persona del l.r.p.t. dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Guarino, C.F. , Controparte_2 C.F._3
in virtù di procura alle liti allegata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli
alla via dei Mille n. 40. Convenuta
nonchè
(PI ), in persona del suo procuratore Controparte_3 P.IVA_2
speciale Dott. per atto Notaio di Roma del 12/06/2019 Controparte_4 Persona_1
Rep. n. 89144 Racc. n. 25743, elettivamente domiciliata in Napoli alla via del Rione Sirignano n.
10, presso lo studio dell'Avv. Nathalie Mensitieri (CF ) che la rappresenta C.F._4 e difende, giusta procura alle liti per atto Notaio del 12/05/2021 - Rep. n. Persona_1
90561/ Racc. 26619, allegata TERZA CHIAMATA IN CAUSA
conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, ha adito il giudice deducendo che in data 11/12/2022, verso le ore Parte_1
19.50 circa, in Nola (NA), Via Boscofangone, all'interno del centro commerciale denominato
“Vulcano Buono”, pativa gravi lesioni personali a cagione di una insidiosa caduta sulla scala mobile antistante il negozio “TA”; che, in specie, nelle prefate circostanze di tempo e di luogo, in seguito ad un improvviso e brusco arresto della suddetta scala mobile, l'attrice, sebbene attaccata al corrimano, cadeva in avanti saltando diversi RA;
che, a causa dell'urto violento con il suolo, la avvertiva immediatamente dolore alle gambe ed incapacità di movimento;
veniva aiutata a Pt_1
rialzarsi dai familiari presenti e da altre persone che l'adagiavano su una sedia in attesa dell'arrivo dell'ambulanza che allertavano tempestivamente e che giungeva sul posto dopo circa 40 minuti;
i sanitari del 118, prestate le prime cure e immobilizzato l'arto inferiore sinistro;
ciò premesso
[...]
ha chiesto la condanna della società , gestore dell'immobile del centro e della Pt_1 CP_1
scala mobile, al risarcimento di tutti i danni subiti e costituendosi quest'ultima ha contestato l'assunto attoreo chiamando in causa la compagnia assicuratrice, anch'essa Controparte_5
ritualmente costituita;
depositata documentazione, escusso il teste all'udienza del Tes_1
6/6/2025, la causa è stata assegnata a sentenza
La domanda attorea è infondata e va rigettata in quanto non provata .
Infatti l'istante deduce di aver subito lesioni per essere caduta in seguito ad un improvviso e brusco arresto della scala mobile all'interno del centro commerciale Vulcano Buono ma la società gestore e custode dell'area, la fin dall'atto costitutivo ha contestato i fatti rappresentati e la CP_1
dinamica del sinistro. Premesso che la domanda è stata compiutamente individuata in ordine al petitum e alla causa petendi, in base alla prospettazione attorea nel caso de quo si verte nella ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi ( proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha
l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” ( cfr sent Cass n. 2660/2013); “La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità” ( sent Cass n.8005/2010, ord Cass n. 5910/2011, sent Cass. n.
7125/2013) . In definitiva ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono sufficienti , ma necessarie, una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché
l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, di tal che comunque sull'attore grava l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa .
Ciò premesso, nel caso de quo, deve osservarsi che in presenza di una netta e specifica contestazione dei fatti come dedotti in citazione, la aveva l'onere di provare , al fine di Pt_1
fondare la richiesta risarcitoria, di essere caduta a causa dell'improvviso ed anomalo arresto della scala mobile ma ritiene questo giudice che le dichiarazioni testimoniali dell'unico teste escusso,
, figlia dell'attrice, che ha dichiarato : “Sono la figlia di e mia MA Tes_1 Parte_1
abita a piazza Municipio San Sebastiano al Vesuvio a pochi metri da me La prima metà dicembre
del 2022 sono andata con mia MA al Vulcano Buono centro commerciale a Nola. Era
pomeriggio e abbiamo fatto delle compere e ci stavamo ritirando verso le 20.00 Abbiamo preso la
scala mobile del reparto Ischia per scendere ed andare verso l'uscita Dietro di me vi era il negozio
TA . Ho posizionato mamma davanti a me e ha messo entrambe le mani sul corrimano e io dietro,
pochi RA , con i pacchi. Avanti a mia MA , vari RA più avanti vi erano altre persone
Quasi al termine della corsa la scala ha sobbalzato come se fosse mancata la corrente per un
secondo e io sono riuscita a rimanere in piedi ma mamma è caduta davanti e non aveva più
nessuna persona davanti a sè perché eravamo quasi alla fine della corsa e mancavano due tre
RA . Mia MA ha perso l'equilibrio e lasciato il corrimano ed è caduta in avanti Per riparare
la testa ha messo le mani avanti a sé ed ha urtato con il ginocchio sinistro con la griglietta posta
alla fine della scala mobile. Ho cercato di trattenere mia MA ma non ci sono riuscita e non sono
caduta su di lei perché mi sono messa lateralmente e l'ho evitata come l'hanno evitata le altre
persone dietro di me. Una ragazza o una signora ha chiamato il 118 Dopo qualche minuto sono
venuti un vigilante anzi due e le signore delle pulizie che hanno dato un rotolone di carta per
tamponare il sangue che usciva dalla gamba Indossava un pantalone da ginnastica con scarpe
basse Aveva all'epoca 77 anni . Ho fatto sedere mia MA su una sedia e poi dopo più di 30 minuti è arrivata l'ambulanza e gli infermieri hanno medicato e bloccato il sangue ma poi siamo andati
con la mia auto all'ospedale del mare perché l'ambulanza voleva portarla a Nola e mia MA non
voleva . Non sono mai tornata nel centro per denunciare il fatto e mi sono rivolta direttamente ad
un avvocato. Mia MA non si è operata ma avendo problemi di vene e circolazione ha fatto molte
terapie ed è stata sulla sedia a rotelle e solo dopo sette mesi ha ripreso la sua mobilità. La scala
mobile era aperta al pubblico regolarmente senza lacuna segnalazione. La scala mobile era in
normale movimento quando siamo salite su di essa per scendere. I vigilanti al momento del fatto ci
hanno chiesto cosa era successo e come stava mia MA e abbiamo detto che mia MA era
caduta senza specificare come e perché. Non ricordo se mentre parlavamo con il IG lo stesso
avesse un foglio e penna e scrivesse qualcosa Eravamo molto agitate e non ricordo molto anche
perché parlavo con i parenti a telefono. Nessun'altro è caduto quando è caduta mia MA”, non siano sufficienti a fondare la pretesa in presenza di elementi probatori contrastanti rappresentati dal contenuto oltremodo generico della raccomandata di messa in mora inviata in data 16/1/2023 e dell'invito alla negoziazione in cui , in modo poco convincente, si accenna solo ad una insidiosa
caduta senza alcun riferimento al presunto arresto o sobbalzo della scala mobile, dal contenuto della relazione giornaliera, in atti, redatta dalla società di vigilanza operante all'interno del centro commerciale in cui si precisa che non vi è stato alcun guasto e/o brusco arresto della scala mobile,
dalla relazione sull'accaduto redatto dalla società di vigilanza , in atti, nel quale sono riportati sia i rilievi effettuati dall'operatore, sia le seguenti dichiarazioni rese dal soggetto che ne ha chiesto l'intervento: “… La signora riferisce di essere inciampata sulla scala mobile …”.
Se si valutano tali elementi nel loro insieme e si considera che l'unica prova addotta a fondamento della pretesa attorea è la testimonianza della figlia, che solo con l'atto costitutivo del presente giudizio la accenna ad un sobbalzo o brusco arresto della scala mobile, che al momento del Pt_1
fatto l'attrice dichiarò di essere solo inciampata sulla scala ( art 2735 cc) , deve concludersi nel senso che difetta la prova certa e tranquillizzante che la caduta sia eziologicamente ricollegabile ad un anomalo movimento della scala mobile piuttosto che ad una disattenzione dell'utente; difettando la prova del fatto come dedotto negli atti introduttivi e della sussistenza di una responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 cc, la domanda in quanto destituita di CP_1
fondamento va rigettata.
La domanda di garanzia resta assorbita.
Le spese di lite della parte convenuta e della la cui chiamata in causa è Controparte_5
collegata alla infondata domanda risarcitoria ,liquidate in base al DM 55/2014, scaglione fino ad
€52.000,00 valore medio ridotto stante la semplicità delle questioni affrontate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta la domanda.
Condanna parte attrice a pagare le spese di lite in favore della che liquida in CP_1
€3.806,00 per compenso ed € 518,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Condanna parte attrice a pagare le spese di lite in favore della che liquida in Controparte_5
€3.806,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Napoli 25/11/2026 Il G.U.