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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11706 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n. 26255 / 2025 all'udienza del 18/11/2025 , mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti PEZZELLA GIUSI Parte_1
e AL AU pec e Email_1
giusta delega in calce al ricorso per ATP Email_2
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal Funzionario Davide CP_1
Laurino pec o t, in forza di delega rilasciata dal Email_3
Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20/7/025, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare che aveva diritto all'assegno dall'1/5/24 e per CP_ l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi dalla predetta data oltre interessi , vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario . Deduceva di aver presentato ricorso ex art 445 bis cpc conclusosi con omologa con cui si riconosceva il diritto all'accompagno ; che in data 7/3/25 veniva notificato il decreto di omologa ed in data 7/3/25 veniva inviata la documentazione amministrativa , ma la prestazione non era stata pagata
Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia per essere stata liquidata la prestazione All'udienza la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per essere intervenuto il pagamento in ottobre 2025 La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia ,in quanto l'intervenuto pagamento ha privato la parte ricorrente dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
In ordine alle spese, considerando che il decreto di omologa è stato notificato il 7/3/25 , in data 4/3/25 veniva inviata la documentazione amministrativa AP 70, in data 20/7/25 depositato il ricorso e la prestazione liquidata solo in data 17/9/25 e pagata ad ottobre 2025, CP_ le stesse devono essere poste carico dell' avendo la parte ricorrente dovuto sostenere delle spese per ottenere il pagamento di quanto spettante. Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia con condanna alle spese ,considerata la questione meramente fattuale ed a carattere seriale.
.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento della delle spese di lite liquidate in euro 854,00 oltre iva e cpa e spese generali da attribuire ai procuratori antistatari Roma 18/11/2025 Il giudice
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n. 26255 / 2025 all'udienza del 18/11/2025 , mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti PEZZELLA GIUSI Parte_1
e AL AU pec e Email_1
giusta delega in calce al ricorso per ATP Email_2
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal Funzionario Davide CP_1
Laurino pec o t, in forza di delega rilasciata dal Email_3
Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20/7/025, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare che aveva diritto all'assegno dall'1/5/24 e per CP_ l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi dalla predetta data oltre interessi , vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario . Deduceva di aver presentato ricorso ex art 445 bis cpc conclusosi con omologa con cui si riconosceva il diritto all'accompagno ; che in data 7/3/25 veniva notificato il decreto di omologa ed in data 7/3/25 veniva inviata la documentazione amministrativa , ma la prestazione non era stata pagata
Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia per essere stata liquidata la prestazione All'udienza la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per essere intervenuto il pagamento in ottobre 2025 La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia ,in quanto l'intervenuto pagamento ha privato la parte ricorrente dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
In ordine alle spese, considerando che il decreto di omologa è stato notificato il 7/3/25 , in data 4/3/25 veniva inviata la documentazione amministrativa AP 70, in data 20/7/25 depositato il ricorso e la prestazione liquidata solo in data 17/9/25 e pagata ad ottobre 2025, CP_ le stesse devono essere poste carico dell' avendo la parte ricorrente dovuto sostenere delle spese per ottenere il pagamento di quanto spettante. Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia con condanna alle spese ,considerata la questione meramente fattuale ed a carattere seriale.
.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento della delle spese di lite liquidate in euro 854,00 oltre iva e cpa e spese generali da attribuire ai procuratori antistatari Roma 18/11/2025 Il giudice