Art. 12. (Rendiconti)
Entro tre mesi dal termine di ciascun anno finanziario il direttore generale dei monopoli di Stato presenta alla commissione di cui all'articolo 3 il rendiconto dell'esercizio scaduto e riferisce alla commissione stessa circa l'andamento e lo sviluppo delle attivita' svolte o promosse dall'ufficio centrale.
Entro tre mesi dal termine di ciascun anno finanziario il direttore generale dei monopoli di Stato presenta alla commissione di cui all'articolo 3 il rendiconto dell'esercizio scaduto e riferisce alla commissione stessa circa l'andamento e lo sviluppo delle attivita' svolte o promosse dall'ufficio centrale.