TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/12/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
VI AL, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 874/ 2024 R. G. tra
(p.iva: ), in persona del suo l.r.p.t. Pt_1 P.IVA_1 Parte_2
(cf: ), CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Longo del Foro di Brindisi presso il cui
Studio in Brindisi via Appia 98/A è elettivamente domiciliato,
attore contro
(cf ), Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace
***
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo secondo il dettato degli artt. 132 co. 1 n. 4 cpc,
118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost. richiamando gli atti introduttivi, le memorie autorizzate e tutti gli altri atti e documenti di causa.
Veniva introdotto il giudizio nei confronti di in qualità di consulente CP_2 commerciale e contabile di parte attrice, asserendo che egli, ricevuto l'incarico per studio, redazione, istruzione e presentazione della domanda di sovvenzione di cui al bando regionale “Custodiamo la cultura in Puglia 2.0” per ottenere fondi di sostegno post-Covid, avesse omesso la diligenza negli obblighi professionali connessi con la conseguenza della perdita del beneficio economico in favore della società pari ad euro
29.149,00 di cui chiedeva il risarcimento
Alla prima udienza di comparizione, veniva dichiarata la contumacia del convenuto assente e ritualmente citato. Alla successiva udienza del 20.02.2025, dichiarato fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa veniva rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori come da disposizioni del Giudice titolare sostituito.
Con ordinanza emessa alla udienza del 29.04.2025, quest'ultimo, ritenuta la natura documentale del processo, rigettava le richieste di prova e fissava alla udienza del
09.12.2025 per la discussione altresì disponendo l'assegnazione allo scrivente
Giudicante ai fini della definizione.
Motivi in fatto e diritto
Risultano documentati:
- il contratto di consulenza con il professionista per la durata dal 09.07.2021 al
08.07.2022 “in ordine allo svolgimento delle seguenti attività: presentazione istanza di sovvenzione di cui al bando regionale >Custodiamo la cultura 2.0> ;
- le modalità di partecipazione al sostegno POR Parte_3
Puglia 2014- 2020 Asse III Azione 3.4;
- la prima domanda con identificativo n. 01200581206664 del 22.07.2021 su piattaforma ARET;
- la seconda domanda con identificativo n. 011192201183971 del 02.08.2021 su piattaforma ARET;
- la comunicazione pec da ARET del 17.11.2021 di ammissibilità della domanda ricevuta e contrassegnata da Prot. n. C6210108922 del 22.07.2021 nonchè del provvedimento di concessione contributo del 11.11.2021 n. 1692 per euro
6.841,20;
- la comunicazione pec da ARET del 13.01.2022 ad oggetto il rigetto della istanza di rettifica del contributo già riconosciuto, inviata con pec il 10.08.2021;
- la richiesta legale di risarcimento danni inviata con pec al consulente ed alla compagnia assicurativa il 28.01.2022.
Attraverso la lettura coordinata e complessiva dei contenuti delle domande nonché delle comunicazioni A.R.E.T. emerge che:
- sussistessero i requisiti in capo alla srl attrice che venne ammessa alla sovvenzione, quale impresa attiva ubicata nel territorio della regione Puglia classificata con codice ATECO 2007, ai fini della misura straordinaria adottata
Pagina 2 in conformità all'art. 54 del Regime Quadro di cui agli artt. da 53 a 64 del DL 34 del 19.05.2020, come emendato dall'art. 28 DL 41/2021 (nell'ambito del
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid 19”) ;
- per il medesimo bando fossero state presentate due domande a breve distanza temporale, l'una del 22.07.2021 e l'altra del 02.08.2021.
Entrambe avessero eguale contenuto dichiarativo ad eccezione del valore fatturato/corrispettivi, indicato: nella prima, pari ad euro 11.402,00 per il periodo 01 ottobre 2019- 31 gennaio 2020 e pari ad euro 0 per il periodo 1 ottobre 2020 – 31 gennaio 2021 con richiesta di sovvenzione per ad euro
6.841,20; nella seconda, pari ad euro 67.336,00 ed euro 1.899,00 per i medesimi periodi temporali con richiesta di sovvenzione per euro 32.718,50;
- in esito alla ammissione della prima domanda del 22.07.2021, l'istante dovesse provvedere sull'area della piattaforma a recepire il provvedimento di concessione da accettare e controfirmare digitalmente, compilare i dati del conto corrente dedicato, caricare i documenti digitalmente;
- con missiva del 13.01.2022 fosse stata rigettata da ARET la richiesta di modifica del contributo sulla base della seconda istanza di sovvenzione inoltrata nell'agosto 2021 in sostituzione della precedente del luglio 2021, presentata a pena di inammissibilità esclusivamente dal soggetto legittimato a rappresentare l'impresa ed immodificabile dopo il perfezionamento dell'invio invio secondo l'art.
5.2 dell'avviso.
Vengono dunque provati, direttamente ed indirettamente, l'esistenza dell'incarico, il nesso causale errore- danno conseguente, l'entità di quest'ultimo che la società avrebbe avuto diritto a percepire, ovvero euro 32.718,50 sulla base della seconda istanza inoltrata in sostituzione della prima, da cui però andranno decurtati euro 6.841,20 comunque effettivamente percepiti sulla base dei dati inesatti della prima.
Vertendosi in tema di obbligazione di mezzi diviene rilevante non qualsivoglia inadempimento ma quello che costituisce causa efficiente del danno da valutare sul parametro della violata media diligenza professionale commisurabile “ai sensi dell'art.
1176 co. 2 cc alla natura dell'attività esercitata” (Cass. Civ. n. 23740/2018), il cui
Pagina 3 principio è complementare a quello di cui all'art. 2236 cc applicabile allorquando la prestazione involga una speciale difficoltà, rispondendo il professionista dei danni solo in caso di dolo o di colpa grave.
L'obbligo di diligenza qualificata del professionista non si esaurisce nella mera compilazione o trasmissione formale o esecuzione meccanica delle istruzioni ma implica un dovere di informazione, sollecitazione, studio e controllo proporzionato alla complessità dell'incarico ed alla specifica fiducia che il cliente ripone, andando posta una differenziazione tra errore tecnico scusabile e negligenza che assume il carattere della colpa grave laddove riguardi un incarico di non peculiare complessità che venga affrontato con approccio disattento.
Tenuto conto della asserita qualità del professionista già consulente della società
(dunque a conoscenza dei volumi di reddito) prima della specifica ed ulteriore commissione per cui è giudizio nonché della specifica attività per la redazione della istanza rientrante in ordinario perimetro di consulenza, si configura una negligenza non scusabile per via della grossolanità dell'errore e dei doveri di informazione e scambio con il cliente connessi all'incarico ai fini dello studio, stesura ed approvazione della cliente prima dell'inoltro.
Rimane fermo che il l.r. della società, soggetto obbligato a presentare l'istanza anche firmandola digitalmente, attesti la veridicità e correttezza dei dati assumendone la piena responsabilità verso l'ente erogatore con onere di vigilanza e verifica sulle comunicazioni da essere inviate, sia pure per lui preparate o composte dal professionista incaricato.
La evidenza stessa dell'errore, tuttavia, sia perché i dati inseriti e contestati scorretti riguardano il volume di fatturati, dunque fatti noti al l.r., sia perché essi facilmente intercettabili visivamente al controllo poiché posti alla pag. 3 del modulo di istanza in apposito riquadro ed in formato grassetto, comporta un concorso di colpa ex art. 1227 cc della cliente che con ordinaria diligenza ben avrebbe potuto individuare la loro divergenza rispetto al reale.
Nella fattispecie, nella distribuzione della percentuale di corresponsabilità si ritiene prevalente la condotta del professionista in ragione della competenza qualificata da
Pagina 4 questi rivestita e su cui la cliente poneva affidamento attribuendogli una percentuale del
70%.
Dalle considerazioni innanzi sviluppate deriva che l'entità complessiva del danno corrispondente alla somma di euro 25.877,30 (euro 32.718,50 potenzialmente ottenibili da cui vengono detratti euro 6.841,20 ricevuti a titolo di contributo su base minore errata di volume fatturato) viene addebitata al convenuto nella misura pari ad euro
18.114,11 (ovvero il 70% di euro 25.877,30).
Per tali ragioni, la domanda viene parzialmente accolta con condanna alle competenze di lite, parzialmente compensate, in rapporto allo scaglione di valore emerso e liquidate sulla base del DM 55/ 2014 come mod. in euro 2.400,00 oltre accessori e spese vive di iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa,
previamente accertata la responsabilità di in concorso con Controparte_1
parte attrice, accoglie parzialmente la domanda di proposta da in Pt_1
persona del suo l.r.;
per l'effetto,
condanna al risarcimento del danno in favore di in Controparte_1 Pt_1
persona del suo l.r., pari ad euro 18.114,11 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
in persona del suo l.r., previa loro parziale compensazione, per euro
[...]
2.400,00 oltre spese forf., cap ed iva e spese di iscrizione della causa a ruolo.
Brindisi, 09.12.2025
Il Giudice On.
VI AL
Pagina 5
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
VI AL, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 874/ 2024 R. G. tra
(p.iva: ), in persona del suo l.r.p.t. Pt_1 P.IVA_1 Parte_2
(cf: ), CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Longo del Foro di Brindisi presso il cui
Studio in Brindisi via Appia 98/A è elettivamente domiciliato,
attore contro
(cf ), Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace
***
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo secondo il dettato degli artt. 132 co. 1 n. 4 cpc,
118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost. richiamando gli atti introduttivi, le memorie autorizzate e tutti gli altri atti e documenti di causa.
Veniva introdotto il giudizio nei confronti di in qualità di consulente CP_2 commerciale e contabile di parte attrice, asserendo che egli, ricevuto l'incarico per studio, redazione, istruzione e presentazione della domanda di sovvenzione di cui al bando regionale “Custodiamo la cultura in Puglia 2.0” per ottenere fondi di sostegno post-Covid, avesse omesso la diligenza negli obblighi professionali connessi con la conseguenza della perdita del beneficio economico in favore della società pari ad euro
29.149,00 di cui chiedeva il risarcimento
Alla prima udienza di comparizione, veniva dichiarata la contumacia del convenuto assente e ritualmente citato. Alla successiva udienza del 20.02.2025, dichiarato fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa veniva rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori come da disposizioni del Giudice titolare sostituito.
Con ordinanza emessa alla udienza del 29.04.2025, quest'ultimo, ritenuta la natura documentale del processo, rigettava le richieste di prova e fissava alla udienza del
09.12.2025 per la discussione altresì disponendo l'assegnazione allo scrivente
Giudicante ai fini della definizione.
Motivi in fatto e diritto
Risultano documentati:
- il contratto di consulenza con il professionista per la durata dal 09.07.2021 al
08.07.2022 “in ordine allo svolgimento delle seguenti attività: presentazione istanza di sovvenzione di cui al bando regionale >Custodiamo la cultura 2.0> ;
- le modalità di partecipazione al sostegno POR Parte_3
Puglia 2014- 2020 Asse III Azione 3.4;
- la prima domanda con identificativo n. 01200581206664 del 22.07.2021 su piattaforma ARET;
- la seconda domanda con identificativo n. 011192201183971 del 02.08.2021 su piattaforma ARET;
- la comunicazione pec da ARET del 17.11.2021 di ammissibilità della domanda ricevuta e contrassegnata da Prot. n. C6210108922 del 22.07.2021 nonchè del provvedimento di concessione contributo del 11.11.2021 n. 1692 per euro
6.841,20;
- la comunicazione pec da ARET del 13.01.2022 ad oggetto il rigetto della istanza di rettifica del contributo già riconosciuto, inviata con pec il 10.08.2021;
- la richiesta legale di risarcimento danni inviata con pec al consulente ed alla compagnia assicurativa il 28.01.2022.
Attraverso la lettura coordinata e complessiva dei contenuti delle domande nonché delle comunicazioni A.R.E.T. emerge che:
- sussistessero i requisiti in capo alla srl attrice che venne ammessa alla sovvenzione, quale impresa attiva ubicata nel territorio della regione Puglia classificata con codice ATECO 2007, ai fini della misura straordinaria adottata
Pagina 2 in conformità all'art. 54 del Regime Quadro di cui agli artt. da 53 a 64 del DL 34 del 19.05.2020, come emendato dall'art. 28 DL 41/2021 (nell'ambito del
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid 19”) ;
- per il medesimo bando fossero state presentate due domande a breve distanza temporale, l'una del 22.07.2021 e l'altra del 02.08.2021.
Entrambe avessero eguale contenuto dichiarativo ad eccezione del valore fatturato/corrispettivi, indicato: nella prima, pari ad euro 11.402,00 per il periodo 01 ottobre 2019- 31 gennaio 2020 e pari ad euro 0 per il periodo 1 ottobre 2020 – 31 gennaio 2021 con richiesta di sovvenzione per ad euro
6.841,20; nella seconda, pari ad euro 67.336,00 ed euro 1.899,00 per i medesimi periodi temporali con richiesta di sovvenzione per euro 32.718,50;
- in esito alla ammissione della prima domanda del 22.07.2021, l'istante dovesse provvedere sull'area della piattaforma a recepire il provvedimento di concessione da accettare e controfirmare digitalmente, compilare i dati del conto corrente dedicato, caricare i documenti digitalmente;
- con missiva del 13.01.2022 fosse stata rigettata da ARET la richiesta di modifica del contributo sulla base della seconda istanza di sovvenzione inoltrata nell'agosto 2021 in sostituzione della precedente del luglio 2021, presentata a pena di inammissibilità esclusivamente dal soggetto legittimato a rappresentare l'impresa ed immodificabile dopo il perfezionamento dell'invio invio secondo l'art.
5.2 dell'avviso.
Vengono dunque provati, direttamente ed indirettamente, l'esistenza dell'incarico, il nesso causale errore- danno conseguente, l'entità di quest'ultimo che la società avrebbe avuto diritto a percepire, ovvero euro 32.718,50 sulla base della seconda istanza inoltrata in sostituzione della prima, da cui però andranno decurtati euro 6.841,20 comunque effettivamente percepiti sulla base dei dati inesatti della prima.
Vertendosi in tema di obbligazione di mezzi diviene rilevante non qualsivoglia inadempimento ma quello che costituisce causa efficiente del danno da valutare sul parametro della violata media diligenza professionale commisurabile “ai sensi dell'art.
1176 co. 2 cc alla natura dell'attività esercitata” (Cass. Civ. n. 23740/2018), il cui
Pagina 3 principio è complementare a quello di cui all'art. 2236 cc applicabile allorquando la prestazione involga una speciale difficoltà, rispondendo il professionista dei danni solo in caso di dolo o di colpa grave.
L'obbligo di diligenza qualificata del professionista non si esaurisce nella mera compilazione o trasmissione formale o esecuzione meccanica delle istruzioni ma implica un dovere di informazione, sollecitazione, studio e controllo proporzionato alla complessità dell'incarico ed alla specifica fiducia che il cliente ripone, andando posta una differenziazione tra errore tecnico scusabile e negligenza che assume il carattere della colpa grave laddove riguardi un incarico di non peculiare complessità che venga affrontato con approccio disattento.
Tenuto conto della asserita qualità del professionista già consulente della società
(dunque a conoscenza dei volumi di reddito) prima della specifica ed ulteriore commissione per cui è giudizio nonché della specifica attività per la redazione della istanza rientrante in ordinario perimetro di consulenza, si configura una negligenza non scusabile per via della grossolanità dell'errore e dei doveri di informazione e scambio con il cliente connessi all'incarico ai fini dello studio, stesura ed approvazione della cliente prima dell'inoltro.
Rimane fermo che il l.r. della società, soggetto obbligato a presentare l'istanza anche firmandola digitalmente, attesti la veridicità e correttezza dei dati assumendone la piena responsabilità verso l'ente erogatore con onere di vigilanza e verifica sulle comunicazioni da essere inviate, sia pure per lui preparate o composte dal professionista incaricato.
La evidenza stessa dell'errore, tuttavia, sia perché i dati inseriti e contestati scorretti riguardano il volume di fatturati, dunque fatti noti al l.r., sia perché essi facilmente intercettabili visivamente al controllo poiché posti alla pag. 3 del modulo di istanza in apposito riquadro ed in formato grassetto, comporta un concorso di colpa ex art. 1227 cc della cliente che con ordinaria diligenza ben avrebbe potuto individuare la loro divergenza rispetto al reale.
Nella fattispecie, nella distribuzione della percentuale di corresponsabilità si ritiene prevalente la condotta del professionista in ragione della competenza qualificata da
Pagina 4 questi rivestita e su cui la cliente poneva affidamento attribuendogli una percentuale del
70%.
Dalle considerazioni innanzi sviluppate deriva che l'entità complessiva del danno corrispondente alla somma di euro 25.877,30 (euro 32.718,50 potenzialmente ottenibili da cui vengono detratti euro 6.841,20 ricevuti a titolo di contributo su base minore errata di volume fatturato) viene addebitata al convenuto nella misura pari ad euro
18.114,11 (ovvero il 70% di euro 25.877,30).
Per tali ragioni, la domanda viene parzialmente accolta con condanna alle competenze di lite, parzialmente compensate, in rapporto allo scaglione di valore emerso e liquidate sulla base del DM 55/ 2014 come mod. in euro 2.400,00 oltre accessori e spese vive di iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa,
previamente accertata la responsabilità di in concorso con Controparte_1
parte attrice, accoglie parzialmente la domanda di proposta da in Pt_1
persona del suo l.r.;
per l'effetto,
condanna al risarcimento del danno in favore di in Controparte_1 Pt_1
persona del suo l.r., pari ad euro 18.114,11 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
in persona del suo l.r., previa loro parziale compensazione, per euro
[...]
2.400,00 oltre spese forf., cap ed iva e spese di iscrizione della causa a ruolo.
Brindisi, 09.12.2025
Il Giudice On.
VI AL
Pagina 5