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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/11/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3009/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3009/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PAGLIA Parte_1 C.F._1
FEDERICA, c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. NADALINI NICOLÒ CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 24/07/2025;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 29/09/2023; Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 03/11/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 6 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“– Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia compresi eventuali mutamenti di residenza o domicilio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
– Il Sig. nelle giornate di mercoledì e di venerdì e fino al giorno 08/08/2025 si recherà a CP_1 prendere la figlia al centro estivo organizzato presso i locali dell'asilo “Cappuccetto Rosso” Per_1 sito in 41058 Vignola (MO), Via Ca' dei Lazzarini n. 329, indicativamente alle ore 16.15 e la riporterà presso l'abitazione della madre alle ore 19.30. A far data dal mese di inizierà Per_2 Per_1 nuovamente l'asilo nido “Cappuccetto Rosso” ed il Sig. nelle giornate di mercoledì e di CP_1 venerdì, si recherà a prendere la figlia alle ore 16.15 per poi riportarla presso l'abitazione della madre alle ore 19.30. Quando inizierà la scuola materna il Sig. potrà andare a Per_1 CP_1 prendere la figlia all'orario di uscita per poi riaccompagnarla a casa della madre alle ore 19.30.
Il Sig. potrà inoltre esercitare il proprio diritto di visita durante il week end, alternando una CP_1 settimana la giornata di sabato e la settimana dopo la giornata di domenica. Egli si recherà a prendere presso l'abitazione della madre alle ore 9.00 e la riporterà alle ore 21.00 dopo cena. Per_1
Vista la tenera età della bambina, entrambi i genitori sono concordi nel ritenere che al momento non sia possibile prevedere il pernottamento di presso l'abitazione del padre. Dal compimento dei Per_1 tre anni di , il padre avrà diritto di poter pernottare con la figlia nei giorni in cui la stessa sarà Per_1 collocata presso di lui. Anche in riferimento alle vacanze estive dal compimento dei tre anni di
, il padre avrà la possibilità entro il 30 Aprile di ogni anno di comunicare le date delle vacanze Per_1 estive e invernali che farà con la bambina;
anche la Sig.ra dovrà entro il giorno 30 Aprile di Parte_1 ogni anno comunicare al Sig. date e luoghi in cui trascorrerà le vacanze estive e invernali con CP_1
. In caso di disaccordo tra i genitori sulla scelta dei giorni in cui andare in vacanza, per gli Per_1 anni pari deciderà la Sig.ra e per gli anni dispari il Sig. Parte_1 CP_1
-Con riferimento alle festività, trascorrerà con il padre o la madre ad anni alterni il giorno Per_1
24/12 con un genitore ed il giorno 25/12 con l'altro; la sera del 31/12 con un genitore ed il pranzo del pagina 2 di 6 giorno 01/01 con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro. Per
l'anno 2025 trascorrerà con la madre i giorni 24/12, 31/12. Per l'anno 2026 Per_1 Per_1 trascorrerà il giorno di Pasqua in compagnia del padre ed il giorno di Pasquetta in compagnia della madre.
– I genitori dovranno fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia almeno 7 giorni prima della partenza. Entrambi i genitori avranno l'obbligo di garantire un contatto video- telefonico (anche via Facetime o Whatsapp) quotidiano, rispettivamente con la madre e/o con il padre;
in tal senso, il padre avrà diritto di effettuare una videochiamata ogni sera, per poter vedere la bambina. Riguardo ad ogni altra festività, vacanza e simili sopra non indicate, starà con il Per_1 genitore presso il quale già si troverà a motivo della consueta ed ordinaria collocazione. Per l'anno
2025 si recherà al mare nelle Marche, presso la località Castelfidardo (AN) con la madre ed i Per_1 nonni materni a far data dal giorno 18/08 al giorno 31/08, in visita ad altri parenti. Compatibilmente agli impegni di lavoro dei nonni materni, potrà trascorrere anche la settimana del Per_1 Per_3 sempre presso la località Castelfidardo (AN) in visita ai parenti materni. Dal giorno 05/09 al giorno
07/09, la Sig.ra in compagnia di amiche e dei loro figli, coetanei di , si recherà Parte_1 Per_1 invece in Riviera.
– In caso di comune accordo manifestato in forma scritta e sempre nell'interesse della figlia, in deroga a quanto sopra previsto ed in via di eccezione, i genitori potranno stabilire periodi differenti o periodi maggiori o minori in cui avere con sé . Per_1
– Il Sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1
, la somma mensile di € 300,00 che verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto Per_1 corrente Banca Sella intestato alla Sig.ra alle seguenti coordinate: IBAN Parte_1
[...]. A decorrere dal mese di Luglio 2026, tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.
La somma convenuta di €. 300,00 ritenuta pienamente satisfattiva e congrua da entrambe le Parti è stata individuata sia per tutelare la bambina sia per permettere al padre di poter continuare aiutare economicamente la propria famiglia sia per le spese di mantenimento dell'abitazione sia per le spese quotidiane in genere, in quanto non vi è il nonno paterno.
– L'assegno Unico Universale per la figlia spetterà integralmente alla Sig.ra A tal fine, di Parte_1 anno in anno, le parti si obbligano a prestare la necessaria collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli ed a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria. pagina 3 di 6 – La Sig.ra percepirà inoltre integralmente il bonus nido e pertanto il Sig. non dovrà Parte_1 CP_1 corrisponderà nulla per tale voce di spesa. A tal fine, di anno in anno, le parti si obbligano a prestare la necessaria collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli ed a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria. Resta inteso che laddove il bonus nido non dovesse più essere erogato ovvero non fosse sufficiente a coprire l'intera retta richiesta dall'asilo, i genitori contribuiranno al 50% alla voce di spesa.
-La Sig.ra ha altresì ottenuto il bonus centro estivo “0/6 PLUS” valido dal giorno Parte_1
30/06/2025 al giorno 25/07/2025. Per tale periodo i genitori non dovranno dunque corrispondere alcuna somma per il centro estivo di . I Sig.ri e si faranno invece carico al Per_1 Parte_1 CP_1
50% ciascuno della retta per il periodo decorrente dal giorno 25/07/2025 al giorno 08/08/2025.
– I Sig.ri e si faranno carico nella misura del 50% ciascuno, di tutte le spese Parte_1 CP_1 straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia , previa esibizione della relativa Per_1 documentazione (ricevuta o fattura) secondo lo schema di seguito riportato:
– Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo consenso: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
– Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
– Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
– Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola, b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
– Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
– I genitori si impegnano a fornirsi reciprocamente la documentazione certificante le spese mediche, scolastiche e universitarie sostenute per la figlia ai fini della deduzione fiscale al 50% ciascuno. Le spese diverse da quelle sopraelencate dovranno essere previamente concordate tra i genitori, sia per pagina 4 di 6 voce di spesa che per ammontare, e documentate ai fini della contribuzione. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
– Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
– Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia CP_1 minore fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
– Il Sig. si obbliga inoltre a rimborsare mensilmente alla Sig.ra le spese da CP_1 Parte_1 quest'ultima sostenute per la cura del gatto (trattasi di sabbietta e croccantini), dal momento che non è intenzione dallo stesso Sig. provvedere in prima persona ai bisogni del proprio animale CP_1 domestico. Il Sig. laddove dovesse essere necessario, si obbliga altresì a sostenere in prima CP_1 persona le spese del veterinario.
– I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia, evitando altresì la diffusione, anche a mezzo social o strumenti informatici di vario genere, di opinioni e/o giudizi sull'altra persona;
in tal senso il rapporto tra i due genitori dovrà essere improntato sulla massima riservatezza, per la tutela della bambina.
– I genitori, per una miglior tutela psico-fisica della minore, si obbligano altresì a non far frequentare a i rispettivi nuovi compagni fino a quando la relazione non abbia raggiunto una certa Per_1 stabilità.
– Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
– I genitori si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo.
-Ciascuno dei genitori assumerà su di sé, senza nulla pretendere dall'altro, le spese di assistenza e patrocinio del proprio difensore di fiducia nella presente procedura.” pagina 5 di 6 - ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...]
OL (MO) il 23/05/1995 e nato a [...] il [...] hanno CP_1 proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3009/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PAGLIA Parte_1 C.F._1
FEDERICA, c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. NADALINI NICOLÒ CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 24/07/2025;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 29/09/2023; Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 03/11/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 6 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“– Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia compresi eventuali mutamenti di residenza o domicilio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
– Il Sig. nelle giornate di mercoledì e di venerdì e fino al giorno 08/08/2025 si recherà a CP_1 prendere la figlia al centro estivo organizzato presso i locali dell'asilo “Cappuccetto Rosso” Per_1 sito in 41058 Vignola (MO), Via Ca' dei Lazzarini n. 329, indicativamente alle ore 16.15 e la riporterà presso l'abitazione della madre alle ore 19.30. A far data dal mese di inizierà Per_2 Per_1 nuovamente l'asilo nido “Cappuccetto Rosso” ed il Sig. nelle giornate di mercoledì e di CP_1 venerdì, si recherà a prendere la figlia alle ore 16.15 per poi riportarla presso l'abitazione della madre alle ore 19.30. Quando inizierà la scuola materna il Sig. potrà andare a Per_1 CP_1 prendere la figlia all'orario di uscita per poi riaccompagnarla a casa della madre alle ore 19.30.
Il Sig. potrà inoltre esercitare il proprio diritto di visita durante il week end, alternando una CP_1 settimana la giornata di sabato e la settimana dopo la giornata di domenica. Egli si recherà a prendere presso l'abitazione della madre alle ore 9.00 e la riporterà alle ore 21.00 dopo cena. Per_1
Vista la tenera età della bambina, entrambi i genitori sono concordi nel ritenere che al momento non sia possibile prevedere il pernottamento di presso l'abitazione del padre. Dal compimento dei Per_1 tre anni di , il padre avrà diritto di poter pernottare con la figlia nei giorni in cui la stessa sarà Per_1 collocata presso di lui. Anche in riferimento alle vacanze estive dal compimento dei tre anni di
, il padre avrà la possibilità entro il 30 Aprile di ogni anno di comunicare le date delle vacanze Per_1 estive e invernali che farà con la bambina;
anche la Sig.ra dovrà entro il giorno 30 Aprile di Parte_1 ogni anno comunicare al Sig. date e luoghi in cui trascorrerà le vacanze estive e invernali con CP_1
. In caso di disaccordo tra i genitori sulla scelta dei giorni in cui andare in vacanza, per gli Per_1 anni pari deciderà la Sig.ra e per gli anni dispari il Sig. Parte_1 CP_1
-Con riferimento alle festività, trascorrerà con il padre o la madre ad anni alterni il giorno Per_1
24/12 con un genitore ed il giorno 25/12 con l'altro; la sera del 31/12 con un genitore ed il pranzo del pagina 2 di 6 giorno 01/01 con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro. Per
l'anno 2025 trascorrerà con la madre i giorni 24/12, 31/12. Per l'anno 2026 Per_1 Per_1 trascorrerà il giorno di Pasqua in compagnia del padre ed il giorno di Pasquetta in compagnia della madre.
– I genitori dovranno fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia almeno 7 giorni prima della partenza. Entrambi i genitori avranno l'obbligo di garantire un contatto video- telefonico (anche via Facetime o Whatsapp) quotidiano, rispettivamente con la madre e/o con il padre;
in tal senso, il padre avrà diritto di effettuare una videochiamata ogni sera, per poter vedere la bambina. Riguardo ad ogni altra festività, vacanza e simili sopra non indicate, starà con il Per_1 genitore presso il quale già si troverà a motivo della consueta ed ordinaria collocazione. Per l'anno
2025 si recherà al mare nelle Marche, presso la località Castelfidardo (AN) con la madre ed i Per_1 nonni materni a far data dal giorno 18/08 al giorno 31/08, in visita ad altri parenti. Compatibilmente agli impegni di lavoro dei nonni materni, potrà trascorrere anche la settimana del Per_1 Per_3 sempre presso la località Castelfidardo (AN) in visita ai parenti materni. Dal giorno 05/09 al giorno
07/09, la Sig.ra in compagnia di amiche e dei loro figli, coetanei di , si recherà Parte_1 Per_1 invece in Riviera.
– In caso di comune accordo manifestato in forma scritta e sempre nell'interesse della figlia, in deroga a quanto sopra previsto ed in via di eccezione, i genitori potranno stabilire periodi differenti o periodi maggiori o minori in cui avere con sé . Per_1
– Il Sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1
, la somma mensile di € 300,00 che verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto Per_1 corrente Banca Sella intestato alla Sig.ra alle seguenti coordinate: IBAN Parte_1
[...]. A decorrere dal mese di Luglio 2026, tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.
La somma convenuta di €. 300,00 ritenuta pienamente satisfattiva e congrua da entrambe le Parti è stata individuata sia per tutelare la bambina sia per permettere al padre di poter continuare aiutare economicamente la propria famiglia sia per le spese di mantenimento dell'abitazione sia per le spese quotidiane in genere, in quanto non vi è il nonno paterno.
– L'assegno Unico Universale per la figlia spetterà integralmente alla Sig.ra A tal fine, di Parte_1 anno in anno, le parti si obbligano a prestare la necessaria collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli ed a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria. pagina 3 di 6 – La Sig.ra percepirà inoltre integralmente il bonus nido e pertanto il Sig. non dovrà Parte_1 CP_1 corrisponderà nulla per tale voce di spesa. A tal fine, di anno in anno, le parti si obbligano a prestare la necessaria collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli ed a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria. Resta inteso che laddove il bonus nido non dovesse più essere erogato ovvero non fosse sufficiente a coprire l'intera retta richiesta dall'asilo, i genitori contribuiranno al 50% alla voce di spesa.
-La Sig.ra ha altresì ottenuto il bonus centro estivo “0/6 PLUS” valido dal giorno Parte_1
30/06/2025 al giorno 25/07/2025. Per tale periodo i genitori non dovranno dunque corrispondere alcuna somma per il centro estivo di . I Sig.ri e si faranno invece carico al Per_1 Parte_1 CP_1
50% ciascuno della retta per il periodo decorrente dal giorno 25/07/2025 al giorno 08/08/2025.
– I Sig.ri e si faranno carico nella misura del 50% ciascuno, di tutte le spese Parte_1 CP_1 straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia , previa esibizione della relativa Per_1 documentazione (ricevuta o fattura) secondo lo schema di seguito riportato:
– Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo consenso: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
– Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
– Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
– Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola, b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
– Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
– I genitori si impegnano a fornirsi reciprocamente la documentazione certificante le spese mediche, scolastiche e universitarie sostenute per la figlia ai fini della deduzione fiscale al 50% ciascuno. Le spese diverse da quelle sopraelencate dovranno essere previamente concordate tra i genitori, sia per pagina 4 di 6 voce di spesa che per ammontare, e documentate ai fini della contribuzione. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
– Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
– Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia CP_1 minore fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
– Il Sig. si obbliga inoltre a rimborsare mensilmente alla Sig.ra le spese da CP_1 Parte_1 quest'ultima sostenute per la cura del gatto (trattasi di sabbietta e croccantini), dal momento che non è intenzione dallo stesso Sig. provvedere in prima persona ai bisogni del proprio animale CP_1 domestico. Il Sig. laddove dovesse essere necessario, si obbliga altresì a sostenere in prima CP_1 persona le spese del veterinario.
– I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia, evitando altresì la diffusione, anche a mezzo social o strumenti informatici di vario genere, di opinioni e/o giudizi sull'altra persona;
in tal senso il rapporto tra i due genitori dovrà essere improntato sulla massima riservatezza, per la tutela della bambina.
– I genitori, per una miglior tutela psico-fisica della minore, si obbligano altresì a non far frequentare a i rispettivi nuovi compagni fino a quando la relazione non abbia raggiunto una certa Per_1 stabilità.
– Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
– I genitori si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo.
-Ciascuno dei genitori assumerà su di sé, senza nulla pretendere dall'altro, le spese di assistenza e patrocinio del proprio difensore di fiducia nella presente procedura.” pagina 5 di 6 - ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...]
OL (MO) il 23/05/1995 e nato a [...] il [...] hanno CP_1 proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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