Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO02 144 /02 SSAZIONE LA CORT Oggetto PAGAMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE SOMMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 4375/00 Consigliere Cron. 5185 Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 590 Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere Ud. 16/11/01 Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1.55 per diritti sul ricorso proposto da: #15 FER 2002 IL CANCELLIERE DAL SANTO VITTORIO & C SNC, in persona dei legali rappresentanti DAL SANTO PIERGIANNI e GABRIELE, €1,55 L.3000. AN elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO dell'avvocato COSTANTINO271, presso lo studio TESSAROLO, che li difende unitamente all'avvocato DG720699 GIOVANNI DAL SANTO, giusta delega in atti;
ricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia esecutiva dal Sig. DALL'IGNA VELLERE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti € 723+2 PZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di 11.15.10.03 IL CANCELLIERE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ALDO DALL'IGNA, 2001 ----- giusta delega in atti;
1542 -1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2065/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 28/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per in subordine per il rigetto del l'inammissibilità ricorso. -2- SN AL TO c/ LL RG 4375/00 Oggetto: pagamento somma. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 18.4.84, la ditta IT AL TO premesso che aveva fornito alla ditta NI LL prestazioni e materiali vari;
che parte di tali forniture avevano formato oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo avverso il quale era stata proposta opposizio- ne e pendeva la relativa causa;
che altre prestazioni erano rimaste insolute per un credito residuo totale di £ 1.494.473 conveniva NI LL innanzi al tribuna- le di Vicenza, chiedendone la condanna al pagamento della detta somma con IVA, interessi e svalutazione. Costituendosi, il LL contestava gli assunti avversari negando di aver mai ricevuto fatture а fronte degli estratti conto, onde chiedeva respingersi la doman- da. Con sentenza 14.4.94, l'adito tribunale accoglieva, invece, la domanda e condannava il convenuto al pagamen- to della somma di £ 1.494.473 chiesta dall'attore. Avverso tale sentenza il LL proponeva appello cui resisteva la SN AL TO IT & C., nella quale era confluita la ditta individuale IT AL TO. Con sentenza 28.12.98 la corte d'appello di Venezia ritenuto, per quanto ancora interessa, che l'esistenza del credito azionato risultasse smentita dalla documenta- zione in atti, dacché la ricostruzione in ordine cronolo- gico delle partite evidenziava solo un'esigua differenza SN AL TO c/ LL RG 4375/00 di £ 13.433 tra il credito di £ 6.293.433 e gli acconti di £ 6.280.000 versati, differenza non richiesta dalla se dicente creditrice neanche in via subordinata - accoglie- va l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, ri- gettava l'originaria domanda. Avverso tale sentenza la SN AL TO IT C. proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. Resisteva NI LL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Devesi, preliminarmente, disattendere l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente, per difetto di valida procura speciale al difensore che ha redatto e sottoscritto l'atto introduttivo di con- troparte. La più recente giurisprudenza di questa Corte an- che a Sezioni Unite (sent. 24.2.98 n. 1984) innovando rispetto al precedente indirizzo interpretativo cui il resistente ha fatto riferimento - ritiene infatti, che, quando l'atto introduttivo del giudizio di legittimità contenga a margine, od in calce, o su foglio separato - una procura rilasciata al ad esso materialmente unito difensore che l'ha sottoscritto, tale procura, salvo che dal suo contesto inequivocamente risulti il contrario, deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e tale da soddisfare, perciò, il requisito della specifi- cità previsto dall'art. 365 CPC anche se non contenga SN AL TO c/ LL RG 4375/00 -3- espressi riferimenti alla sentenza da impugnare e/o al giudizio da promuovere, tanto più ove, come nella specie, sia apposta in calce all'atto. Ciò posto, si può passare all'esame del ricorso. Con l'unico motivo dedotto, la ricorrente denun- ziando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazio- ne circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 CPC si duole che la corte territoriale abbia erro- neamente conteggiato gli acconti versati dalla contropar- te omettendo di considerarli cronologicamente, così de- traendo per due volte gli acconti 21.1.82 e 1°.3.82, ri- spettivamente per £ 500.000 e per £ 1.000.000; non abbia tenuto conto d'un piccolo importo di £ 18.960 già decur- tato dall'estratto conto 21.4.82 relativo all'IVA agevo- lata applicata alla fattura n. 27/82, concernente presta- zioni non dedotte in giudizio;
abbia omesso di considera- re la prova testimoniale (Piergianni AL TO) e per in- terpello (capitolo di prova n. 3) nonché la prova docu- mentale (prodotta all'udienza del 2.7.85) circa le date e gli importi degli acconti corrisposti dal LL prece- dentemente agli estratti conto del 23.4.82 e del 2.10.82. Il motivo non è ammissibile. Sebbene, infatti, l'errore del giudice del merito causato dall'inesatta determinazione dei presupposti nu- merici d'un'operazione sia deducibile in sede di legitti- mità, in quanto si risolve in un vizio logico della moti- SN AL TO c/ LL RG 4375/00 -4- vazione, va, tuttavia, tenuto conto dei limiti posti al giudizio svolgentesi in tale sede dal principio, sancito nell'art. 366 n. 4 CPC, dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, per il quale gli elementi necessari al giudizio, che non possono essere ricercati mediante l'e- same diretto degli atti se non nell'ipotesi di censura d'un error in procedendo, debbono tutti e compiutamente essere riportati nell'atto introduttivo. Come da costante insegnamento di questa Corte, in vero, anzi tutto il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC dev'essere in- teso a far valere a pena d'inammissibilità per il sur- richiamato art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione carenze o lacune nelle argomentazioni, ov- vero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta in- compatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi;
non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convinci- mento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può prospettare un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della di- SN AL TO c/ LL RG 4375/00 -5- screzionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convin- cimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe - com'è, appunto, per quello di cui trattasi in un'inammissibile istanza di revisio- ne delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea al- la natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. In particolare, va ulteriormente considerato come, allorché sia denunziato un vizio di motivazione in ragio- ne d'asserita omessa od erronea valutazione delle risul- tanze processuali, sia necessario, onde consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività de- gli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente indichi puntual- mente ciascuna delle dette risultanze e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposi- zione ed, all'occorrenza come appunto il caso in esame integrale trascrizione nel ricorso,avrebbe richiesto - non essendo idonea all'uopo la semplice prospettazione del valore probatorio di esse quale inteso soggettivamen- te dalla parte in contrapposizione alle valutazioni ef- fettuatene dal giudice. SN AL TO c/ LL RG 4375/00 -6- Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpre- tazione degli accertamenti in fatto estranea alle valuta- zioni rimesse al giudice della legittimità e per ciò solo inammissibile, neppure risulta adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia l'erronea od insufficiente valutazione, e tale inottempe- ranza al principio d'autosufficienza del ricorso per cas- sazione ne è ulteriore motivo d'inammissibilità. ALl'esame di quanto dedotto non è dato, infatti, desumere non solo l'effettiva rilevanza delle prove do- cumentali e testimoniali alle quali la ricorrente ha fat- giacché il materiale probatorio ac-to riferimento quisito in fase di merito è indicato genericamente e/o solo parte di esso appare preso in considerazione - ma neppure l'esatto significato delle stesse giacché non - ne è riportato l'integrale contenuto bensì una frammenta- ria ricostruzione, basata sull'estrapolazione di talune componenti o sulla prospettazione ob relationem del loro significato quale dalla ricorrente soggettivamente inte- SO, cosicché, avulse dal loro contesto e dal complesso delle emergenze istruttorie e collegate con altri singoli elementi del pari riassunti od estrapolati, vengono uti- lizzate al fine d'estrarne significati verosimilmente fa- vorevoli alle tesi sostenute dalla ricorrente stessa, ma non risultano, all'evidenza, suscettibili d'adeguato ri- SN AL TO c/ LL RG 4375/00 -7- scontro e, quindi, non costituiscono elementi di giudizio idonei а fornire qualsivoglia supporto al controllo di questa Corte sulla decisività d'un eventuale loro riesame ai fini d'una soluzione dei punti salienti in controver- sia difforme da quella adottata dal giudice a quo. In altri termini, onde evidenziare il preteso erro- re logico dell'impugnata sentenza e consentirne il ri- scontro da parte di questa Corte, avrebbe dovuto la ri- corrente riprodurre nel ricorso non solo il contenuto della deposizione e del capitolo di prova per interpello cui ha fatto riferimento, evidenziandone la rilevanza ai fini d'una ricostruzione delle partite creditorie e debi- torie diversa da quella operata dal giudice del merito, ma, soprattutto, l'integrale sviluppo degli estratti- conto, comparato con lo sviluppo delle voci prese in con- siderazione dal giudice del merito, e non soltanto il saldo di essi, dal quale non è dato desumere le singole partite ed effettuarne il dovuto riscontro;
l'adottata modalità di prospettazione si sostanzia, viceversa, in contrasto con i principi precedentemente richiamati, nel- la semplice contrapposizione d'un diverso conteggio, qua- le soggettivamente ritenuto corretto dalla ricorrente, а quello effettuato nella sentenza impugnata. Il ricorso va, dunque, respinto e le spese, liqui- date come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
SN AL TO c/ LL RG 4375/00 -8- LA CORTE respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle (€ 50344) delle qualispese che liquida in complessive £ 974.800 (€ 464,81) £ 900.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 16.11.2001. 1 Il Presidente Il Cons. est. MANCELLIERE C1 Valeria Neri 14 FEB. 2002 Rome 1097 129.11 456T 30,99 TOT. 160,10 AGENDA ROMA 2 alt39419 (euro..... (De If Respence