Sentenza 5 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2004, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO NA, NO AL, NO NO, elettivamente domiciliati in ROMA via C. COLOMBO 177, presso lo studio dell'avvocato CASA MILILLO, difesi dall'avvocato CARMINE RUGGI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NO CH, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VINCENZO LAPOLLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
NO CI, RO GE, NO OC, ESAB;
- intimati -
avverso la sentenza n. 99/00 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 02/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/03 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO Giandonato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso dichiarare il ricorso inammissibile. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Potenza, decidendo sul gravame proposto da AT AN avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Matera aveva rigettata la domanda proposta, con atto di citazione notificato il 5 gennaio 1981, dall'appellante nei confronti del fratello LE AN e volta al conseguimento del valore della quota che l'attore assumeva spettargli, ai sensi dell'art. 7, co. 4 L. n. 379 del 1967 e dell'art. 566 cod. civ.,nel podere posto in agro di Matera, n. 277, in località "Torre Spagnola" nonché del valore della costruzione che lo steso attore assumeva di avere realizzata, a sue spese, nel suddetto podere, con sentenza resa in data 2 giugno 2000 ha respinto il gravame. Nel giudizio d'appello si erano costituiti AS e AN AN, contumaci in primo grado dopo la chiamata in causa iussu iudicis.
Avverso tale sentenza propongono ricorso AT, AS e AN AN, esponendo di essere rappresentati e difesi dall'Avv. Carmine Ruggi in forza di mandato conferitogli con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Resiste con controricorso il AN LE, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per inesistenza di procura speciale ad litem.
V'è memoria difensiva per il controricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente è fondata, poiché il ricorso è stato proposto da difensore non munito di procura ad litem resa specificamente per l'impugnazione proposta, come prescritto dall'art. 365 cod. proc. civ., bensì in forza del mandato conferitogli con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, secondo l'ordinario criterio, la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità sostenute dal controricorrente, secondo la liquidazione che segue in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1100/00 di cui euro 100,00 per esborsi ed euro 1000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004