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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI NZ FABIO, Relatore
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 365/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7374/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0112266 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5340/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Resistente_1 impugnò l'avviso di accertamento catastale n.2023NA0112266, notificato a mezzo raccta a.r del 6.5.2023, recante una nuova determinazione di classamento e di rendita catastale riferite all'unità immobiliare di proprietà dello stesso, sita in
Luogo_1 alla Indirizzo_1 p.t.. In seguito ad interventi di ammodernamento e adeguamento funzionale (SCIA del 20.1.2020 prot.n.367) con ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni, per l'unità immobiliare fu denunciata all'Agenzia delle entrate una variazione del 19.1.2022 prot.n.NA0017094 con cui furono proposti i seguenti dati censuari: foglio 14, part 505 sub 3 (graffata con Foglio 14, part.822, sub 4) cat C/1, classe 1 cons.246 mq, rendita eu 4.472,10. Tuttavia con l'avviso di accertamento impugnato l'Ufficio variò il classamento e la rendita rettificandoli come segue: classe 3, rendita eu 6.060,21. Il contribuente dedusse: 1) il difetto di motivazione;
2) la violazione dell'art.61 del dPR 1.12.1949, n.1142, in quanto la verifica in loco sarebbe considerata da tale norma in rubrica un adempimento imprescindibile da parte dell'ufficio; 3) l'ufficio avrebbe riferito di essersi basato su metodologie comparative, ma le unità considerate in comparazione sarebbero ubicate in microzone completamente diverse da quella in esame.
L'Agenzia delle entrate Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio si costituì in giudizio, evidenziando di aver effettuato in data 24/02/2023 il sopralluogo, e che la corretta attribuzione del classamento e della rendita era stata determinata in pieno rispetto delle normative catastali vigenti e secondo una consolidata prassi estimativa, rispondendo appieno al criterio dell'ordinarietà. Il classamento assegnato sarebbe corrispondente anche all'altra unità immobiliare identificata con particella 822 sub 3 essendo i due subalterni (oggetto del contendere sub 4 e subalterno limitrofo 3) intestati a ditte diverse, ma nell'insieme formando un'unica attività commerciale.
Il Giudice di primo grado accolse il ricorso, ritenendo fondate le censure del contribuente.
Avverso tale sentenza l'Ufficio ha proposto appello, lamentandone l'erroneità.
Si è costituito il contribuente, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame. Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato.
L'appellante non ha dimostrato l'infondatezza della censura del contribuente con cui è lamentata l'errata attribuzione del classamento, e anzi le ragioni del contribuente sono risultate confermate dai documenti e dalle difese in atti.
L'Ufficio ha rappresentato che sussiste una unione di fatto tra porzioni con titolarità non omogenee, una appartenente al ricorrente Resistente_1, e l'altra nella titolarità di Nominativo_2 (nel corredo fotografico prodotto dall'Ufficio, emerge che le due unità sono congiunte di fatto, integrando l'una l'entrata e l'altra l'uscita di un unitario esercizio commerciale), che non è parte del presente giudizio e al quale sarebbe stato già notificato altro analogo accertamento, asseritamente non impugnato. L'immobile, oggetto dell'accertamento in contestazione nel presente procedimento, secondo l'Ufficio, non può essere considerato quale unità avente potenzialità di autonomia funzionale e reddituale rispetto alla unità nella titolarità di Nominativo_2.
L'Ufficio ha rimarcato che il classamento assegnato è corrispondente all'altra unità immobiliare, essendo i subalterni intestati a ditte diverse ma nell'insieme formando un'unica attività commerciale. Per tale motivo, secondo l'appellante Ufficio, non essendo possibile la trattazione disgiunta delle unità in questione e, rilevando che Nominativo_2 non ha impugnato gli avvisi di classamento emessi nei suoi confronti, il classamento avrebbe dovuto essere confermato nelle modalità dell'accertamento dell'Ufficio. E proprio sulla base di questo argomento l'Ufficio ha ritenuto che anche all'immobile del ricorrente debba essere attribuito il classamento dell'unità di Nominativo_2 in quanto quest'ultimo non avrebbe impugnato l'accertamento rendendolo così definitivo.
Questo Collegio tuttavia ritiene che l'argomento appena esposto, sostenuto dall'Ufficio, non sia dirimente, in quanto l'Ufficio non ha dimostrato che Nominativo_2 abbia mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento relativo al classamento attribuitogli, il quale quindi non può costituire valido parametro di riferimento per l'attribuzione al medesimo classamento all'unità del ricorrente.
3. Dunque il Collegio respinge l'appello.
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello. spese e competenze del grado compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI NZ FABIO, Relatore
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 365/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7374/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0112266 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5340/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Resistente_1 impugnò l'avviso di accertamento catastale n.2023NA0112266, notificato a mezzo raccta a.r del 6.5.2023, recante una nuova determinazione di classamento e di rendita catastale riferite all'unità immobiliare di proprietà dello stesso, sita in
Luogo_1 alla Indirizzo_1 p.t.. In seguito ad interventi di ammodernamento e adeguamento funzionale (SCIA del 20.1.2020 prot.n.367) con ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni, per l'unità immobiliare fu denunciata all'Agenzia delle entrate una variazione del 19.1.2022 prot.n.NA0017094 con cui furono proposti i seguenti dati censuari: foglio 14, part 505 sub 3 (graffata con Foglio 14, part.822, sub 4) cat C/1, classe 1 cons.246 mq, rendita eu 4.472,10. Tuttavia con l'avviso di accertamento impugnato l'Ufficio variò il classamento e la rendita rettificandoli come segue: classe 3, rendita eu 6.060,21. Il contribuente dedusse: 1) il difetto di motivazione;
2) la violazione dell'art.61 del dPR 1.12.1949, n.1142, in quanto la verifica in loco sarebbe considerata da tale norma in rubrica un adempimento imprescindibile da parte dell'ufficio; 3) l'ufficio avrebbe riferito di essersi basato su metodologie comparative, ma le unità considerate in comparazione sarebbero ubicate in microzone completamente diverse da quella in esame.
L'Agenzia delle entrate Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio si costituì in giudizio, evidenziando di aver effettuato in data 24/02/2023 il sopralluogo, e che la corretta attribuzione del classamento e della rendita era stata determinata in pieno rispetto delle normative catastali vigenti e secondo una consolidata prassi estimativa, rispondendo appieno al criterio dell'ordinarietà. Il classamento assegnato sarebbe corrispondente anche all'altra unità immobiliare identificata con particella 822 sub 3 essendo i due subalterni (oggetto del contendere sub 4 e subalterno limitrofo 3) intestati a ditte diverse, ma nell'insieme formando un'unica attività commerciale.
Il Giudice di primo grado accolse il ricorso, ritenendo fondate le censure del contribuente.
Avverso tale sentenza l'Ufficio ha proposto appello, lamentandone l'erroneità.
Si è costituito il contribuente, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame. Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato.
L'appellante non ha dimostrato l'infondatezza della censura del contribuente con cui è lamentata l'errata attribuzione del classamento, e anzi le ragioni del contribuente sono risultate confermate dai documenti e dalle difese in atti.
L'Ufficio ha rappresentato che sussiste una unione di fatto tra porzioni con titolarità non omogenee, una appartenente al ricorrente Resistente_1, e l'altra nella titolarità di Nominativo_2 (nel corredo fotografico prodotto dall'Ufficio, emerge che le due unità sono congiunte di fatto, integrando l'una l'entrata e l'altra l'uscita di un unitario esercizio commerciale), che non è parte del presente giudizio e al quale sarebbe stato già notificato altro analogo accertamento, asseritamente non impugnato. L'immobile, oggetto dell'accertamento in contestazione nel presente procedimento, secondo l'Ufficio, non può essere considerato quale unità avente potenzialità di autonomia funzionale e reddituale rispetto alla unità nella titolarità di Nominativo_2.
L'Ufficio ha rimarcato che il classamento assegnato è corrispondente all'altra unità immobiliare, essendo i subalterni intestati a ditte diverse ma nell'insieme formando un'unica attività commerciale. Per tale motivo, secondo l'appellante Ufficio, non essendo possibile la trattazione disgiunta delle unità in questione e, rilevando che Nominativo_2 non ha impugnato gli avvisi di classamento emessi nei suoi confronti, il classamento avrebbe dovuto essere confermato nelle modalità dell'accertamento dell'Ufficio. E proprio sulla base di questo argomento l'Ufficio ha ritenuto che anche all'immobile del ricorrente debba essere attribuito il classamento dell'unità di Nominativo_2 in quanto quest'ultimo non avrebbe impugnato l'accertamento rendendolo così definitivo.
Questo Collegio tuttavia ritiene che l'argomento appena esposto, sostenuto dall'Ufficio, non sia dirimente, in quanto l'Ufficio non ha dimostrato che Nominativo_2 abbia mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento relativo al classamento attribuitogli, il quale quindi non può costituire valido parametro di riferimento per l'attribuzione al medesimo classamento all'unità del ricorrente.
3. Dunque il Collegio respinge l'appello.
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello. spese e competenze del grado compensate.