Art. 4.
Il Consiglio dell'Ordine e' composto di 5 membri.
Gli iscritti nell'Albo eleggono il Consiglio.
Il Consiglio resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio dell'Ordine e' composto di 5 membri.
Gli iscritti nell'Albo eleggono il Consiglio.
Il Consiglio resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.