Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2025, proposto da AC TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Di Giorgio, con domicilio eletto presso il suo studio in Lanciano, via Mario Bianco, 5;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.42 del 4 marzo 2024 del Tribunale di Lanciano, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 il dott. IL OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n.42 del 4 marzo 2024 , notificata in forma esecutiva e poi passata in giudicato, il Tribunale di Lanciano condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del Sig. AC TI della somma di €2.000,00, in relazione agli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione, dalla data dell’insorgenza del diritto all’effettivo soddisfo.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, l’interessato presentava ricorso per l’ottemperanza, ex artt.112, comma 2 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, segnalando che erano trascorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art.14, comma 1 del D.L. n.669 del 1996 (conv. in Legge n.30 del 1997).
L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con apposita memoria l’infondatezza nel merito.
Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026, nel corso della quale il legale della parte ricorrente richiedeva la declaratoria della cessata materia del contendere, con refusione delle spese di lite a carico del Soggetto pubblico, la causa veniva quindi discussa e trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto in ultimo segnalato dal legale del ricorrente, va dichiarata la cessata materia del contendere, ex art.34, comma 5 c.p.a..
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso n.478/2025 indicato in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €800,00 (Ottocento/00) oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL AS, Presidente
IL OM, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL OM | OL AS |
IL SEGRETARIO