CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IE NN, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 505/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Priverno - Piazza Giovanni Xxiii 04015 Priverno LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Torretta Rocchigiana, 10 04015 Priverno LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249017450171/000 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150014468985 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160020306237 RADIODIFFUSIONI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057201900028637766 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230005276292 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230013800453 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1165/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Nessuno è comparso.
Resistente: ---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1
(si veda al riguardo il capo 1 della motivazione), ha impugnato l'avviso di intimazione dell'Agenzia delle entrate - Riscossione di Latina n. 05720249017450171000, notificata l'11 febbraio 2025, per quanto attiene alle cartelle di pagamento ivi contemplate portanti pretese tributarie, e cioè: n. 05720150014468985, afferente a tassa auto anno 2012, ente creditore Regione Lazio;
n. 057201600203006237, afferente a canone radioaudizione anno 2015, ente creditore Agenzia delle entrate, Associazione_1, Ufficio 1; n. 05720190028637766 afferente a tassa auto 2017, ente creditore Regione Lazio;
n. 0572023000527292 afferente a Tari 2019, ente creditore Comune di Priverno;
n. 057202300138000453 afferente a tassa auto anno 2021, ente creditore
Regione Lazio.
Nel concludere per l'annullamento dell'atto, il ricorrente ha sostenuto che le cartelle sopraelencate non gli sono mai state notificate;
ha eccepito la prescrizione dei sottesi crediti e la decadenza dal potere impositivo;
ha infine lamentato la carenza di motivazione dell'intimazione in generale e quanto alla mancata esposizione delle modalità di calcolo degli interessi, stante anche la mancata allegazione dei titoli propedeutici.
L'Agenzia delle entrate - Riscossione si è costituita in resistenza;
ha spiegato eccezioni di rito e di merito e concluso per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 396/2025 depositata il 14 luglio 2025 la domanda cautelare formulata in ricorso è stata respinta.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dato atto che nel fascicolo telematico del ricorso in trattazione risulta inserito, per evidente mero errore materiale, attenendo palesemente ad altro ricorso, una istanza di accesso temporaneo agli atti della controversia formulata dall'avvocato Difensore_2, quale difensore dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Nello stesso mero errore materiale incorre l'epigrafe del ricorso in trattazione, nella parte in cui menziona il medesimo avvocato, per giunta indicandolo quale difensore del ricorrente, in aggiunta a quello regolarmente costituito.
2. Passando alla disamina dell'odierna controversia, si rileva che il ricorso affida la principale censura avanzata nell'impugnativa a un ordine argomentativo che può essere così sintezzato:
- ha sostenuto il ricorrente che le cartelle azionate con la gravata intimazione non gli sono mai state notificate
(si adombra in particolare che la notifica sia avvenuta a mani di soggetti non conviventi), e ha evidenziato l'onere delle amministrazioni interessate di produrre in questo giudizio le certificazioni in originale in ordine sia alla notifica degli atti impositivi che degli atti interruttivi della prescrizione, opponendosi "già da ora a qualsiasi produzione in copia";
- ha poi illustrato il ricorrente, mediante ripetute citazioni di giurisprudenza che tengono conto delle varie eventualità che possono tipizzarle, le modalità con cui deve procedersi alla notifica, anche a mezzo posta, delle cartelle di pagamento onde ritenere rispettato il diritto di difesa del contribuente;
- ha soggiunto infine il ricorrente di avere comunicato per ben due volte all'Agenzia delle entrate di Latina
(raccomandata 3 novembre 2011; pec 2 luglio 2013), a causa di "ripetuti furti della cassetta postale e della posta in essa contenuta, tanto da aver praticato una fessura sul muro a modo di buca postale", l'elezione del suo domicilio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, d.P.R. 600/1973, presso lo studio del difensore qui costituito,
e che tale dichiarazione è rimasta totalmente disattesa.
2.1. Di contro, l'Agenzia delle entrate - Riscossione, costituitasi in resistenza, ha sostenuto, tra altro, che le cartelle di che trattasi sono state tempestivamente e regolarmente notificate al contribuente nelle date – riportate nell'intimazione – del 12 maggio 2015, 27 gennaio 2017, 3 giugno 2022, 24 agosto 2023 e 2 settembre 2023, come da estratto di ruolo e dalle copie delle relate di notifica versate in atti.
ER ha altresì rappresentato di avere notificato al contribuente, oltre che, da ultimo, l'avviso in contestazione,
e sempre in relazione alle menzionate cartelle, vari atti interruttivi della prescrizione (AVI n.
05720179009844623000 il 30 luglio 2018; AVI n. 05720199007698410000 il 6 marzo 2020; AVI n.
05720239006669973000, AVI n. 05720239009205439000 il 7 luglio 2023; PFA n. 05780202400001796000 il 13 aprile 2024).
2.2. Delineati come sopra i termini della controversia sul punto in trattazione, va innanzitutto rammentato che, per consolidata giurisprudenza, l'avviso di intimazione che richiama le cartelle presupposte senza allegarle non è affetto da nullità né da illegittimità, semprechè queste siano già legalmente note al destinatario per effetto di regolare notifica.
2.3. Passando quindi al tema della notifica delle cartelle di pagamento, deve osservarsi in linea generale che, in caso di deposito in giudizio, da parte dell'Ufficio, di documentazione relativa alla loro notifica, negata nel ricorso tributario, la giurisprudenza richiede che il contribuente presenti “motivi nuovi, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 d.lgs. 546/92, per introdurre quale regiudicanda anche eventuali vizi delle procedure di notificazione addotte dalla Riscossione a sostegno della legittimità della pretesa fiscale" (CGT secondo grado, Lazio, Sez. 2, sentenza n. 225/2025 depositata il 13 gennaio 2025, che richiama Cass., n. 8398/2013,
n. 5369/2017, e n. 18877/2020).
E, in effetti, "la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza e i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto" (Cass. V, ord. 5 agosto 2024, n. 22035).
2.4. A questo punto deve osservarsi che nel caso di specie l'evenienza di cui appena sopra si è verificata, avendo l'Ufficio depositato documentazione relativa sia alla notifica delle cartelle in parola, sia di atti successivi, interruttivi della prescrizione, e che il ricorrente non solo non ha proposto motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992 ("L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito"), ma non ha neanche depositato una memoria di "aggiornamento" delle sue difese iniziali rispetto a quelle poi formulate da ER.
In questo quadro, previamente rammentato che l'art. 18, commi 2, lett. e), e 4, del d.lgs. 546/1992, stabilisce a pena di inammissibilità che il ricorso debba contenere l'indicazione dei "motivi" di gravame, e che il successivo art. 24, comma 2, regola la presentazione di motivi aggiunti anche per il caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti", la censura di omessa notifica in trattazione si rivela, allo stato, inammissibile.
La conclusione si impone: invero, diversamente opinando, l'onere di individuare gli eventuali vizi della pretesa tributaria oggetto di giudizio si trasferirebbe dal ricorrente, su cui, come visto, esso incombe, al giudice tributario, il quale, a fronte di un ricorso rimasto come sopra strutturato (ovvero consistente, per quanto attiene al vizio di che trattasi, in una mera asserzione accompagnata da una sorta di "compendio" delle norme e della giurisprudenza relative alla notifica degli atti tributari), dovrebbe – autonomamente ovvero "
d'ufficio" – verificare il procedimento di notifica nella specie posto in essere, per come rinveniente dalla documentazione depositata dall'Ufficio, e stabilire, sempre autonomamente, se questo si sia o meno discostato, e in caso positivo per quale parte, dalle regole stabilite per la sua validità, operazione che è evidentemente incompatibile con il carattere impugnatorio che le sopra ricordate norme imprimono al processo tributario.
3. Conseguentemente, non vi è luogo per valutare nel senso voluto dal ricorrente le ulteriori censure che, nell'ottica del gravame, discendono direttamente dal vizio di omessa notifica delle cartelle di cui sopra
(prescrizione dei sottesi crediti;
decadenza dal potere impositivo).
4. Le residue doglianze non sono convincenti.
4.1. In primo luogo, non è ravvisabile a carico dell'atto gravato alcuna carenza di motivazione.
In particolare, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo è adeguatamente motivato, come quello in esame, mediante il riferimento alle cartelle di pagamento precedentemente notificate (Cass.,
V, ord. 18 marzo 2025, n. 7168). Inoltre, l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale;
quindi, ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati (condizione che, per le ragioni sopra rassegnate, non si può qui escludere), compete al contribuente, che si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, elementi tutti determinabili ex lege, provare l'eventuale errore di calcolo (Cass., V, ord. 8 settembre 2025, n. 24799), dimostrazione qui non offerta.
Infine, quanto all'asserita elezione di un diverso domicilio rispetto a quello della notifica delle cartelle, si osserva che le relative comunicazioni nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che il ricorso menziona e dà per allegate, non sono state versate al fascicolo di causa, mentre risultano inammissibili, per assoluta genericità, gli accenni, contenuti nelle sole conclusioni del ricorso, a una "mancata detrazione", e a "eccessive spese intimate".
5. In definitiva, il ricorso, assorbita ogni altra questione, anche di rito, eccepita dalla parte resistente, va respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore di ER.
Latina 19/12/2025
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IE NN, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 505/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Priverno - Piazza Giovanni Xxiii 04015 Priverno LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Torretta Rocchigiana, 10 04015 Priverno LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249017450171/000 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150014468985 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160020306237 RADIODIFFUSIONI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057201900028637766 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230005276292 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230013800453 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1165/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Nessuno è comparso.
Resistente: ---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1
(si veda al riguardo il capo 1 della motivazione), ha impugnato l'avviso di intimazione dell'Agenzia delle entrate - Riscossione di Latina n. 05720249017450171000, notificata l'11 febbraio 2025, per quanto attiene alle cartelle di pagamento ivi contemplate portanti pretese tributarie, e cioè: n. 05720150014468985, afferente a tassa auto anno 2012, ente creditore Regione Lazio;
n. 057201600203006237, afferente a canone radioaudizione anno 2015, ente creditore Agenzia delle entrate, Associazione_1, Ufficio 1; n. 05720190028637766 afferente a tassa auto 2017, ente creditore Regione Lazio;
n. 0572023000527292 afferente a Tari 2019, ente creditore Comune di Priverno;
n. 057202300138000453 afferente a tassa auto anno 2021, ente creditore
Regione Lazio.
Nel concludere per l'annullamento dell'atto, il ricorrente ha sostenuto che le cartelle sopraelencate non gli sono mai state notificate;
ha eccepito la prescrizione dei sottesi crediti e la decadenza dal potere impositivo;
ha infine lamentato la carenza di motivazione dell'intimazione in generale e quanto alla mancata esposizione delle modalità di calcolo degli interessi, stante anche la mancata allegazione dei titoli propedeutici.
L'Agenzia delle entrate - Riscossione si è costituita in resistenza;
ha spiegato eccezioni di rito e di merito e concluso per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 396/2025 depositata il 14 luglio 2025 la domanda cautelare formulata in ricorso è stata respinta.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dato atto che nel fascicolo telematico del ricorso in trattazione risulta inserito, per evidente mero errore materiale, attenendo palesemente ad altro ricorso, una istanza di accesso temporaneo agli atti della controversia formulata dall'avvocato Difensore_2, quale difensore dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Nello stesso mero errore materiale incorre l'epigrafe del ricorso in trattazione, nella parte in cui menziona il medesimo avvocato, per giunta indicandolo quale difensore del ricorrente, in aggiunta a quello regolarmente costituito.
2. Passando alla disamina dell'odierna controversia, si rileva che il ricorso affida la principale censura avanzata nell'impugnativa a un ordine argomentativo che può essere così sintezzato:
- ha sostenuto il ricorrente che le cartelle azionate con la gravata intimazione non gli sono mai state notificate
(si adombra in particolare che la notifica sia avvenuta a mani di soggetti non conviventi), e ha evidenziato l'onere delle amministrazioni interessate di produrre in questo giudizio le certificazioni in originale in ordine sia alla notifica degli atti impositivi che degli atti interruttivi della prescrizione, opponendosi "già da ora a qualsiasi produzione in copia";
- ha poi illustrato il ricorrente, mediante ripetute citazioni di giurisprudenza che tengono conto delle varie eventualità che possono tipizzarle, le modalità con cui deve procedersi alla notifica, anche a mezzo posta, delle cartelle di pagamento onde ritenere rispettato il diritto di difesa del contribuente;
- ha soggiunto infine il ricorrente di avere comunicato per ben due volte all'Agenzia delle entrate di Latina
(raccomandata 3 novembre 2011; pec 2 luglio 2013), a causa di "ripetuti furti della cassetta postale e della posta in essa contenuta, tanto da aver praticato una fessura sul muro a modo di buca postale", l'elezione del suo domicilio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, d.P.R. 600/1973, presso lo studio del difensore qui costituito,
e che tale dichiarazione è rimasta totalmente disattesa.
2.1. Di contro, l'Agenzia delle entrate - Riscossione, costituitasi in resistenza, ha sostenuto, tra altro, che le cartelle di che trattasi sono state tempestivamente e regolarmente notificate al contribuente nelle date – riportate nell'intimazione – del 12 maggio 2015, 27 gennaio 2017, 3 giugno 2022, 24 agosto 2023 e 2 settembre 2023, come da estratto di ruolo e dalle copie delle relate di notifica versate in atti.
ER ha altresì rappresentato di avere notificato al contribuente, oltre che, da ultimo, l'avviso in contestazione,
e sempre in relazione alle menzionate cartelle, vari atti interruttivi della prescrizione (AVI n.
05720179009844623000 il 30 luglio 2018; AVI n. 05720199007698410000 il 6 marzo 2020; AVI n.
05720239006669973000, AVI n. 05720239009205439000 il 7 luglio 2023; PFA n. 05780202400001796000 il 13 aprile 2024).
2.2. Delineati come sopra i termini della controversia sul punto in trattazione, va innanzitutto rammentato che, per consolidata giurisprudenza, l'avviso di intimazione che richiama le cartelle presupposte senza allegarle non è affetto da nullità né da illegittimità, semprechè queste siano già legalmente note al destinatario per effetto di regolare notifica.
2.3. Passando quindi al tema della notifica delle cartelle di pagamento, deve osservarsi in linea generale che, in caso di deposito in giudizio, da parte dell'Ufficio, di documentazione relativa alla loro notifica, negata nel ricorso tributario, la giurisprudenza richiede che il contribuente presenti “motivi nuovi, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 d.lgs. 546/92, per introdurre quale regiudicanda anche eventuali vizi delle procedure di notificazione addotte dalla Riscossione a sostegno della legittimità della pretesa fiscale" (CGT secondo grado, Lazio, Sez. 2, sentenza n. 225/2025 depositata il 13 gennaio 2025, che richiama Cass., n. 8398/2013,
n. 5369/2017, e n. 18877/2020).
E, in effetti, "la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza e i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto" (Cass. V, ord. 5 agosto 2024, n. 22035).
2.4. A questo punto deve osservarsi che nel caso di specie l'evenienza di cui appena sopra si è verificata, avendo l'Ufficio depositato documentazione relativa sia alla notifica delle cartelle in parola, sia di atti successivi, interruttivi della prescrizione, e che il ricorrente non solo non ha proposto motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992 ("L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito"), ma non ha neanche depositato una memoria di "aggiornamento" delle sue difese iniziali rispetto a quelle poi formulate da ER.
In questo quadro, previamente rammentato che l'art. 18, commi 2, lett. e), e 4, del d.lgs. 546/1992, stabilisce a pena di inammissibilità che il ricorso debba contenere l'indicazione dei "motivi" di gravame, e che il successivo art. 24, comma 2, regola la presentazione di motivi aggiunti anche per il caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti", la censura di omessa notifica in trattazione si rivela, allo stato, inammissibile.
La conclusione si impone: invero, diversamente opinando, l'onere di individuare gli eventuali vizi della pretesa tributaria oggetto di giudizio si trasferirebbe dal ricorrente, su cui, come visto, esso incombe, al giudice tributario, il quale, a fronte di un ricorso rimasto come sopra strutturato (ovvero consistente, per quanto attiene al vizio di che trattasi, in una mera asserzione accompagnata da una sorta di "compendio" delle norme e della giurisprudenza relative alla notifica degli atti tributari), dovrebbe – autonomamente ovvero "
d'ufficio" – verificare il procedimento di notifica nella specie posto in essere, per come rinveniente dalla documentazione depositata dall'Ufficio, e stabilire, sempre autonomamente, se questo si sia o meno discostato, e in caso positivo per quale parte, dalle regole stabilite per la sua validità, operazione che è evidentemente incompatibile con il carattere impugnatorio che le sopra ricordate norme imprimono al processo tributario.
3. Conseguentemente, non vi è luogo per valutare nel senso voluto dal ricorrente le ulteriori censure che, nell'ottica del gravame, discendono direttamente dal vizio di omessa notifica delle cartelle di cui sopra
(prescrizione dei sottesi crediti;
decadenza dal potere impositivo).
4. Le residue doglianze non sono convincenti.
4.1. In primo luogo, non è ravvisabile a carico dell'atto gravato alcuna carenza di motivazione.
In particolare, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo è adeguatamente motivato, come quello in esame, mediante il riferimento alle cartelle di pagamento precedentemente notificate (Cass.,
V, ord. 18 marzo 2025, n. 7168). Inoltre, l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale;
quindi, ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati (condizione che, per le ragioni sopra rassegnate, non si può qui escludere), compete al contribuente, che si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, elementi tutti determinabili ex lege, provare l'eventuale errore di calcolo (Cass., V, ord. 8 settembre 2025, n. 24799), dimostrazione qui non offerta.
Infine, quanto all'asserita elezione di un diverso domicilio rispetto a quello della notifica delle cartelle, si osserva che le relative comunicazioni nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che il ricorso menziona e dà per allegate, non sono state versate al fascicolo di causa, mentre risultano inammissibili, per assoluta genericità, gli accenni, contenuti nelle sole conclusioni del ricorso, a una "mancata detrazione", e a "eccessive spese intimate".
5. In definitiva, il ricorso, assorbita ogni altra questione, anche di rito, eccepita dalla parte resistente, va respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore di ER.
Latina 19/12/2025