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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 06/02/2026, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1766/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3674/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJN19000248 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1277/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. TJN19000248, emesso dall'Agenzia delle Entrate-DP I per mancato versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dal veicolo per chilometro (cd. Ecotassa), annualità d'imposta 2019, con riguardo al veicolo tg. Targa_1 (Telaio_1) immatricolato il 13.06.2019, di proprietà della ricorrente. Il ricorso eccepiva la non debenza dell'imposta.
2. L'Ufficio erariale convenuto (DP I) si costituiva segnalando che, in accoglimento dell'istanza di autotutela della parte ricorrente, ne era stata riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni, per cui si era provveduto ad emettere provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto tributario impugnato.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A tale situazione consegue una declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico Dott. Nicola Lettieri
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3674/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJN19000248 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1277/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. TJN19000248, emesso dall'Agenzia delle Entrate-DP I per mancato versamento dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dal veicolo per chilometro (cd. Ecotassa), annualità d'imposta 2019, con riguardo al veicolo tg. Targa_1 (Telaio_1) immatricolato il 13.06.2019, di proprietà della ricorrente. Il ricorso eccepiva la non debenza dell'imposta.
2. L'Ufficio erariale convenuto (DP I) si costituiva segnalando che, in accoglimento dell'istanza di autotutela della parte ricorrente, ne era stata riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni, per cui si era provveduto ad emettere provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto tributario impugnato.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A tale situazione consegue una declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico Dott. Nicola Lettieri