Art. 11.
Le tariffe A, B, C, D, E, F, G, H ed I dell'allegato 1, al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , sono sostituite rispettivamente dalle tariffe A, B, C, D, E, F, G, H ed I annesse alla presente legge.
Le tariffe A, B, C, D, E, F, G, H ed I dell'allegato 1, al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , sono sostituite rispettivamente dalle tariffe A, B, C, D, E, F, G, H ed I annesse alla presente legge.