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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12076 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 36049/2019 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 36049/2019 R.G., assegnata in decisione con ordinanza del 17.2.2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276, presso lo studio dell'avv. Erich Grimaldi (c.f. , che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura rilasciata in allegato all'atto di citazione in opposizione OPPONENTE E
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Barbatelli (c.f.
) e dall'avv. Raffaele Troncone (c.f. , giusta C.F._4 C.F._5 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTO E
(c.f. ), nato a [...], il [...], Controparte_2 C.F._6 domiciliato in Napoli alla Via Traversa Piave n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Sgueglia (c.f. ), con studio in AN (CE) alla Via Galilei n. 8, giusta C.F._7 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: all'udienza del 17.2.2025, svolta in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.12.2019, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7889/2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli, in data 25.10.2019, con il quale le veniva intimato di pagare a Controparte_1 la somma di € 5.885,62, oltre interessi come da domanda, nonché di € 685,50 per spese e competenze del procedimento monitorio.
pagina 1 di 12 Le ragioni poste a fondamento della richiesta monitoria, invero, si ricavano dal ricorso per decreto ingiuntivo, nel quale la deduceva che, in data 30.6.2020, unitamente al CP_1 marito, aveva acquistato in comproprietà un'immobile, sito in Napoli Persona_1 alla Via Piave n. 14, piano 2, interno 6 (riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla sezione CHI, foglio 9, particella 5, sub. 59, zona censuaria 10C, cat. A3, classe terza, vani 8, rendita catastale 1.260,15); che per procedere all'acquisto, i due coniugi, in data 6.9.2010, avevano contratto un mutuo per la somma di 100.000,00 euro;
che, alla morte del marito, avvenuta nel 2017, lei aveva dovuto corrispondere da sola le rate del mutuo, motivo per cui chiedeva che all'odierna opponente, figlia di primo letto del de cuius e quindi coerede dello stesso, venisse ingiunto di pagare la quota di 1/6 dell'importo corrisposto alla banca per la restituzione delle suddette rate, nonché di talune spese che la aveva dovuto sostenere CP_1 anche nell'interesse degli altri coeredi (spese funerarie, tasse di successione, compenso del notaio, pagamento di multe e tasse di competenza del de cuius, etc.). Nel proprio atto di citazione in opposizione, la , in particolare, deduceva: Parte_1
- di essere figlia di nato ad [...] il [...] e deceduto ab Persona_1 intestato in Napoli in data 25.5.2017, e di aver accettato con beneficio di inventario l'eredità del padre, a seguito di actio interrogatoria proposta nei suoi confronti dall'odierna opposta;
- che gli eredi del de cuius, oltre all'opponente, erano la seconda moglie, Controparte_1 ed il di lei figlio, Controparte_2
- che, a fronte delle pretese economiche vantate dall'opposta, l'opponente eccepiva in compensazione di avere un maggior credito nei confronti della;
CP_1
- che, in particolare, la occupava l'immobile caduto in successione, usufruendo, CP_1 altresì, dell'utilizzo di tutto il mobilio, senza corrisponderle alcunché;
- che, a fronte del godimento in via esclusiva da parte dell'opposta del bene immobile caduto in successione, l'opponente aveva diritto ad ottenere il pagamento di una somma “pari ad 1/6 della locazione dell'immobile”;
- che, inoltre, per ricostruire l'entità del patrimonio ereditario, l'opponente aveva inviato agli istituti bancari e un atto di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 119 del CP_3 CP_4 TUB, al fine di ottenere tutte le movimentazioni succedutesi negli anni precedenti al decesso del padre;
- che dall'esame dei movimenti contabili relativi al periodo richiesto, aveva avuto modo di appurare “diversi movimenti anomali”, che lasciavano presagire “atti di liberalità effettuati dal de cuius nei confronti della ”; CP_1
- che, inoltre, a riprova della propria accettazione tacita dell'eredità, l'opposta aveva allegato di aver venduto l'autoveicolo targato EC860NV, di proprietà del de cuius, per il prezzo concordato di 5.000,00 euro, senza tuttavia corrisponderle alcunché;
- che, infime, l'opposta le aveva chiesto, pro quota, il rimborso delle spese affrontate per il pagamento della tassa di passaggio di proprietà. Tanto premesso, l'opponente proponeva domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposta per chiedere la condanna della stessa ad un corrispettivo economico per il godimento dell'immobile caduto in successione, che tenesse conto anche del godimento dell'arredamento e delle suppellettili, rientranti nell'asse ereditario;
nonché al pagamento della somma di € 1.666,66, derivante dalla vendita dell'autoveicolo Nissan Note, targato EC860NV, e pari ad 1/3 del prezzo di € 5.000,00, totalmente incassato dalla . CP_1 Inoltre, la proponeva domanda riconvenzionale volta ad accertare gli atti di Parte_1 liberalità effettuati dal de cuius, in vita, in favore della o del di lei figlio, CP_1
pagina 2 di 12 e, previa autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultimo, Controparte_2 chiedeva che si procedesse alla riduzione delle suddette donazioni, ai sensi dell'art. 555 c.c. Infine, contestando la fondatezza della richiesta monitoria avanzata dall'opposta, chiedeva in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta la quale Controparte_1 impugnava e contestava le difese dell'opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e condanna dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In caso di ammissione della domanda di riduzione ex art. 555 c.c. formulata dall'opponente, la
, deducendo che il de cuius aveva prelevato delle somme dai conti cointestati “per CP_1 far fronte al pagamento di debiti da egli contratti in precedenza con varie finanziarie e con la sorella ”, proponeva domanda riconvenzionale di accertamento del proprio Parte_2 credito nei confronti della massa ereditaria per l'importo di € 107.625,00 e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il coerede . Controparte_2 Quindi, differita l'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. e autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa depositata in data 24.5.2021, si costituiva in giudizio il Controparte_2 quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità delle domande formulate nei suoi confronti dall'opponente, in assenza di mediazione obbligatoria e, nel merito, Parte_1 chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto. Indi, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate (pari ad € 2.454,48) ed espletata CTU contabile, il giudice, con ordinanza resa in data 17.2.2025, riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente appare opportuno sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore opposto che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – atteso che tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
2. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'improcedibilità delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente, per omesso esperimento del tentativo di Parte_1 mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del D.Lvo n. 28/2010.
pagina 3 di 12 Deve darsi atto, infatti, che, all'udienza del 17.6.2021, il giudice – in accoglimento dell'eccezione sollevata dal terzo chiamato in causa – concedeva alle parti il termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria e rinviava la causa all'udienza del 15.11.2021. A tale udienza, l'opposta ed il chiamato in causa eccepivano l'improcedibilità delle domande riconvenzionali avanzate dall'opponente, dal momento che la stessa, in Parte_1 violazione della legge n. 28/2020, non aveva ottemperato all'ordine del giudice di instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria con riferimento alle domande dalla stessa proposte. In proposito, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lvo n. 28/2010, “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”. E il comma 2 precisa che, “nelle controversie di cui al comma 1, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda”, aggiungendo che “l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza” e che “il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza”, nella quale “accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”. Nel caso di specie, l'improcedibilità è stata tempestivamente eccepita dal chiamato in causa e il giudice, come si è detto, proprio al fine di determinare la Controparte_2 procedibilità delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente, ha concesso a quest'ultima il termine per introdurre il giudizio di mediazione che, tuttavia, non è stato espletato. Ne deriva che, non essendo stata soddisfatta la condizione di procedibilità, le domande giudiziali devono essere dichiarate improcedibili. Né rileva, in senso contrario, la circostanza – dedotta dalla difesa dell'opponente – che la procedura di mediazione è stata comunque “avviata dall'opponente sig.ra ”. CP_1 La mediazione esperita dall'opposta, infatti, come si legge chiaramente nel verbale che è stato prodotto, aveva ad oggetto esclusivamente le domande avanzate dalla e, CP_1 precisamente, “la domanda di conferma del decreto ingiuntivo n. 7889/2019, avanzata dalla opposta all'interno del giudizio di opposizione pendente dinanzi al Tribunale Controparte_1 di Napoli” e “la domanda riconvenzionale spiegata in giudizio e avente ad oggetto l'accertamento del credito vantato da nei confronti della massa ereditaria”. Controparte_1 Non corrisponde al vero, quindi, quanto asserisce la difesa dell'opponente in ordine al fatto che
“tutte le domande, sia quelle formulate in via principale, che quelle formulate in via riconvenzionale, debbano intendersi espressamente oggetto della presente procedura di mediazione”. L'unica domanda riconvenzionale per la quale è stata esperita la procedura di mediazione, infatti, è quella c.d. “condizionata” che era stata proposta dalla , “in caso di ammissione CP_1 della domanda di riduzione ex art. 555 c.c. formulata da parte opponente”. L'opponente quindi, aveva l'onere di incardinare una propria mediazione Parte_1 autonoma o, al più, di aderire a quella incardinata dalla , precisando espressamente di CP_1 voler ampliare l'oggetto della mediazione anche alle proprie domande riconvenzionali.
pagina 4 di 12 Nel caso che occupa, l'opponente, oltre a non dar corso all'ordine di Parte_1 introdurre una propria domanda di mediazione, non partecipava neanche al giudizio di mediazione esperito dall'opposta, come si evince chiaramente dal verbale negativo del 13.7.2021 che è stato prodotto in giudizio dalla difesa di Controparte_1 Né rileva, ai fini del decidere, che la mancata partecipazione dell'opponente alla fase di mediazione sarebbe dovuta – come si legge nella comparsa conclusionale della Parte_1
– ai precedenti colloqui intervenuti tra i difensori delle parti, nei quali “si evidenziava l'impossibilità di addivenire ad un accordo tra le parti”. Il mancato rispetto dell'ordine del giudice, disposto ai sensi dell'art. 5 del D.Lvo n. 28/2010, comporta ipso iure l'improcedibilità delle domande riconvenzionali avanzate dall'opponente,
e giustifica il rigetto delle richieste istruttorie avanzate da quest'ultima. Parte_1 Ciò posto, deve ritenersi assorbita, infine, la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposta,
nei confronti della massa ereditaria, atteso che la stessa era stata Controparte_1 formalmente subordinata all'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente Parte_1
3. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere quindi accolta, nei sensi di cui in motivazione.
4. Il credito vantato da quale erede di nei Controparte_1 Persona_1 confronti dell'odierna opponente, evocata in giudizio in qualità di coerede, ammonta a 5.885,62 euro ed è fondato sulla documentazione che è stata prodotta in sede monitoria e che consiste, tra l'altro, in atti notarili, assegni, fatture e ricevute di pagamento. In via preliminare, deve osservarsi che non osta alla richiesta di condanna dell'opponente la circostanza che quest'ultima abbia dichiarato di aver accettato l'eredità del padre con beneficio di inventario. Come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione, infatti, “in tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata) (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 23398 del 27.7.2022)”. E ancora: “In tema di eredità beneficiata, ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio d'inventario e tale qualità non sia stata contestata, le conseguenze della sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, sono ad essa riferibili nella qualità suddetta, indipendentemente da un'espressa statuizione sul punto, sicché quella parte non sarà
pagina 5 di 12 tenuta oltre il valore dei beni ereditari a lei pervenuti, e ciò sia quanto all'efficacia della decisione fra le parti, che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell'eredità beneficiata (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 21213 del 24.7.2025)”. Come è noto, infatti, l'eredità di una persona deceduta si acquista con l'accettazione, la quale, ai sensi dell'art. 474 c.c., può essere espressa o tacita. L'accettazione espressa può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario e si ha quando il chiamato all'eredità dichiara di accettarla o assume il titolo di erede, in un atto pubblico o in una scrittura privata;
l'accettazione tacita, invece, si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare, se non nella qualità di erede. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità non soltanto gli atti dispositivi, ma anche quelli di gestione, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato. In ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti previsti dall'art. 460 c.c. (disciplinante i poteri del chiamato prima dell'accettazione, e cioè: compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari;
compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea) non provochino la mutazione delle status da chiamato a erede. In particolare, “ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 4843 del 19.2.2019)”. Qualora vi sia incertezza sull'accettazione dell'eredità – in quanto il chiamato non ha ancora accettato, né rinunciato all'eredità – può farsi ricorso all'istituto dell'actio interrogatoria, il cui fine è quello di accelerare il procedimento di devoluzione dell'eredità, nell'ipotesi in cui sussista un interesse ad indurre il delato a decidere se accettare o rinunciare all'eredità. Secondo quanto stabilito dall'art. 480 c.c., infatti, il diritto di accettare l'eredità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di apertura della successione;
termine che decorre, però, non solo per il chiamato attuale (delato), ma anche per tutti gli ulteriori chiamati. Pertanto, in base all'art 481 c.c., in caso di mancata risposta nel termine indicato, il delato perde il diritto di accettare, consentendo quindi al chiamato ulteriore di subentrare nella facoltà di accettare l'eredità. Ciò posto, nel caso di specie, deve osservarsi che – prima di accettare l'eredità con beneficio di inventario, in data 14.2.2019, a seguito di actio interrogatoria proposta nei suoi confronti – l'odierna opponente, unitamente alla e al chiamato in causa CP_1 Parte_1
pagina 6 di 12 , vendeva l'autovettura di proprietà del padre, con atto ritualmente CP_2 Parte_3 sottoscritto in data 12.6.2017, nel quale peraltro si dichiarava erede dello stesso. Ne deriva che deve ritenersi erede pura e semplice del de cuius, a nulla Parte_1 rilevando la circostanza che la stessa, due anni dopo, dichiarava di accettare l'eredità paterna con beneficio di inventario.
4.1 Orbene, ciò posto, risulta documentalmente provato che la , dopo la morte del de CP_1 cuius, ha pagato per intero le rate di mutuo relativo all'acquisto dell'appartamento sito in Napoli alla Via Piave n. 14, piano 2, interno 6 e destinato dalla stessa a “casa coniugale”. L'esistenza di tale debito risulta dal contratto di compravendita del predetto immobile per notar del 30.6.2010 e dal contratto di mutuo per notar del 6.9.2010; Persona_2 Per_3 la distinta dei pagamenti e l'estratto del conto corrente n. 568044 intestato all'opposta presso la
, documentano l'avvenuto pagamento ad opera della , nel periodo CP_5 CP_1 compreso tra il 27.6.2017 ed l'1.4.2019, della somma complessiva di 14.726,88 euro. La metà di tale importo costituisce un debito del de cuius che, in ragione della successione legittima che si è aperta al momento della morte di ai sensi dell'art. 581 Persona_1 c.c., deve essere ripartito tra i suoi eredi nella misura di 1/3 ciascuno. Ne deriva che la quota di competenza della coerede risulta essere pari a Parte_1 2.454,48 euro. Sul punto, ha dedotto che tale cifra debba essere “compensata con il Parte_1 maggior credito, che risulterà dovuto, in favore dell'opponente, in seguito alla quantificazione del godimento dell'immobile e dell'arredamento, di cui si avvantaggia, tutt'ora, la , CP_1 senza corrispondere alcunché ai coeredi”. Senonché, deve osservarsi, per un verso, che la domanda riconvenzionale tesa ad accertare il dedotto controcredito vantato dall'opponente, come si è detto, è improcedibile e che, per altro verso, nulla sembra dovuto all'opponente dall'opposta a titolo di occupazione dell'immobile, caduto in successione per la quota di ½, sito in Napoli alla Via Piave. Tale immobile, infatti, dai certificati di residenza storici prodotti dall'opposta, risulta adibito a residenza familiare del de cuius, della stessa e del di lei figlio CP_1 CP_2
, motivo per cui lo stesso, ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c., è oggetto del diritto di
[...] abitazione che, per legge, è riservato al coniuge del de cuius, unitamente al diritto di uso sui beni mobili, di proprietà del defunto o comuni, che lo corredano. Ne consegue che, non potendo compensare tale posta debitoria con alcun controcredito, l'opponente deve essere condannata a rimborsare alla coerede la quota di Controparte_1 1/6 dell'importo pagato da quest'ultima, a titolo di mutuo per l'acquisto dell'immobile, nel periodo compreso tra il 27.6.2017 ed l'1.4.2019. In particolare, deve essere condannata al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta della somma di 2.454,48 euro, a titolo di debito delde cuius. Allo stesso modo, risulta provato per tabulas che l'opposta ha pagato, nell'interesse degli eredi, una multa dell'importo complessivo di 485,00 euro, per il mancato versamento del tributo comunale sui rifiuti e i servizi (TARES), relativo all'anno 2013, ed un'altra multa dell'importo complessivo di 689,81 euro, per il mancato pagamento dell'IRPEF, relativa all'anno 2013. Si tratta, nel primo caso, di un tributo relativo all'immobile sito in Napoli alla Via Piave n. 14, di proprietà della , per il 50%, e degli eredi di per il restante CP_1 Persona_1 50%, e, nel secondo caso, di un'imposta che il de cuius avrebbe dovuto pagare, come persona fisica, con riferimento all'anno 2013.
pagina 7 di 12 L'opposta, invero, ha prodotto le distinte di pagamento effettuate mediante F24, dalle quali si evincono chiaramente le somme che sono state corrisposte all'erario. In proposito, l'opponente ha sostenuto di non essere tenuta al pagamento, pro quota, di tali multe: con riferimento alla prima, in particolare, ha dedotto di non essere obbligata “per il mancato pagamento di un tributo che la , solidalmente responsabile, in quanto proprietaria al CP_1
50%, poteva e doveva pagare già nel 2013” o, quanto meno, di non essere tenuta al pagamento di
“interessi e sanzioni, addebitati per il mancato pagamento del tributo”; con riferimento alla seconda, ha sostenuto che “gli interessi risultanti dalla dilazione di pagamento, richiesta dalla Sig.ra , non possono essere addebitati alla sig.ra ”. CP_1 Parte_1 Tali argomentazioni, però, tese con tutta evidenza ad ottenere unicamente una decurtazione degli importi dovuti dall'opponente, non appaiono meritevoli di accoglimento. L'opponente, infatti, non ha fornito alcuna prova di quanto asserisce – e, cioè, che tali tributi avrebbero potuto e dovuto essere pagati nel 2013 e che l'omesso tempestivo pagamento degli stessi è addebitabile ad una colpa dell'opposta (e non già del de cuius) – con la conseguenza che, in difetto di una tale prova, non può procedersi a scorporare dalle somme dovute, quanto è stato richiesto a titolo di interessi e sanzioni. Ne deriva che, per quanto concerne la multa relativa alla TARES, trattandosi di immobile di proprietà esclusiva della , per il 50%, la quota di spettanza della CP_1 Parte_1 deve essere calcolata nella misura di 1/6 del totale (485,00 euro); mentre, per quanto concerne la multa relativa all'IRPEF, il cui pagamento competeva in via esclusiva al de cuius, la quota di spettanza della deve essere calcolata nella misura di 1/3 del totale (689,81 euro). Parte_1 Alla luce di quanto sopra, quindi, l'opponente deve essere condannata a rimborsare all'opposta la somma di 80,83 euro, per l'esborso effettuato dalla in relazione alla multa per il CP_1 mancato versamento della TARES, e all'ulteriore somma di 229,93 euro, per il mancato pagamento dell'IRPEF.
4.2 L'opposta ha chiesto all'opponente il rimborso del pagamento della tassa per il passaggio di proprietà del veicolo NISSAN NOTE, targato EC860NV, di proprietà del de cuius. Dagli atti che sono stati prodotti, infatti, risulta che il suddetto veicolo veniva venduto in data 12.6.2017 a tale per il prezzo di 5.000,00 euro e che la , in pari Persona_4 CP_1 data, pagava, all'ACI, l'importo di 356,00 euro per il trasferimento del bene mobile registrato. Il pagamento della somma da parte della , invero, oltre ad essere pacifico tra le parti, CP_1 risulta documentalmente provato e, a ben vedere, non è oggetto di contestazione dell'opponente neanche che quest'ultima debba contribuire pro quota a tale spesa, atteso che, nell'atto di citazione in opposizione, la difesa della si limitava a chiedere che del suddetto Parte_1 versamento venisse “depositato l'originale”, la cui mancanza in atti, però, non appare dirimente ai fini del decidere. Ne deriva, quindi, che l'importo dovuto dall'opponente all'opposta è pari ad 118,66 euro, pari ad 1/3 della somma versata. Per contro, è pacifico tra le parti che l'importo ottenuto dalla vendita del veicolo, pari a 5.000,00 euro, sia stato incassato integralmente dalla e che la quota di 1/3 spettante alla CP_1
, pari a 1.666,66 euro, non sia stata corrisposta pro quota a quest'ultima, la Parte_1 quale, oltre a chiedere la condanna dell'opposta in via riconvenzionale (domanda che, come si è detto, risulta improcedibile), ne ha eccepito in ogni caso la compensazione. Ne consegue che, a fronte della condanna dell'opponente al rimborso della somma di 118,66 euro in favore dell'opposta, per le tasse relative al passaggio di proprietà dell'autovettura del de cuius,
pagina 8 di 12 gli importi complessivamente dovuti da a devono Parte_1 Controparte_1 essere compensati con il controcredito di 1.666,66 euro, vantato dalla prima nei confronti della seconda.
4.3 L'opposta ha dedotto di aver sostenuto alcune spese a seguito della morte del de cuius, precisando che si tratta di esborsi gravanti sulla massa ereditaria, che la stessa ha anticipato nell'interesse di tutti gli eredi e di cui ha chiesto pro quota il rimborso all'opponente. Sul punto, si osserva che, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, “in tema di successione ereditaria, il coerede, che abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto corrisponda alla propria quota o un debito trasmissibile del defunto sorgente in conseguenza della sua morte (quali le spese funerarie, quelle per l'apposizione dei sigilli o quelle per imposte di successione), non può vantare un diritto a una quota maggiore di quella spettantegli, ma, acquistando un mero diritto di credito nei confronti degli altri coeredi, può esperire l'azione di ripetizione, pur in pendenza dello stato di indivisione, o chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, così da procedere, prima della divisione, al prelevamento, dalla massa comune, di quanto anticipato per il pagamento del debito, che viene, così, ripartito pro quota fra tutti i coeredi, lui compreso (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 28955 del 18.10.2023)”. Orbene, la prima spesa di cui è stato chiesto il rimborso, invero, attiene al versamento dell'imposta di successione. Dagli atti che sono stati prodotti, infatti, risulta che la , in data 22.5.2018, ha pagato CP_1 all'erario, tramite modello F24, l'importo di 530,00 euro per le tasse di successione dovute in relazione all'eredità di Persona_1 Anche in tal caso, invero, si tratta di una circostanza pacifica e, a ben vedere, non è oggetto di contestazione dell'opponente neanche che quest'ultima debba contribuire pro quota a tale spesa, atteso che, nell'atto di citazione in opposizione, la difesa della si limitava a Parte_1 chiedere che del suddetto versamento venisse “depositato l'originale”, la cui mancanza in atti, però, non appare dirimente ai fini del decidere. Ne deriva che l'opponente deve essere condannata a rimborsare all'opposta la quota pari ad 1/3 di quanto la stessa ha corrisposto a titolo di imposta di successione, per un importo, quindi, pari a 176,66 euro. Analogo discorso è a farsi per quanto concerne le spese funerarie sostenute per le esequie del de cuius, Persona_1 In proposito, l'opposta ha documentato di aver pagato all'impresa di pompe funebri,
“TRASPORTI FUNEBRI BOTTA di MA AR, a mezzo assegno bancario n. 0217038044-02, emesso in data 1.6.2017, la somma complessiva di 2.700,00 euro. Tale assegno, di cui è stata prodotta copia fronte/retro, risulta emesso a firma di CP_1
e, dall'estratto conto che è stato prodotto da quest'ultima, appare regolarmente
[...] incassato in data 6.6.2017. Non risulta, invero, che tale importo si riferisca effettivamente alle spese sostenute per il funerale di senonché, la circostanza che il de cuius sia deceduto in data 25.5.2017 Persona_1 (e, quindi, soltanto pochi giorni prima dell'emissione e della negoziazione del predetto assegno), unitamente al fatto che il titolo di credito sia stato emesso all'ordine di un'impresa di pompe funebri da parte della moglie del soggetto deceduto, induce a ritenere che l'importo de quo sia stato pagato proprio per la causale dedotta dall'opposta.
pagina 9 di 12 Né rileva, in senso contrario, la circostanza che l'opponente, nella seconda memoria istruttoria depositata in data 29.4.2022, chiedeva di poter dimostrare per testi ciò che, fino a quel momento, non aveva neanche mai allegato e, cioè, che a sostenere le spese per il funerale del de cuius fosse stata la sorella dello stesso, Parte_2 Tale richiesta di prova orale, in mancanza di una tempestiva allegazione del fatto e in assenza di un principio di prova per iscritto di tale presunto pagamento, è stata rigettata, in quanto ritenuta inammissibile. Ne deriva che l'opponente deve essere condannata a rimborsare all'opposta la quota pari ad 1/3 di quanto la stessa ha corrisposto per le spese funerarie, per un importo, quindi, pari a 900,00 euro.
4.4 L'opposta ha chiesto, altresì, il rimborso delle spese sostenute per il pagamento del notaio e dell'avv. Luca CONSERVA e, a sostegno della propria istanza, ha prodotto Persona_2 copia degli assegni a firma della emessi all'ordine dei due professionisti e l'estratto CP_1 del proprio conto corrente da cui si evince l'effettivo pagamento delle somme. Si tratta di importi per i quali la difesa dell'opponente ha contestato sia l'effettivo pagamento da parte dell'opposta, sia la riferibilità all'eredità del de cuius. Orbene, in tali casi, deve rilevarsi un difetto di allegazione da parte dell'opposta, non avendo quest'ultima sufficientemente dedotto il motivo per cui tali somme siano state pagate e, quindi, la ragione per cui le stesse dovrebbero ricadere pro quota sull'odierna opponente. Quanto alle competenze del notaio , a dire il vero, l'opposta ha fornito prova Per_2 dell'effettivo pagamento della somma: l'assegno prodotto in copia avente n. 0220794131-12, infatti, risulta privo di data, ma sulla copia dello stesso vi è, in calce, un'attestazione “per ricevuta” del 13.6.2018, rilasciata dal professionista e, comunque, dall'estratto del conto corrente dell'opposta, risulta che il titolo è stato negoziato in data 14.6.2018. Tuttavia, poiché è deceduto ab intestato e l'unico atto rogato dal notaio Persona_1
che è stato prodotto risale al 30.6.2010 ed è relativo alla compravendita Per_2 dell'immobile sito in Napoli alla Via Piave, per il quale si deve presumere che le competenze del notaio siano state saldate in epoca prossima alla stipula dell'atto e, quindi, quando il de cuius era ancora in vita, non è stata fornita prova che il pagamento della somma richiesta (pari a 700,00 euro) attenga all'eredità di quest'ultimo e debba essere, quindi, sostenuta pro quota anche dalla coerede opponente. Quanto alle competenze dell'avvocato CONSERVA, anche in tal caso, l'opposta ha fornito prova dell'effettivo pagamento della somma, che risulta essere pari a 10.150,40 euro: l'assegno prodotto in copia, avente n. 0220794134-02, benché privo di data, risulta chiaramente negoziato in data 6.7.2018 dall'estratto del conto corrente dell'opposta; inoltre, è stata prodotta la fattura n. 88/2018 del 5.7.2018, emessa su carta intestata dello studio legale del professionista, che conferma l'effettivo incasso della somma da parte di quest'ultimo. Nel caso di specie, tuttavia, non è stato dedotto dall'opposta di che tipo di giudizio si trattava, né è stato prodotto alcun atto relativo a tale causa, dal quale poter desumere se effettivamente lo stesso riguardava anche il de cuius: l'opposta, in altri termini, si è limitata ad allegare che l'avv. CONSERVA, in quel giudizio, “difendeva anche ” e l'unico riferimento che Persona_1 sembrerebbe confermare tale allegazione si evincerebbe dal contenuto della fattura, nella quale il difensore dà atto che il saldo è stato “versato dalla sig.ra anche per Controparte_1
”. Persona_1
pagina 10 di 12 Ne deriva che, in mancanza di allegazione, prima, e di prova, dopo, della riferibilità di tali somme alla posizione del de cuius, nulla può essere addebitato, neanche pro quota, alla coerede
Parte_1
4.5 In conclusione, quindi, l'opponente deve essere condannata a rimborsare all'opposta l'importo totale di 3.960,56 euro, derivante dalla somma delle singole voci di seguito indicate: 2.454,48 euro, per le rate del mutuo scadute;
80,83 euro, per il mancato versamento della TARES;
229,93 euro, per il mancato pagamento dell'IRPEF; 118,66 euro, per la tassa per il passaggio di proprietà del veicolo del de cuius; 176,66 euro, per le imposte di successione e 900,00 euro, per le spese funerarie. Tale importo, infine, deve essere decurtato della somma di 1.666,66 euro che l'opponente ha eccepito in compensazione, per la quota a lei non corrisposta dalla a seguito della CP_1 vendita del veicolo di proprietà del de cuius, caduto in successione. Ne deriva che l'opponente deve essere condannata a rimborsare alla Parte_1 opposta la somma di 2.293,90 euro (pari alla differenza: 3.960,56 euro - Controparte_1 1.666,66 euro), oltre gli interessi nella misura legale, dalla presentazione della domanda avanzata in sede monitoria (6.6.2019) e fino all'effettivo soddisfo.
5. Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, in accoglimento sia pure parziale della spiegata opposizione, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. In ragione dell'accoglimento dell'opposizione (ancorché limitato), della differenza tra la somma dovuta e quella richiesta in sede monitoria, nonché della dichiarazione di improcedibilità delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente (con conseguente mancato esame delle richieste avanzate anche nei confronti del chiamato in causa), sussistono – ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. – giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite del presente giudizio, tra tutte le parti in causa. Quanto alle spese per la CTU, le stesse, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte opponente e opposta, in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 7889/2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli, in data 25.10.2019;
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda avanzata da nei Controparte_1 confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento in Parte_1 favore dell'opposta della somma di euro 2.293,90 euro (duemiladuecentonovantatre/90), oltre gli interessi nella misura legale, dalla presentazione della domanda avanzata in sede monitoria (6.6.2019) e fino all'effettivo soddisfo;
- dichiara l'improcedibilità delle domande riconvenzionali avanzate dall'opponente
Parte_1
- dichiara interamente compensate, tra tutte le parti in causa, le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'opponente e Parte_1 dell'opposta in solido tra loro. Controparte_1
pagina 11 di 12 Napoli, 19/12/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 12 di 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 36049/2019 R.G., assegnata in decisione con ordinanza del 17.2.2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276, presso lo studio dell'avv. Erich Grimaldi (c.f. , che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura rilasciata in allegato all'atto di citazione in opposizione OPPONENTE E
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Barbatelli (c.f.
) e dall'avv. Raffaele Troncone (c.f. , giusta C.F._4 C.F._5 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTO E
(c.f. ), nato a [...], il [...], Controparte_2 C.F._6 domiciliato in Napoli alla Via Traversa Piave n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Sgueglia (c.f. ), con studio in AN (CE) alla Via Galilei n. 8, giusta C.F._7 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: all'udienza del 17.2.2025, svolta in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.12.2019, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7889/2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli, in data 25.10.2019, con il quale le veniva intimato di pagare a Controparte_1 la somma di € 5.885,62, oltre interessi come da domanda, nonché di € 685,50 per spese e competenze del procedimento monitorio.
pagina 1 di 12 Le ragioni poste a fondamento della richiesta monitoria, invero, si ricavano dal ricorso per decreto ingiuntivo, nel quale la deduceva che, in data 30.6.2020, unitamente al CP_1 marito, aveva acquistato in comproprietà un'immobile, sito in Napoli Persona_1 alla Via Piave n. 14, piano 2, interno 6 (riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla sezione CHI, foglio 9, particella 5, sub. 59, zona censuaria 10C, cat. A3, classe terza, vani 8, rendita catastale 1.260,15); che per procedere all'acquisto, i due coniugi, in data 6.9.2010, avevano contratto un mutuo per la somma di 100.000,00 euro;
che, alla morte del marito, avvenuta nel 2017, lei aveva dovuto corrispondere da sola le rate del mutuo, motivo per cui chiedeva che all'odierna opponente, figlia di primo letto del de cuius e quindi coerede dello stesso, venisse ingiunto di pagare la quota di 1/6 dell'importo corrisposto alla banca per la restituzione delle suddette rate, nonché di talune spese che la aveva dovuto sostenere CP_1 anche nell'interesse degli altri coeredi (spese funerarie, tasse di successione, compenso del notaio, pagamento di multe e tasse di competenza del de cuius, etc.). Nel proprio atto di citazione in opposizione, la , in particolare, deduceva: Parte_1
- di essere figlia di nato ad [...] il [...] e deceduto ab Persona_1 intestato in Napoli in data 25.5.2017, e di aver accettato con beneficio di inventario l'eredità del padre, a seguito di actio interrogatoria proposta nei suoi confronti dall'odierna opposta;
- che gli eredi del de cuius, oltre all'opponente, erano la seconda moglie, Controparte_1 ed il di lei figlio, Controparte_2
- che, a fronte delle pretese economiche vantate dall'opposta, l'opponente eccepiva in compensazione di avere un maggior credito nei confronti della;
CP_1
- che, in particolare, la occupava l'immobile caduto in successione, usufruendo, CP_1 altresì, dell'utilizzo di tutto il mobilio, senza corrisponderle alcunché;
- che, a fronte del godimento in via esclusiva da parte dell'opposta del bene immobile caduto in successione, l'opponente aveva diritto ad ottenere il pagamento di una somma “pari ad 1/6 della locazione dell'immobile”;
- che, inoltre, per ricostruire l'entità del patrimonio ereditario, l'opponente aveva inviato agli istituti bancari e un atto di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 119 del CP_3 CP_4 TUB, al fine di ottenere tutte le movimentazioni succedutesi negli anni precedenti al decesso del padre;
- che dall'esame dei movimenti contabili relativi al periodo richiesto, aveva avuto modo di appurare “diversi movimenti anomali”, che lasciavano presagire “atti di liberalità effettuati dal de cuius nei confronti della ”; CP_1
- che, inoltre, a riprova della propria accettazione tacita dell'eredità, l'opposta aveva allegato di aver venduto l'autoveicolo targato EC860NV, di proprietà del de cuius, per il prezzo concordato di 5.000,00 euro, senza tuttavia corrisponderle alcunché;
- che, infime, l'opposta le aveva chiesto, pro quota, il rimborso delle spese affrontate per il pagamento della tassa di passaggio di proprietà. Tanto premesso, l'opponente proponeva domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposta per chiedere la condanna della stessa ad un corrispettivo economico per il godimento dell'immobile caduto in successione, che tenesse conto anche del godimento dell'arredamento e delle suppellettili, rientranti nell'asse ereditario;
nonché al pagamento della somma di € 1.666,66, derivante dalla vendita dell'autoveicolo Nissan Note, targato EC860NV, e pari ad 1/3 del prezzo di € 5.000,00, totalmente incassato dalla . CP_1 Inoltre, la proponeva domanda riconvenzionale volta ad accertare gli atti di Parte_1 liberalità effettuati dal de cuius, in vita, in favore della o del di lei figlio, CP_1
pagina 2 di 12 e, previa autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultimo, Controparte_2 chiedeva che si procedesse alla riduzione delle suddette donazioni, ai sensi dell'art. 555 c.c. Infine, contestando la fondatezza della richiesta monitoria avanzata dall'opposta, chiedeva in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta la quale Controparte_1 impugnava e contestava le difese dell'opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e condanna dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In caso di ammissione della domanda di riduzione ex art. 555 c.c. formulata dall'opponente, la
, deducendo che il de cuius aveva prelevato delle somme dai conti cointestati “per CP_1 far fronte al pagamento di debiti da egli contratti in precedenza con varie finanziarie e con la sorella ”, proponeva domanda riconvenzionale di accertamento del proprio Parte_2 credito nei confronti della massa ereditaria per l'importo di € 107.625,00 e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il coerede . Controparte_2 Quindi, differita l'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. e autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa depositata in data 24.5.2021, si costituiva in giudizio il Controparte_2 quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità delle domande formulate nei suoi confronti dall'opponente, in assenza di mediazione obbligatoria e, nel merito, Parte_1 chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto. Indi, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate (pari ad € 2.454,48) ed espletata CTU contabile, il giudice, con ordinanza resa in data 17.2.2025, riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente appare opportuno sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore opposto che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – atteso che tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
2. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi l'improcedibilità delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente, per omesso esperimento del tentativo di Parte_1 mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del D.Lvo n. 28/2010.
pagina 3 di 12 Deve darsi atto, infatti, che, all'udienza del 17.6.2021, il giudice – in accoglimento dell'eccezione sollevata dal terzo chiamato in causa – concedeva alle parti il termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria e rinviava la causa all'udienza del 15.11.2021. A tale udienza, l'opposta ed il chiamato in causa eccepivano l'improcedibilità delle domande riconvenzionali avanzate dall'opponente, dal momento che la stessa, in Parte_1 violazione della legge n. 28/2020, non aveva ottemperato all'ordine del giudice di instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria con riferimento alle domande dalla stessa proposte. In proposito, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lvo n. 28/2010, “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”. E il comma 2 precisa che, “nelle controversie di cui al comma 1, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda”, aggiungendo che “l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza” e che “il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza”, nella quale “accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”. Nel caso di specie, l'improcedibilità è stata tempestivamente eccepita dal chiamato in causa e il giudice, come si è detto, proprio al fine di determinare la Controparte_2 procedibilità delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente, ha concesso a quest'ultima il termine per introdurre il giudizio di mediazione che, tuttavia, non è stato espletato. Ne deriva che, non essendo stata soddisfatta la condizione di procedibilità, le domande giudiziali devono essere dichiarate improcedibili. Né rileva, in senso contrario, la circostanza – dedotta dalla difesa dell'opponente – che la procedura di mediazione è stata comunque “avviata dall'opponente sig.ra ”. CP_1 La mediazione esperita dall'opposta, infatti, come si legge chiaramente nel verbale che è stato prodotto, aveva ad oggetto esclusivamente le domande avanzate dalla e, CP_1 precisamente, “la domanda di conferma del decreto ingiuntivo n. 7889/2019, avanzata dalla opposta all'interno del giudizio di opposizione pendente dinanzi al Tribunale Controparte_1 di Napoli” e “la domanda riconvenzionale spiegata in giudizio e avente ad oggetto l'accertamento del credito vantato da nei confronti della massa ereditaria”. Controparte_1 Non corrisponde al vero, quindi, quanto asserisce la difesa dell'opponente in ordine al fatto che
“tutte le domande, sia quelle formulate in via principale, che quelle formulate in via riconvenzionale, debbano intendersi espressamente oggetto della presente procedura di mediazione”. L'unica domanda riconvenzionale per la quale è stata esperita la procedura di mediazione, infatti, è quella c.d. “condizionata” che era stata proposta dalla , “in caso di ammissione CP_1 della domanda di riduzione ex art. 555 c.c. formulata da parte opponente”. L'opponente quindi, aveva l'onere di incardinare una propria mediazione Parte_1 autonoma o, al più, di aderire a quella incardinata dalla , precisando espressamente di CP_1 voler ampliare l'oggetto della mediazione anche alle proprie domande riconvenzionali.
pagina 4 di 12 Nel caso che occupa, l'opponente, oltre a non dar corso all'ordine di Parte_1 introdurre una propria domanda di mediazione, non partecipava neanche al giudizio di mediazione esperito dall'opposta, come si evince chiaramente dal verbale negativo del 13.7.2021 che è stato prodotto in giudizio dalla difesa di Controparte_1 Né rileva, ai fini del decidere, che la mancata partecipazione dell'opponente alla fase di mediazione sarebbe dovuta – come si legge nella comparsa conclusionale della Parte_1
– ai precedenti colloqui intervenuti tra i difensori delle parti, nei quali “si evidenziava l'impossibilità di addivenire ad un accordo tra le parti”. Il mancato rispetto dell'ordine del giudice, disposto ai sensi dell'art. 5 del D.Lvo n. 28/2010, comporta ipso iure l'improcedibilità delle domande riconvenzionali avanzate dall'opponente,
e giustifica il rigetto delle richieste istruttorie avanzate da quest'ultima. Parte_1 Ciò posto, deve ritenersi assorbita, infine, la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposta,
nei confronti della massa ereditaria, atteso che la stessa era stata Controparte_1 formalmente subordinata all'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente Parte_1
3. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere quindi accolta, nei sensi di cui in motivazione.
4. Il credito vantato da quale erede di nei Controparte_1 Persona_1 confronti dell'odierna opponente, evocata in giudizio in qualità di coerede, ammonta a 5.885,62 euro ed è fondato sulla documentazione che è stata prodotta in sede monitoria e che consiste, tra l'altro, in atti notarili, assegni, fatture e ricevute di pagamento. In via preliminare, deve osservarsi che non osta alla richiesta di condanna dell'opponente la circostanza che quest'ultima abbia dichiarato di aver accettato l'eredità del padre con beneficio di inventario. Come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione, infatti, “in tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata) (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 23398 del 27.7.2022)”. E ancora: “In tema di eredità beneficiata, ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio d'inventario e tale qualità non sia stata contestata, le conseguenze della sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, sono ad essa riferibili nella qualità suddetta, indipendentemente da un'espressa statuizione sul punto, sicché quella parte non sarà
pagina 5 di 12 tenuta oltre il valore dei beni ereditari a lei pervenuti, e ciò sia quanto all'efficacia della decisione fra le parti, che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell'eredità beneficiata (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 21213 del 24.7.2025)”. Come è noto, infatti, l'eredità di una persona deceduta si acquista con l'accettazione, la quale, ai sensi dell'art. 474 c.c., può essere espressa o tacita. L'accettazione espressa può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario e si ha quando il chiamato all'eredità dichiara di accettarla o assume il titolo di erede, in un atto pubblico o in una scrittura privata;
l'accettazione tacita, invece, si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare, se non nella qualità di erede. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità non soltanto gli atti dispositivi, ma anche quelli di gestione, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato. In ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti previsti dall'art. 460 c.c. (disciplinante i poteri del chiamato prima dell'accettazione, e cioè: compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari;
compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea) non provochino la mutazione delle status da chiamato a erede. In particolare, “ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 4843 del 19.2.2019)”. Qualora vi sia incertezza sull'accettazione dell'eredità – in quanto il chiamato non ha ancora accettato, né rinunciato all'eredità – può farsi ricorso all'istituto dell'actio interrogatoria, il cui fine è quello di accelerare il procedimento di devoluzione dell'eredità, nell'ipotesi in cui sussista un interesse ad indurre il delato a decidere se accettare o rinunciare all'eredità. Secondo quanto stabilito dall'art. 480 c.c., infatti, il diritto di accettare l'eredità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di apertura della successione;
termine che decorre, però, non solo per il chiamato attuale (delato), ma anche per tutti gli ulteriori chiamati. Pertanto, in base all'art 481 c.c., in caso di mancata risposta nel termine indicato, il delato perde il diritto di accettare, consentendo quindi al chiamato ulteriore di subentrare nella facoltà di accettare l'eredità. Ciò posto, nel caso di specie, deve osservarsi che – prima di accettare l'eredità con beneficio di inventario, in data 14.2.2019, a seguito di actio interrogatoria proposta nei suoi confronti – l'odierna opponente, unitamente alla e al chiamato in causa CP_1 Parte_1
pagina 6 di 12 , vendeva l'autovettura di proprietà del padre, con atto ritualmente CP_2 Parte_3 sottoscritto in data 12.6.2017, nel quale peraltro si dichiarava erede dello stesso. Ne deriva che deve ritenersi erede pura e semplice del de cuius, a nulla Parte_1 rilevando la circostanza che la stessa, due anni dopo, dichiarava di accettare l'eredità paterna con beneficio di inventario.
4.1 Orbene, ciò posto, risulta documentalmente provato che la , dopo la morte del de CP_1 cuius, ha pagato per intero le rate di mutuo relativo all'acquisto dell'appartamento sito in Napoli alla Via Piave n. 14, piano 2, interno 6 e destinato dalla stessa a “casa coniugale”. L'esistenza di tale debito risulta dal contratto di compravendita del predetto immobile per notar del 30.6.2010 e dal contratto di mutuo per notar del 6.9.2010; Persona_2 Per_3 la distinta dei pagamenti e l'estratto del conto corrente n. 568044 intestato all'opposta presso la
, documentano l'avvenuto pagamento ad opera della , nel periodo CP_5 CP_1 compreso tra il 27.6.2017 ed l'1.4.2019, della somma complessiva di 14.726,88 euro. La metà di tale importo costituisce un debito del de cuius che, in ragione della successione legittima che si è aperta al momento della morte di ai sensi dell'art. 581 Persona_1 c.c., deve essere ripartito tra i suoi eredi nella misura di 1/3 ciascuno. Ne deriva che la quota di competenza della coerede risulta essere pari a Parte_1 2.454,48 euro. Sul punto, ha dedotto che tale cifra debba essere “compensata con il Parte_1 maggior credito, che risulterà dovuto, in favore dell'opponente, in seguito alla quantificazione del godimento dell'immobile e dell'arredamento, di cui si avvantaggia, tutt'ora, la , CP_1 senza corrispondere alcunché ai coeredi”. Senonché, deve osservarsi, per un verso, che la domanda riconvenzionale tesa ad accertare il dedotto controcredito vantato dall'opponente, come si è detto, è improcedibile e che, per altro verso, nulla sembra dovuto all'opponente dall'opposta a titolo di occupazione dell'immobile, caduto in successione per la quota di ½, sito in Napoli alla Via Piave. Tale immobile, infatti, dai certificati di residenza storici prodotti dall'opposta, risulta adibito a residenza familiare del de cuius, della stessa e del di lei figlio CP_1 CP_2
, motivo per cui lo stesso, ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c., è oggetto del diritto di
[...] abitazione che, per legge, è riservato al coniuge del de cuius, unitamente al diritto di uso sui beni mobili, di proprietà del defunto o comuni, che lo corredano. Ne consegue che, non potendo compensare tale posta debitoria con alcun controcredito, l'opponente deve essere condannata a rimborsare alla coerede la quota di Controparte_1 1/6 dell'importo pagato da quest'ultima, a titolo di mutuo per l'acquisto dell'immobile, nel periodo compreso tra il 27.6.2017 ed l'1.4.2019. In particolare, deve essere condannata al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta della somma di 2.454,48 euro, a titolo di debito delde cuius. Allo stesso modo, risulta provato per tabulas che l'opposta ha pagato, nell'interesse degli eredi, una multa dell'importo complessivo di 485,00 euro, per il mancato versamento del tributo comunale sui rifiuti e i servizi (TARES), relativo all'anno 2013, ed un'altra multa dell'importo complessivo di 689,81 euro, per il mancato pagamento dell'IRPEF, relativa all'anno 2013. Si tratta, nel primo caso, di un tributo relativo all'immobile sito in Napoli alla Via Piave n. 14, di proprietà della , per il 50%, e degli eredi di per il restante CP_1 Persona_1 50%, e, nel secondo caso, di un'imposta che il de cuius avrebbe dovuto pagare, come persona fisica, con riferimento all'anno 2013.
pagina 7 di 12 L'opposta, invero, ha prodotto le distinte di pagamento effettuate mediante F24, dalle quali si evincono chiaramente le somme che sono state corrisposte all'erario. In proposito, l'opponente ha sostenuto di non essere tenuta al pagamento, pro quota, di tali multe: con riferimento alla prima, in particolare, ha dedotto di non essere obbligata “per il mancato pagamento di un tributo che la , solidalmente responsabile, in quanto proprietaria al CP_1
50%, poteva e doveva pagare già nel 2013” o, quanto meno, di non essere tenuta al pagamento di
“interessi e sanzioni, addebitati per il mancato pagamento del tributo”; con riferimento alla seconda, ha sostenuto che “gli interessi risultanti dalla dilazione di pagamento, richiesta dalla Sig.ra , non possono essere addebitati alla sig.ra ”. CP_1 Parte_1 Tali argomentazioni, però, tese con tutta evidenza ad ottenere unicamente una decurtazione degli importi dovuti dall'opponente, non appaiono meritevoli di accoglimento. L'opponente, infatti, non ha fornito alcuna prova di quanto asserisce – e, cioè, che tali tributi avrebbero potuto e dovuto essere pagati nel 2013 e che l'omesso tempestivo pagamento degli stessi è addebitabile ad una colpa dell'opposta (e non già del de cuius) – con la conseguenza che, in difetto di una tale prova, non può procedersi a scorporare dalle somme dovute, quanto è stato richiesto a titolo di interessi e sanzioni. Ne deriva che, per quanto concerne la multa relativa alla TARES, trattandosi di immobile di proprietà esclusiva della , per il 50%, la quota di spettanza della CP_1 Parte_1 deve essere calcolata nella misura di 1/6 del totale (485,00 euro); mentre, per quanto concerne la multa relativa all'IRPEF, il cui pagamento competeva in via esclusiva al de cuius, la quota di spettanza della deve essere calcolata nella misura di 1/3 del totale (689,81 euro). Parte_1 Alla luce di quanto sopra, quindi, l'opponente deve essere condannata a rimborsare all'opposta la somma di 80,83 euro, per l'esborso effettuato dalla in relazione alla multa per il CP_1 mancato versamento della TARES, e all'ulteriore somma di 229,93 euro, per il mancato pagamento dell'IRPEF.
4.2 L'opposta ha chiesto all'opponente il rimborso del pagamento della tassa per il passaggio di proprietà del veicolo NISSAN NOTE, targato EC860NV, di proprietà del de cuius. Dagli atti che sono stati prodotti, infatti, risulta che il suddetto veicolo veniva venduto in data 12.6.2017 a tale per il prezzo di 5.000,00 euro e che la , in pari Persona_4 CP_1 data, pagava, all'ACI, l'importo di 356,00 euro per il trasferimento del bene mobile registrato. Il pagamento della somma da parte della , invero, oltre ad essere pacifico tra le parti, CP_1 risulta documentalmente provato e, a ben vedere, non è oggetto di contestazione dell'opponente neanche che quest'ultima debba contribuire pro quota a tale spesa, atteso che, nell'atto di citazione in opposizione, la difesa della si limitava a chiedere che del suddetto Parte_1 versamento venisse “depositato l'originale”, la cui mancanza in atti, però, non appare dirimente ai fini del decidere. Ne deriva, quindi, che l'importo dovuto dall'opponente all'opposta è pari ad 118,66 euro, pari ad 1/3 della somma versata. Per contro, è pacifico tra le parti che l'importo ottenuto dalla vendita del veicolo, pari a 5.000,00 euro, sia stato incassato integralmente dalla e che la quota di 1/3 spettante alla CP_1
, pari a 1.666,66 euro, non sia stata corrisposta pro quota a quest'ultima, la Parte_1 quale, oltre a chiedere la condanna dell'opposta in via riconvenzionale (domanda che, come si è detto, risulta improcedibile), ne ha eccepito in ogni caso la compensazione. Ne consegue che, a fronte della condanna dell'opponente al rimborso della somma di 118,66 euro in favore dell'opposta, per le tasse relative al passaggio di proprietà dell'autovettura del de cuius,
pagina 8 di 12 gli importi complessivamente dovuti da a devono Parte_1 Controparte_1 essere compensati con il controcredito di 1.666,66 euro, vantato dalla prima nei confronti della seconda.
4.3 L'opposta ha dedotto di aver sostenuto alcune spese a seguito della morte del de cuius, precisando che si tratta di esborsi gravanti sulla massa ereditaria, che la stessa ha anticipato nell'interesse di tutti gli eredi e di cui ha chiesto pro quota il rimborso all'opponente. Sul punto, si osserva che, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, “in tema di successione ereditaria, il coerede, che abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto corrisponda alla propria quota o un debito trasmissibile del defunto sorgente in conseguenza della sua morte (quali le spese funerarie, quelle per l'apposizione dei sigilli o quelle per imposte di successione), non può vantare un diritto a una quota maggiore di quella spettantegli, ma, acquistando un mero diritto di credito nei confronti degli altri coeredi, può esperire l'azione di ripetizione, pur in pendenza dello stato di indivisione, o chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, così da procedere, prima della divisione, al prelevamento, dalla massa comune, di quanto anticipato per il pagamento del debito, che viene, così, ripartito pro quota fra tutti i coeredi, lui compreso (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 28955 del 18.10.2023)”. Orbene, la prima spesa di cui è stato chiesto il rimborso, invero, attiene al versamento dell'imposta di successione. Dagli atti che sono stati prodotti, infatti, risulta che la , in data 22.5.2018, ha pagato CP_1 all'erario, tramite modello F24, l'importo di 530,00 euro per le tasse di successione dovute in relazione all'eredità di Persona_1 Anche in tal caso, invero, si tratta di una circostanza pacifica e, a ben vedere, non è oggetto di contestazione dell'opponente neanche che quest'ultima debba contribuire pro quota a tale spesa, atteso che, nell'atto di citazione in opposizione, la difesa della si limitava a Parte_1 chiedere che del suddetto versamento venisse “depositato l'originale”, la cui mancanza in atti, però, non appare dirimente ai fini del decidere. Ne deriva che l'opponente deve essere condannata a rimborsare all'opposta la quota pari ad 1/3 di quanto la stessa ha corrisposto a titolo di imposta di successione, per un importo, quindi, pari a 176,66 euro. Analogo discorso è a farsi per quanto concerne le spese funerarie sostenute per le esequie del de cuius, Persona_1 In proposito, l'opposta ha documentato di aver pagato all'impresa di pompe funebri,
“TRASPORTI FUNEBRI BOTTA di MA AR, a mezzo assegno bancario n. 0217038044-02, emesso in data 1.6.2017, la somma complessiva di 2.700,00 euro. Tale assegno, di cui è stata prodotta copia fronte/retro, risulta emesso a firma di CP_1
e, dall'estratto conto che è stato prodotto da quest'ultima, appare regolarmente
[...] incassato in data 6.6.2017. Non risulta, invero, che tale importo si riferisca effettivamente alle spese sostenute per il funerale di senonché, la circostanza che il de cuius sia deceduto in data 25.5.2017 Persona_1 (e, quindi, soltanto pochi giorni prima dell'emissione e della negoziazione del predetto assegno), unitamente al fatto che il titolo di credito sia stato emesso all'ordine di un'impresa di pompe funebri da parte della moglie del soggetto deceduto, induce a ritenere che l'importo de quo sia stato pagato proprio per la causale dedotta dall'opposta.
pagina 9 di 12 Né rileva, in senso contrario, la circostanza che l'opponente, nella seconda memoria istruttoria depositata in data 29.4.2022, chiedeva di poter dimostrare per testi ciò che, fino a quel momento, non aveva neanche mai allegato e, cioè, che a sostenere le spese per il funerale del de cuius fosse stata la sorella dello stesso, Parte_2 Tale richiesta di prova orale, in mancanza di una tempestiva allegazione del fatto e in assenza di un principio di prova per iscritto di tale presunto pagamento, è stata rigettata, in quanto ritenuta inammissibile. Ne deriva che l'opponente deve essere condannata a rimborsare all'opposta la quota pari ad 1/3 di quanto la stessa ha corrisposto per le spese funerarie, per un importo, quindi, pari a 900,00 euro.
4.4 L'opposta ha chiesto, altresì, il rimborso delle spese sostenute per il pagamento del notaio e dell'avv. Luca CONSERVA e, a sostegno della propria istanza, ha prodotto Persona_2 copia degli assegni a firma della emessi all'ordine dei due professionisti e l'estratto CP_1 del proprio conto corrente da cui si evince l'effettivo pagamento delle somme. Si tratta di importi per i quali la difesa dell'opponente ha contestato sia l'effettivo pagamento da parte dell'opposta, sia la riferibilità all'eredità del de cuius. Orbene, in tali casi, deve rilevarsi un difetto di allegazione da parte dell'opposta, non avendo quest'ultima sufficientemente dedotto il motivo per cui tali somme siano state pagate e, quindi, la ragione per cui le stesse dovrebbero ricadere pro quota sull'odierna opponente. Quanto alle competenze del notaio , a dire il vero, l'opposta ha fornito prova Per_2 dell'effettivo pagamento della somma: l'assegno prodotto in copia avente n. 0220794131-12, infatti, risulta privo di data, ma sulla copia dello stesso vi è, in calce, un'attestazione “per ricevuta” del 13.6.2018, rilasciata dal professionista e, comunque, dall'estratto del conto corrente dell'opposta, risulta che il titolo è stato negoziato in data 14.6.2018. Tuttavia, poiché è deceduto ab intestato e l'unico atto rogato dal notaio Persona_1
che è stato prodotto risale al 30.6.2010 ed è relativo alla compravendita Per_2 dell'immobile sito in Napoli alla Via Piave, per il quale si deve presumere che le competenze del notaio siano state saldate in epoca prossima alla stipula dell'atto e, quindi, quando il de cuius era ancora in vita, non è stata fornita prova che il pagamento della somma richiesta (pari a 700,00 euro) attenga all'eredità di quest'ultimo e debba essere, quindi, sostenuta pro quota anche dalla coerede opponente. Quanto alle competenze dell'avvocato CONSERVA, anche in tal caso, l'opposta ha fornito prova dell'effettivo pagamento della somma, che risulta essere pari a 10.150,40 euro: l'assegno prodotto in copia, avente n. 0220794134-02, benché privo di data, risulta chiaramente negoziato in data 6.7.2018 dall'estratto del conto corrente dell'opposta; inoltre, è stata prodotta la fattura n. 88/2018 del 5.7.2018, emessa su carta intestata dello studio legale del professionista, che conferma l'effettivo incasso della somma da parte di quest'ultimo. Nel caso di specie, tuttavia, non è stato dedotto dall'opposta di che tipo di giudizio si trattava, né è stato prodotto alcun atto relativo a tale causa, dal quale poter desumere se effettivamente lo stesso riguardava anche il de cuius: l'opposta, in altri termini, si è limitata ad allegare che l'avv. CONSERVA, in quel giudizio, “difendeva anche ” e l'unico riferimento che Persona_1 sembrerebbe confermare tale allegazione si evincerebbe dal contenuto della fattura, nella quale il difensore dà atto che il saldo è stato “versato dalla sig.ra anche per Controparte_1
”. Persona_1
pagina 10 di 12 Ne deriva che, in mancanza di allegazione, prima, e di prova, dopo, della riferibilità di tali somme alla posizione del de cuius, nulla può essere addebitato, neanche pro quota, alla coerede
Parte_1
4.5 In conclusione, quindi, l'opponente deve essere condannata a rimborsare all'opposta l'importo totale di 3.960,56 euro, derivante dalla somma delle singole voci di seguito indicate: 2.454,48 euro, per le rate del mutuo scadute;
80,83 euro, per il mancato versamento della TARES;
229,93 euro, per il mancato pagamento dell'IRPEF; 118,66 euro, per la tassa per il passaggio di proprietà del veicolo del de cuius; 176,66 euro, per le imposte di successione e 900,00 euro, per le spese funerarie. Tale importo, infine, deve essere decurtato della somma di 1.666,66 euro che l'opponente ha eccepito in compensazione, per la quota a lei non corrisposta dalla a seguito della CP_1 vendita del veicolo di proprietà del de cuius, caduto in successione. Ne deriva che l'opponente deve essere condannata a rimborsare alla Parte_1 opposta la somma di 2.293,90 euro (pari alla differenza: 3.960,56 euro - Controparte_1 1.666,66 euro), oltre gli interessi nella misura legale, dalla presentazione della domanda avanzata in sede monitoria (6.6.2019) e fino all'effettivo soddisfo.
5. Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, in accoglimento sia pure parziale della spiegata opposizione, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6. In ragione dell'accoglimento dell'opposizione (ancorché limitato), della differenza tra la somma dovuta e quella richiesta in sede monitoria, nonché della dichiarazione di improcedibilità delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente (con conseguente mancato esame delle richieste avanzate anche nei confronti del chiamato in causa), sussistono – ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. – giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite del presente giudizio, tra tutte le parti in causa. Quanto alle spese per la CTU, le stesse, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte opponente e opposta, in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 7889/2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli, in data 25.10.2019;
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda avanzata da nei Controparte_1 confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento in Parte_1 favore dell'opposta della somma di euro 2.293,90 euro (duemiladuecentonovantatre/90), oltre gli interessi nella misura legale, dalla presentazione della domanda avanzata in sede monitoria (6.6.2019) e fino all'effettivo soddisfo;
- dichiara l'improcedibilità delle domande riconvenzionali avanzate dall'opponente
Parte_1
- dichiara interamente compensate, tra tutte le parti in causa, le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'opponente e Parte_1 dell'opposta in solido tra loro. Controparte_1
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Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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