Sentenza 26 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
IN NOME011 1 1 /0 1 : REPUB POP LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE amullanuuts de Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: delibera amenibleane Dott. Ugo RIGGIO - Presidente R.G. N. 15452/98 Cron. 2346 Dott. Giandonato NAPOLETANO wwwRel. Consigliere Rep. 367 Dott. Matteo IACUBINO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.22/09/00 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copta studio IL SOLE 24 ORE SE NTENZA dal Sig per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 26 GEN. 2001. FRAU ANGELO, elettivamente IL CANCELLIEREdomiciliato in ROMA VIA PRATI FISCALI 284, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA MARGIOTTA GAETANO, che 10 difende unitamente all'avvocato PIGA ALBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente CEZERESE contro ме COND. VIA FOSSE ARDEATINE 10 PIAZZA AMARI N°2, in persona del suo amm.re p.t. PAULIS ENRICO, ----- elettivamente domiciliato in ROMA V.LE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato SERRA MARINO, che lo 2000 difende unitamente all'avvocato ARRICA MARIO, giusta 1482 delega in atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 18/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 16/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Angelo Frau, con atto di citazione notificato il 18 dicembre 1990, convenne innanzi al Tribunale di Cagliari il Condominio di via Fosse Ardeatine 10 - Piazza Amari 2, in Pizzi, per sentir dichiarare la nullità della delibera assembleare del 10 novembre 1990, con la quale si era fatto obbligo ai condomini di chiudere a chiave i cancelli pedonali e carrabili posti nella recinzione costruita nel piano pilotis, sanzionandosi l'eventuale infrazione con una sanzione pecuniaria di £. 10.000, elevabile a £. 50.000 in caso di recidiva. L'impugnazione della delibera si fondava sulla ritenuta illiceità dell'oggetto, determinata dalla mancanza di concessione edilizia per la realizzazione della recinzione del piano pilotis e ы н dei cancelli, sulla violazione dell'art. 70 disp. м ле att. cod. civ. e sulla circostanza che ч all'assemblea avevano partecipato, per delega di condomini, persone i cui nomi non erano riportati nel verbale dell'assemblea. Il convenuto si costituì in giudizio per resistere alla domanda. L'adito Tribunale respinse l'impugnazione e la sua decisione, su Frau,gravame proposta dal ha 3 trovato conferma nella sentenza resa in data 16 gennaio 1998 dalla Corte d'Appello di Cagliari. Premesso che con l'unico motivo d'appello il Frau ribadiva la tesi dell'illiceità dell'oggetto della delibera siccome riguardante un manufatto realizzato senza concessione edilizia, il giudice d'appello ha ritenuto infondato tale assunto, osservando che la realizzazione della recinzione e dei cancelli costituiva solo un antecedente storico della delibera impugnata, che, pertanto, non poteva dirsi viziata a causa dell'eventuale illiceità della costruzione. Risultavano, infine, inammissibili per tardività, ad avviso della Corte d'appello, le . r censure svolte dall'appellante in comparsa u l conclusionale, con le quali si riprendeva la tesi l a della violazione dell'art. 70 disp. att. cod. civ., M poiché con l'atto di appello non erano stati riproposti gli altri motivi di impugnazione della delibera. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Frau, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Condominio. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente censura 1'impugnata sentenza per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che erroneamente il giudice d'appello ha ritenuto che non fosse stata riproposta come motivo di gravame la denuncia di violazione dell'art. 70 disp. att. cod. civ., non avendo considerato che la censura fondata sulla illiceità ed impossibilità dell'oggetto della delibera comprendeva anche la censura della violazione di detta norma, che, appunto, per insegnamento giurisprudenziale, determina l'illiceità della delibera. La censura è infondata, poiché, come emerge dall'impugnata sentenza, il giudice d'appello, cui era riservato il compito di interpretare il contenuto dell'atto di impugnazione, ha ritenuto formulato il Frau avesse che con l'unico motivo т dell'oggetto dell'illiceità и riproposto la tesi ma solo come della delibera д conseguenza е dell'illiceità della realizzazione della recinzione М e dei relativi cancelli per mancanza di concessione edilizia, non anche per violazione dell'art. 70 disp. att. cod. civ. Tale interpretazione, correttamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità né può essere superata con l'argomento che anche la violazione dell'art. 70 disp. att. cod. civ. determina l'illiceità della delibera, essendo evidente che quando la ragione dell'illiceità della delibera sia stata, come nel caso in esame, specificata dall'appellante, tale specificazione non consente di includere nell'oggetto della censura tutte le eventuali altre ragioni che determinerebbero, anch'esse, la illiceità della delibera. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 cod. civ., osservando che l'illegittimità del manufatto, determinata dalla mancanza di concessione edilizia, non consentiva alla delibera di produrre effetto alcuno. La censura è destituita di fondamento, т и espostadovendosi condividere la considerazione ед dalla corte di merito, che esclude il vizio сл denunciato sul corretto rilievo che l'illiceità della realizzazione del manufatto attiene ad un momento distinto da quello relativo all'adozione della delibera impugnata. Va aggiunto che la regolamentazione dei rapporti interni al Condominio non può essere condizionata dall'eventuale illiceità della realizzazione del manufatto, che attiene al 6 rapporto esterno tra il Condominio e la P.A. Conclusivamente, il ricorso va respinto e, pertanto, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato а rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in hoooo complessive £. 1.600.000 , didi cui £.
1.500.000 per onorari. 290000 2000, 7097 127 17 Così deciso in Roma, addì 22 settembre 4A7 30 24 nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile. 3167 He Perridente 194,53 Me Coungliere extensou Up Miggysигро угарчейний IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 26 GEN 2001 DEPOSITATO IN CA IL CANCELLIERE CÍ CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso (Agenzia delle Entrate di Roma 21 8.3.2011. serie 4 al n.13468 versate € 154,93 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n 115 del 20/5/2002) 7