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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8862 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa NI RR, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4540 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti CIRO CERINO Parte_1 e TZVETALINA TONEVA
E
FO LU e AR CO, rappresentati e difesi dagli avv.ti
RO NI E AN ST
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe, nel convenire in giudizio i precitati convenuti, esponeva: di aver lavorato alle dipendenze dei sigg.ri CI LU e BA TT dal 06.09.2021 al 06.12.2021, data in cui il rapporto di lavoro si era interrotto, con mansioni di collaboratrice domestica e badante, senza un regolare contratto di lavoro;
di aver svolto l'attività lavorativa presso la abitazione dei convenuti sita in Napoli alla via LU Volpicella n. 384 e di aver sempre ricevuto da loro le istruzioni e le direttive;
che la sig.ra Per_1
, madre del sig. CI LU, abitava con i convenuti ed i tre
[...] figli della coppia;
di aver osservato il seguente orario lavorativo: dal lunedì alla domenica, dalle ore 8,30 alle ore 18,00, con riposo settimanale solo qualche giorno che veniva deciso dai datori di lavoro;
di aver percepito a titolo di retribuzione una somma pari ad euro 550,00 mensili;
di aver usufruito di pochi giorni di riposo come indicati in ricorso;
di aver lavorato alcune giorni (indicati in ricorso) anche la notte percependo la somma di € 20,00 oltre lo stipendio mensile. Lamentava di non essere stata correttamente retribuita rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
di non aver percepito alcunché a titolo di ferie non godute, di
13^, lavoro festivo, di TFR e di non aver provveduto al versamento dei contributi previdenziali come per legge
Tanto premesso, concludeva: “
1. accertare la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato fra le parti dal 06.09.2021 al 06.12.2021, con assunzione della ricorrente con qualifica di impiegata al livello CS del CCNL di categoria (Collaboratori familiari non conviventi – lavoro domestico);
2. riconoscere alla ricorrente il diritto alle differenze retributive, 13^mensilità, TFR nonché indennità sostitutiva di preavviso, considerata la giusta causa di dimissioni e, per l'effetto, condannare i signori BA TT e , in solido, al pagamento della Controparte_1 somma pari ad € 2.032,82, oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze retributive, 13^ mensilità, ovvero in quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere anche a seguito di eventuale CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3. con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori per averne fatto anticipo.
I convenuti, nel costituirsi, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, negando la sussistenza di alcun rapporto di lavoro con la ricorrente;
nel merito contestavano la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto. Concludevano chiedendone il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma
10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
La domanda è fondata.
La prestazione lavorativa dei domestici è riconducibile al rapporto di lavoro della generalità dei lavoratori subordinati. Perché il lavoratore possa usufruire delle disposizioni contenute nella legge, le condizioni sono le seguenti: il lavoro deve essere prestato all'interno della famiglia;
il lavoro deve essere continuativo e non sporadico (deve esserci un rapporto di lavoro con orari stabiliti e ripetuti a scadenze fisse); il lavoro deve essere “prevalente”, cioè deve impiegare almeno quattro ore, anche separate una dall'altra, ma nell'arco di ogni giornata.
Orbene, in assenza, come nel caso di specie, di una regolare assunzione del lavoratore domestico, occorre individuare l'esistenza di un rapporto di subordinazione e a tal fine è opportuno, in via preliminare, soffermarsi brevemente sul concetto di subordinazione così come delineato dalla giurisprudenza di merito e legittimità.
Com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore.
L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017). Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza.
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata.
Tali criteri, dunque, giungono in soccorso dell'interprete in tutti quei casi in cui la subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a direttive e comandi dettagliatamente operativi presentano contorni poco netti a causa della particolarità delle mansioni espletate e del livello professionale con cui queste si esplicano.
Tanto premesso in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
In punto di fatto l'istruttoria ha reso gli elementi che seguono.
Il teste, ha riferito: “...: “la ricorrente è la mia compagna Testimone_1 da 18 anni, siamo conviventi”;...: “conosco il sig. LU CI e la OR TT;
il sig. LU l'ho conosciuto quando qualche volta ha accompagnato la mia compagna a piazza Cavour davanti alla metro, perché si era fatto tardi;
la OR TT la chiamava spesso in video chiamata”;...: “la ricorrente ha lavorato da settembre a dicembre 2021 presso l'abitazione dei convenuti in Ponticelli alla via LU
Volpicella”;...: “la ricorrente era la badante della OR madre Per_1 di LU, convivente con il figlio, la moglie e i figli, credo che fossero tre bambini”;...: “nei patti era previsto che facesse solo la badante ma capitava che facesse le pulizie, in parte della casa e cucinasse qualche volta per l'intera famiglia”;...: “la OR , per quelle poche volte Per_1 che mi è capitato di salire, non era autonoma, l'ho vista a letto, aveva bisogno di una assistenza continua nella preparazione dei pasti e nella pulizia della persona;
...: “la ricorrente aveva il seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica, dalle ore 8,30 alle ore 18,00, con riposo settimanale di un giorno, che variava;
spesso faceva anche piu' tardi, a volte restava anche di notte e veniva retribuita con 20 euro aggiuntivi”;
...: “la ricorrente percepiva 550 euro al mese”; ...: “era il sig. LU
a darle gli ordini e a pagarla;
l'ho visto darle i soldi due, tre volte, in contanti;
il pagamento avveniva a Piazza Cavour, in auto”; ...: “il rapporto è cessato improvvisamente perché la ricorrente veniva offesa continuamente e pagata troppo poco”; ...: “la ricorrente ha conosciuto i convenuti tramite un'amica comune”; ...: “quando sono salito a casa dei convenuti c'era solo la OR ricordo qualcosa della loro Per_1 abitazione, all'ingresso c'era la stanza della OR sulla destra Per_1 e la cucina sulla sinistra, credo con un balcone”; ...: “conosco le mansioni perché riferitemi dalla mia compagna, l'ho sentita parlarne anche con la OR , in ogni caso l'ho vista al lavoro quelle volte in cui Tes_2 sono salito, il che capitava quando l'andavo a prendere;
l'ho vista fare pulizie a casa”; ...: “non ricordo come è fatto il sig. LU;
né ricordo la OR TT;
non posso descrivere la OR perché era Per_1 allettata”.
Il teste ha dichiarato: “ ...: “conosco il CI perché Testimone_3 abitiamo nello stesso palazzo, ad un piano di distanza”; ...: “ho visto qualche volta la ricorrente con la nonnina (sig.ra ), che abitava Per_1 nello stesso appartamento del CI”; ...: “ho visto la ricorrente 5/6 volte in tutto, parliamo del 2021; l'ho vista nell'appartamento che spesso frequentavo perché sono cresciuto con la OR;
peraltro mi veniva chiesto dal CI stesso di affacciarmi ogni tanto quando lui non
c'era”; ...: “la OR era autonoma ma non usciva di casa”; Per_1
...: “il CI l'accusava di fare entrare persone sconosciute in casa”;
...: “la aveva conosciuto la ricorrente tramite la persona che Per_1 c'era prima, che faceva compagnia alla OR”; ...: “la ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa, era la OR che cucinava Tes_2 e faceva i servizi”; ...: “la casa era in affitto e la locataria era la
, vi viveva comunque tutte la famiglia del CI”; ...: “il Per_1 CI non parlava proprio con la ricorrente, era solo la a Per_1 parlare con lei;
non l'ho visto dare ordini alla OR o pagarla né accompagnarla o andare a prenderla”.
La teste ha affermato:...: “conosco la ricorrente Testimone_4 da molti anni (10 anni)”; ...: “sono arrivata in Italia nel 2000”; ...:
“ho lavorato per i signori e CI da marzo 2001, dico meglio Tes_2 (l'Ufficio dà atto che la teste viene corretta dall'avvocato) dal '21 e ho finito a settembre”; ...: “la ricorrente venne a darmi una mano perché dissi al sig. CI che avevo bisogno di un aiuto in quanto la OR
non stava bene con la testa”; ...: “la ricorrente venne a lavorare, Per_1 sostituendomi, a settembre del 21 e finì a dicembre dello stesso anno;
l'abitazione era a Barra, non ricordo la via”; ...: “la ricorrente faceva le pulizie, cucinava e guardava la OR”; ...: “la OR non Per_1 stava a letto, si poteva alzare ma camminava in modo instabile (come se fosse ubriaca); la ricorrente le dava le medicine, le faceva le siringhe per il diabete”; ...: “la ricorrente arrivava alle h. 8,00 e lavorava fino
a quando il sig. LU rientrava, intorno alle h. 18,00/19,00/20,00, con un giorno di riposo”; ...: “capitava che la ricorrente dormisse lì; anche
a me capitava di dormire quando lavoravo”; ...: “la ricorrente percepiva
550 euro al mese”; ...: “era il sig. LU a darle gli ordini e a pagarla, in contanti”; ...: “con la OR non si poteva parlare, non capiva Per_1 niente”; ...: “da settembre 2021 non ho piu' lavorato, sono restata a casa”; ...: “quando la ricorrente lavorava lì mi è capitato di andare a casa di CI molte volte ma non ho mai dormito lì”; ...: “per i pernottamenti non prendeva piu' soldi”; ...: “so che la ricorrente dormiva perché me lo riferiva lei”; ...: “dormivo là perché la famiglia nel fine settimana si spostava al mare (dal mese di aprile in poi) e in casa rimaneva solo la OR ”. Per_1 Sostiene la ricorrente di essersi occupata delle pulizie della casa e dell'assistenza della madre del sig. CI LU, Persona_1 persona non autosufficiente, con limitazioni al compimento degli atti della vita quotidiana.
Ebbene, sulla scorta degli elementi raccolti, ritiene la scrivente che sia provata l'esistenza, ancorché per il limitato periodo indicato, di un rapporto di lavoro a carattere continuativo, contemplante mansioni di addetta alle faccende domestiche e di addetta all'assistenza personale della OR della cui mancanza di autonomia riferiscono Per_1 entrambi i testi di parte ricorrente.
D'altronde la deposizione del teste non giova alla tesi di parte Tes_3 convenuta non avendo -costui- motivato la presenza della ricorrente nell'abitazione dei convenuti, quantunque limitata alle 5/6 volte in tutto, così come riferito.
Sono state provate mansioni riconducibili al profilo rivendicato che contempla l'addetto all'assistenza a persone non autosufficienti. I testi di parte ricorrente riferiscono che l'anziana OR non sempre fosse lucida e che, in ogni caso, avesse bisogno di assistenza costante, sebbene solo il teste l'abbia definita soggetto allettato. Circostanza, Tes_1 questa, che esclude che a dare direttive alla ricorrente fosse la Per_1 stessa. Riferisce, in proposito, il teste che la OR TT la Tes_1 chiamava spesso in video chiamata e che era il sig. LU a darle gli ordini e a pagarla;
l'ho visto darle i soldi due, tre volte, in contanti;
il pagamento avveniva a Piazza Cavour, in auto”.
L'orario di lavoro.
Sostiene la ricorrente di aver lavorato tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle ore 8,30 alle ore 18,00, con riposo settimanale solo qualche giorno che veniva deciso dai datori di lavoro. L'istruttoria ha confermato tale prospettazione difensiva avendo, entrambi i testi di parte ricorrente, riferito in tal senso.
La retribuzione quale percepita risulta pertanto non adeguata alla quantità di lavoro prestato ed all'inquadramento spettante.
Non provato, invece, è il pagamento di 13^ e TFR.
I conteggi non sono contestati. La domanda, dunque, può essere accolta in tali suddetti termini con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 2.032,82.
Su detta somma vanno altresì conteggiati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.
Le spese seguono la soccombenza. Dette spese vanno distratte in favore dei difensori di parte ricorrente che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 2.032,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.
Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1314,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con attribuzione.
Napoli, il 01/10/2025
IL GIUDICE
NI RR