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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 07/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
COSTA GAETANO, LA
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5657/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2583/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TY3CRH4001072023 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2004/2025 depositato il
10/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'atto di recupero del credito di imposta n. TY3CRH400107/2023 pari ad euro € 96.354,10, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Palermo, sul presupposto dell'indebito utilizzo, nell'anno 2018, del credito maturato negli anni 2016 e 2017, che l'Ufficio non riteneva di poter qualificare come credito “di ricerca e sviluppo”, nell'accezione rilevante ai fini del suo utilizzo.
L'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 2583/24 depositata il 22/07/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo in parziale accoglimento del ricorso, aveva annullato le sanzioni irrogate con l'atto di recupero impugnato, rigettandolo nel resto e compensando tra le parti le spese del giudizio, stante la parziale reciproca soccombenza.
La società Ricorrente_1 s.r.l. avverso tale decisione ha proposto appello, chiedendo la parziale riforma, stante l'asserita erroneità delle statuizioni con le quali i giudici di prime cure hanno ritenuto legittimo l'atto di recupero, e riproponendo le medesime censure già sollevate nel precedente grado di giudizio in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio ed all'effettivo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si è costituita nel presente giudizio presentando appello incidentale ed evidenziando l'erroneità della sentenza nella parte in cui la CGT di primo grado, ritiene fondata l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
Alla pubblica udienza del 05.11.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La società appellante con un unico motivo di ricorso, contestava la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del
D.lgs. n. 546/1992, ribadendo che l'Ufficio non avrebbe fornito alcuna prova dell'assenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo nei progetti avviati dalla società e che, stante tale palese carenza probatoria e la mancata acquisizione del parere tecnico del MISE, l'atto di recupero sarebbe da considerare illegittimo.
Questa Corte ritiene che nel caso di specie non ricorrano i requisiti fondamentali affinché l'attività possa essere classificata come attività di ricerca e sviluppo, non risultando che i progetti puntino al raggiungimento di nuove scoperte o al raggiungimento di nuovi risultati e conoscenze applicabili a prodotti e processi non già diffusi nel settore di riferimento.
A tal fine occorre documentare le attività svolte in relazione ai tre ambiti previsti, ossia: a) ricerca e sviluppo, che comprende studi scientifici, sperimentazione e sviluppo di nuove tecnologie applicate a prodotti o processi produttivi;
b) innovazione tecnologica, che si riferisce all'implementazione di soluzioni avanzate per migliorare in modo significativo prodotti o processi esistenti, con un focus su tecnologie digitali e sostenibili;
c) design e ideazione estetica, destinato ai settori in cui l'elemento creativo e il miglioramento estetico dei prodotti rappresentano un valore aggiunto.
Siffatto onere non è stato assolto dalla società contribuente, cosicchè anche sul punto in esame va confermata la sentenza di primo grado.
La Corte accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate risultando corretta la sanzione nella misura del 100%, ai sensi dell'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997, che in quanto “si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633”.
Per quanto esposto l'appello principale va rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione 19 di Palermo, rigetta l'appello principale del contribuente e accoglie l'appello incidentale di ADE e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara legittimo l'atto di recupero.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di ADE che liquida in €. 3.900,00 per il 1° grado ed €.3.800,00 per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso a Palermo,il 05.11.2025.
Il LA Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr.Baldassare Quartararo
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
COSTA GAETANO, LA
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5657/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2583/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TY3CRH4001072023 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2004/2025 depositato il
10/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'atto di recupero del credito di imposta n. TY3CRH400107/2023 pari ad euro € 96.354,10, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Palermo, sul presupposto dell'indebito utilizzo, nell'anno 2018, del credito maturato negli anni 2016 e 2017, che l'Ufficio non riteneva di poter qualificare come credito “di ricerca e sviluppo”, nell'accezione rilevante ai fini del suo utilizzo.
L'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 2583/24 depositata il 22/07/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo in parziale accoglimento del ricorso, aveva annullato le sanzioni irrogate con l'atto di recupero impugnato, rigettandolo nel resto e compensando tra le parti le spese del giudizio, stante la parziale reciproca soccombenza.
La società Ricorrente_1 s.r.l. avverso tale decisione ha proposto appello, chiedendo la parziale riforma, stante l'asserita erroneità delle statuizioni con le quali i giudici di prime cure hanno ritenuto legittimo l'atto di recupero, e riproponendo le medesime censure già sollevate nel precedente grado di giudizio in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio ed all'effettivo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si è costituita nel presente giudizio presentando appello incidentale ed evidenziando l'erroneità della sentenza nella parte in cui la CGT di primo grado, ritiene fondata l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
Alla pubblica udienza del 05.11.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La società appellante con un unico motivo di ricorso, contestava la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del
D.lgs. n. 546/1992, ribadendo che l'Ufficio non avrebbe fornito alcuna prova dell'assenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo nei progetti avviati dalla società e che, stante tale palese carenza probatoria e la mancata acquisizione del parere tecnico del MISE, l'atto di recupero sarebbe da considerare illegittimo.
Questa Corte ritiene che nel caso di specie non ricorrano i requisiti fondamentali affinché l'attività possa essere classificata come attività di ricerca e sviluppo, non risultando che i progetti puntino al raggiungimento di nuove scoperte o al raggiungimento di nuovi risultati e conoscenze applicabili a prodotti e processi non già diffusi nel settore di riferimento.
A tal fine occorre documentare le attività svolte in relazione ai tre ambiti previsti, ossia: a) ricerca e sviluppo, che comprende studi scientifici, sperimentazione e sviluppo di nuove tecnologie applicate a prodotti o processi produttivi;
b) innovazione tecnologica, che si riferisce all'implementazione di soluzioni avanzate per migliorare in modo significativo prodotti o processi esistenti, con un focus su tecnologie digitali e sostenibili;
c) design e ideazione estetica, destinato ai settori in cui l'elemento creativo e il miglioramento estetico dei prodotti rappresentano un valore aggiunto.
Siffatto onere non è stato assolto dalla società contribuente, cosicchè anche sul punto in esame va confermata la sentenza di primo grado.
La Corte accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate risultando corretta la sanzione nella misura del 100%, ai sensi dell'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997, che in quanto “si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633”.
Per quanto esposto l'appello principale va rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione 19 di Palermo, rigetta l'appello principale del contribuente e accoglie l'appello incidentale di ADE e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara legittimo l'atto di recupero.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di ADE che liquida in €. 3.900,00 per il 1° grado ed €.3.800,00 per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso a Palermo,il 05.11.2025.
Il LA Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr.Baldassare Quartararo