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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17720 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
[...]
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
LE De RO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via San
Domenico n. 75;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LE De RO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via San Domenico n. 75;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/09/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli il 23/07/2005; che dall'unione coniugale erano nati i figli (nato a [...] il [...]), nato a Per_1 Per_2
Napoli il 20/10/2011) e LE (nato a [...] il [...]); che, dopo un
1 periodo di felice convivenza, il matrimonio entrava in crisi a causa di sopraggiunte ed insanabili incomprensioni caratteriali, tali da far venir meno qualsivoglia unione, sia materiale che spirituale tra i coniugi;
pertanto, chiedevano con un unico ricorso la pronuncia della separazione consensuale e successivamente la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc,
e, all'esito dell'udienza del 02/12/2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127 ter ed art. 473 bis 51, 3°comma, c.p.c., il Tribunale rilevava che risultavano tempestivamente depositate le note di trattazione scritta per i ricorrenti, con le quali si riportavano al ricorso e ribadivano la volontà di non volersi riconciliare, integrando con i chiarimenti richiesti dal Giudice delegato, in particolare precisando che il contributo per il mantenimento mensile, dovuto dal sig. per i figli minori, era stabilito nella somma di € 500,00 Parte_1 euro in considerazione del pagamento integrale del canone di locazione della casa coniugale assegnata alla quale genitore collocatario della prole minorenne CP_1 di importo pari ad euro 500,00 mensili, e che l'importo dell'assegno unico era pari ad € 700,00 mensili, suddiviso al 50% tra i coniugi. riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art. 151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) essi coniugi vivranno separatamente, con mutuo rispetto, fissando, in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio dandosene tempestiva comunicazione in caso di variazione, con raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima del trasferimento;
2) I coniugi si impegneranno, ciascuno nel proprio ruolo genitoriale, a partecipare, in maniera attiva e continuativa, alla crescita, all'educazione ed allo sviluppo di ogni attitudine dei figli;
3) La sig.ra dichiara di rinunciare alla corresponsione di somme a titolo di CP_1 mantenimento in suo favore;
4) Il Sig. dichiara di essere autosufficiente economicamente Parte_1 in quanto dipendente presso la Società Happy casa Store S.r.l. e, quindi, anch'esso rinuncia alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore;
2 5) La casa coniugale sita in Napoli (Na) alla Via Marco Aurelio Severino n. 11, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente CP_1 conviventi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economicamente, mentre il canone di locazione del suindicato immobile e pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) verrà integralmente versato dal
Sig. ; Parte_1
6) I beni mobili presenti in quella che è stata la casa coniugale resteranno alla sig.ra
CP_1
7) I coniugi, quindi, dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista economico e patrimoniale;
8) Le spese necessarie per le utenze domestiche di acqua, luce, gas, tassa rifiuti, telefono ecc (relativo l'immobile dove vivranno la madre e i figli) sono a carico della moglie, la quale provvederà alle relative volture;
9) I figli minori, , ed LE, assumendo la residenza Per_1 Per_2 preferenziale presso l'abitazione materna, resta affidato in forma condivisa a entrambi i ricorrenti, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che concernono l'educazione, la crescita, l'istruzione e lo sviluppo psico-fisico del figlio minore, tenuto conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
10) Il padre potrà tenere con sé i figli minori, secondo il calendario che segue:
a) durante la settimana due pomeriggi dalle 16.00 alle 19.00;
b) a settimane alterne dal sabato alle ore 10.30 alla domenica alle ore 18.30;
c) durante il periodo estivo per sette giorni da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
d) durante le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, sempre ad anni alterni il 31 dicembre ovvero il 1 gennaio;
il 6 gennaio sempre ad anni alterni;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il lunedì in
Albis;
11) I minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni e onomastici, e con la madre il giorno della “festa della mamma” e con il padre il giorno della “festa del papà”;
12) I genitori nei fine settimana di loro spettanza potranno condurre i figli anche fuori
Napoli, dandone comunicazione all'altro genitore con sms, e-mail o WhatsApp;
3 13) Il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento mensile dei figli minori la somma di € 500,00 (cinquecento/00) e sarà ogni anno automaticamente adeguato in relazione all'eventuale intervenuta svalutazione monetaria quale risulterà dagli indici ISTAT per gli operai e gli impiegati;
14) A titolo di integrazione del contributo al mantenimento il sig. Parte_1 si obbliga a versare il 50% delle ulteriori spese relative ai minori, come stabilite
[...] dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Napoli;
15) Essi ricorrenti, inoltre, prestano il proprio consenso a che le Autorità Consolari o di P. S. rilascino o rinnovino i loro passaporti ovvero rilascino i passaporti per i figli minori , d LE.” Per_1 Per_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis
49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 - pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e (Atto n. 182, p. I, s. sez. A, Reg. Atti
[...] CP_1
Matrimonio anno 2005);
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
- spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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