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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30/2023 R.G. proposto da TR CI, CI IN, CI CI, IN EL E CI MARIA, rappresentati e difesi dall’avv. Francesca Gaggi, presso il cui studio in Massa, piazza Aranci, n. 29, sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti principali- contro CI FR, CI ON, EL RE E CI SI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Patrizia BAgalupi e Roberto Margara ed elettivamente domiciliati in Roma, via Polibio, n. 15, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lepore;
-controricorrenti- CI MA e CC ON -intimate- e sul ricorso iscritto al n. 318/2023 R.G. proposto da Oggetto: Servitù. Civile Sent. Sez. 2 Num. 3119 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: PIRARI VALERIA Data pubblicazione: 12/02/2026 2 CI FR, EL RE, CI ON, CI SI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Patrizia BAgalupi e Roberto Margara ed elettivamente domiciliati in Roma, via Polibio, n. 15, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lepore;
– ricorrenti incidentali – contro TR CI, CI IN, CI CI, IN EL E CI MARIA, rappresentati e difesi dall’avv. Francesca Gaggi, presso il cui studio in Massa, piazza Aranci, n. 29, sono elettivamente domiciliati;
-controricorrenti- CI MA, CC ON -intimate- Entrambi avverso la sentenza n. 1077/2022 della Corte d’Appello di Genova, pubblicata il 14/10/2022. Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Valeria Pirari nella pubblica udienza del 3 dicembre 2025; lette le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo la riunione dei ricorsi iscritti ai R.G. n. 30/2023 e n. 318/2023; la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso iscritto al nrg. 318/2023 e l’accoglimento di quello iscritto al nrg. 30/2023. FATTI DI CAUSA 1. IM CI convenne in giudizio AN CC, AN CI, AR CI, AR CI e LE EL, perché venisse accertato e dichiarato l'acquisto, da parte sua, per intervenuta usucapione di una porzione di terreno di proprietà di questi ultimi, censita in catasto al foglio 74, mappale 219, subalterni 4 e 5, per averla inglobata al proprio 3 immobile, censito in catasto al foglio 74, mappale 437, sub 3, attraverso la realizzazione di un muretto. Costituitisi in giudizio, AN CC, AN CI, AR CI, AR CI e LE EL resistettero alla avversa domanda e spiegarono, a loro volta, domanda riconvenzionale, in relazione alla quale chiamarono in causa gli altri proprietari dell'immobile censito al mappale 437, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del diritto di passo, carrabile o pedonale, e di passaggio di tubi e cavi, in favore degli immobili di proprietà dell’attrice e dei chiamati e a carico del proprio fondo;
l'inibizione, per l'effetto, dello stesso;
l'abbassamento del piano di campagna indebitamente rialzato dall'attrice e dai terzi chiamati;
l’accertamento dell’insussistenza di qualsiasi servitù di passo e di passaggio di utenze di gas, luce, acqua, telefono e rete fognaria, in favore del fondo agricolo di proprietà di IL CI, in catasto al mappale 741 del foglio 74, e a carico del proprio;
il risarcimento del danno. Costituitisi in giudizio, i terzi chiamati FR CI e NA RU proposero, a loro volta, domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di passo e di passaggio di cavi e tubi in favore del mappale 437 e a carico del mappale 219 di proprietà CI-CC, alla quale si associò anche l'attrice, senza nulla dire sull'innalzamento del piano di campagna, mentre IL CI propose anch’essa domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passo pedonale e carrabile a carico del medesimo fondo mappale 219 e a favore del proprio mappale 741. Il processo fu dichiarato interrotto in seguito al decesso dell’altro chiamato AN CI e poi riassunto nei confronti degli eredi, che rimasero contumaci. Con sentenza n. 230/2020, il Tribunale di Massa dichiarò che il confine posto tra i fondi contraddistinti dai mappali 437 e 219 del foglio 74 nel Comune di Massa era quello identificato nella tavola grafica 9 allegata alla relazione del c.t.u. del 16/10/2018, con conseguente acquisto per 4 usucapione dell'area tratteggiata in rosso in favore di IM CI;
dichiarò l'intervenuta usucapione, in favore di IM CI, FR CI, NA RU e IL CI del tratto di servitù di passo pedonale e carraio sul fondo censito al foglio 74, mappale 219, nei limiti indicati con tratteggio giallo nella tavola 2 allegata alla relazione del c.t.u. del 25/10/2019 e per l'accesso ai fondi censiti al foglio 74, mappali 437 e 741 del Comune di Massa;
dichiarò l'inesistenza di servitù di condotta sul fondo di proprietà dei convenuti, in catasto al foglio 74, mappale 219, del Comune di Massa in favore dei fondi contraddistinti al foglio 74, mappali 437 e 741, riconducibili a parte attrice e ai chiamati;
rigettò ogni altra domanda delle parti. Avverso la suddetta sentenza, proposero appello AN CC, AR CI, AN CI, EL LE e AR CI. Nel giudizio si costituirono IM CI e IL CI (che proposero appello incidentale sulla domanda di usucapione del diritto di passo e sui limiti allo stesso affermati giudizialmente) e FR CI e NA RU, che proposero anch’essi appello incidentale, perché venisse dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passo pedonale e carraio in favore del proprio fondo sull'intero stradello. Con la sentenza n. 1077/2022, pubblicata il 14/10/2022, la Corte d'Appello di Genova accolse parzialmente l'appello principale, accertando e dichiarando che gli immobili di proprietà di IM CI, FR CI, NA RU e IL CI non vantavano alcun diritto di servitù di passo pedonale e carraio sul fondo censito al foglio 74, mappale 219, nei limiti indicati con tratteggio giallo nella tavola 2, allegata alla relazione c.t.u. del geometra Battistini del 25/10/2019, per l'accesso ai fondi censiti al foglio 74, mappali 437 e 741 del Comune di Massa;
respinse gli appelli incidentali;
dichiarò compensate tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e pose definitivamente quelli di c.t.u. a carico delle parti nella misura di un terzo ciascuna. 5 2. Avverso questa sentenza, AN CC, AR CI, AN CI, EL LE e AR CI, da un lato (ricorso iscritto al R.G. n. 30/23) e FR CI, NA RU, IM CI, IL CI, dall’altro (ricorso iscritto al R.G. n. 318/23), propongono distinti ricorsi, affidati rispettivamente a uno e due motivi. Resistono con distinti controricorsi, rispettivamente, FR CI, IM CI, NA RU e IL CI, (quanto al primo ricorso iscritto al R.G. n. 30/23) e AN CC, AR CI, AN CI, EL LE e AR CI (quanto al secondo ricorso iscritto al R.G. n. 318/23). Il rappresentante della Procura Generale della Cassazione ha concluso chiedendo la riunione dei ricorsi iscritti ai R.G. n. 30/2023 e n. 318/2023; la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso iscritto al nrg. 318/2023 e l’accoglimento di quello iscritto al nrg. 30/2023. IN CI e MO BA sono rimaste intimate. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Occorre, innanzitutto, procedere alla riunione dei ricorsi iscritti ai nn. 30/2023 e n. 318/2023 ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., siccome proposti separatamente contro la stessa sentenza. Il primo di essi va qualificato come ricorso principale, mentre l’altro come ricorso incidentale, essendo stato notificato per secondo. Ricorso iscritto al n. 30/2023 R.G. proposto da CC AN, CI AR, CI AN, LE EL e CI AR: Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., perché la Corte d'Appello, nonostante avesse accolto la domanda di actio negatoria servitutis sulla porzione di area di loro proprietà e avesse, dunque, riconosciuto l'inesistenza di un titolo per l'esercizio della servitù di passo da parte dei proprietari dei mappali 741 e 437 sulla porzione di mappale 6 219 non aveva però inibito il passo ai resistenti con conseguente vanificazione degli effetti della riconosciuta fondatezza della propria pretesa. Ricorso iscritto al n. 318/2023 R.G. proposto da CI FR, RU NA, CI IM, CI IL: 1. Col primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1144 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dagli appellanti e in violazione della normativa in materia di usucapione, giacché, nell'accogliere il secondo motivo d'appello, avevano negato l'esistenza del diritto di passo in favore degli appellati, ritenendo che la tolleranza nei rapporti tra parenti si presumesse;
che la relativa questione costituisse eccezione in senso lato e potesse sempre essere spiegata anche in appello, come accaduto nella specie;
e che gli appellati non avessero fornito prova dell'inesistenza della tolleranza. I ricorrenti hanno, sul punto obiettato, che nessuna eccezione era stata avanzata dagli appellanti in ordine alla tolleranza;
che il mappale 437, a favore del quale era stata dedotta la servitù e non il diritto di passo, come erroneamente affermato in sentenza, era intercluso;
che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito in ordine alla sussistenza della prova del godimento del bene da parte degli appellati per mera tolleranza in conformità alla citata ordinanza di questa Corte n. 31638 del 16/12/2018, questa circostanza non era stata dimostrata, come emergente dall’affermazione, pure contraddittoriamente riportata in sentenza, circa la mancata ammissione, in primo grado, delle deduzioni istruttorie sul punto, di cui gli appellanti si erano doluti;
che, pertanto, non sarebbe stato possibile accogliere la relativa eccezione, con conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; e che il diritto vantato esisteva, atteso che CI FR aveva acquistato la servitù di passo, che questo era stato poi traslato in ragione della costruzione realizzata sopra quello 7 preesistente, che il nuovo passo era stato esercitato per oltre un trentennio con lo stesso corpus e animus di quello esercitato sul precedente e che il rapporto tra parenti vicini, neppure dedotto nel corso del giudizio, era molto conflittuale e livoroso. 2. Col secondo motivo di ricorso, si lamenta, infine, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito non avevano considerato né la totale interclusione del mappale 437, né l’originaria avvenuta costituzione di una servitù di passo, in favore del medesimo mappale, dal lato levante, risultante dalla nota di trascrizione dell’atto di trasferimento da AR CI a FR CI del 24/2/1969, e il suo successivo spostamento dal lato ponente, non formalizzato, ma sempre esercitato, a differenza di quello formalmente costituito, circostanze queste che, rimaste incontestate, avrebbero consentito, se esaminate, di escludere la tolleranza, posto che l’inutilizzabilità della servitù formalmente costituita era stata determinata dall’edificazione, da parte degli appellanti, di un fabbricato sopra il lato di levante, che lo spostamento, concorde, del suo esercizio a ponente si era reso, dunque, necessario, stante l’interclusione del mappale 437, e che l’utilizzo di esso, da parte dei ricorrenti, era avvenuto con la consapevolezza, uti domini, che questo sostituisse quello precedente. I due motivi del ricorso proposto da FR CI, NA RU, IM CI e IL CI (R.G. n. 318/2023 R.G.), da trattare per primi in quanto logicamente e giuridicamente prioritari e congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Al riguardo, i giudici d’appello, dopo avere constatato che gli appellanti avevano lamentato di non avere potuto dimostrare la tolleranza del passaggio a causa della mancata ammissione, in primo grado, dei mezzi di prova all’uopo dedotti, senza però reiterare le richieste istruttorie non accolte in sede di precisazione delle conclusioni o chiederne, in appello, la 8 rinnovazione, e dopo avere affermato che la “tolleranza” si presumeva, hanno ritenuto che colui che domanda la costituzione per usucapione del diritto di passaggio sul fondo di un prossimo congiunto, a differenza di quanto accade nel rapporto tra estranei, non possa limitarsi ad affermare di avere esercitato il passaggio per oltre venti anni, ma sia tenuto a distinguere il passaggio esercitato in forza di tolleranza del proprietario da quello esercitato uti dominus, valorizzando solo quest’ultimo al fine di verificare la maturazione del termine minimo per usucapire il relativo diritto. Ad avviso dei giudici, gli appellanti, benché legati da rapporti di parentela con le controparti, non avevano, invece, dimostrato l’insussistenza della tolleranza, la quale, costituendo eccezione in senso lato, ben poteva essere proposta anche in appello. Quest’ultima osservazione è senz’altro corretta. La deduzione del proprietario circa la riconducibilità a tolleranza dell’altrui preteso possesso costituisce, infatti, mera eccezione in senso lato ed è, pertanto, proponibile per la prima volta anche in appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, giacché il divieto ex art. 345 cod. proc. civ. concerne le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle riservate in via esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio (da ultimo Cass., Sez. 2, 05/06/2024, n. 15653). Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10531 del 7/5/2013 e più volte successivamente ribadito (tra le altre Cass., Sez. 2, 06/12/2018, n. 31638), costituiscono, invero, eccezioni in senso stretto, rilevabili a istanza di parte, quelle che possono essere sollevate soltanto dalle parti per espressa disposizione di legge ovvero quelle il cui fatto integratore corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare, tale da presupporre una manifestazione di volontà di quest'ultimo per essere produttivo di effetti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto giuridico (vedi anche Cass., 9 Sez. 6-2, 6/2/2018, n. 15591), mentre il rilievo d'ufficio «delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (conf. Cass., Sez. 3, 26/2/2014, n. 4548; ed ancor prima per la riaffermazione della distinzione fra eccezioni in senso stretto ed in senso lato, Cass. Sez. U, 27/7/2005, n. 15661; Cass., Sez. 6-2, 13/1/2012, n. 409)». La questione sollevata coi motivi attiene, infatti, alla previsione di cui all'art. 1144 cod. civ., secondo cui “gli atti compiuti con altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso”, la quale, nell’ingenerare e giustificare a priori la permissio, conduce a escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone (Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315), avendo gli atti di tolleranza fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato, oltre a implicare una previsione di saltuarietà e di transitorietà dell’uso del bene (Cass., Sez. 2, 30/1/2019, n. 2706; Cass., Sez. 2, 16/4/2018, n. 9275). E’, allora, evidente come la deduzione sull’utilizzo di un bene per mera tolleranza non possa che costituire una mera argomentazione difensiva, in quanto, incidendo sulla sola qualificazione, in termini di possesso o meno, dell’attività svolta in fatto sul bene conteso, non introduce unilateralmente un tema dotato di autonomo rilievo, come in caso di diritto potestativo, che può essere fatto valere in via di azione e di eccezione, ma mantiene la contesa entro la verifica delle condizioni del diritto vantato. Ciò detto, si osserva che, come costantemente affermato da questa Corte, una volta che la parte abbia provato la sussistenza dell’invocato possesso, 10 spetta a colui che invoca la tolleranza, in base al principio fissato dall’art. 2697 cod. civ., l’onere di darne dimostrazione (Cass., Sez. 2, 30/1/2019, n. 2706; Cass., Sez. 2, 16/4/2018, n. 9275), e non a colui che assume di avere esercitato il possesso l’onere di provare la sua inesistenza (Cass., Sez. 2, 19/9/2014, n. 19830). Nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr. Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315; Cass., Sez. 2, 18/6/2001, n.8194; Cass., Sez. 2, 20/2/2008, n. 4327; Cass., Sez. 2, 3/8/1995, n. 8498), mentre il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata (Cass., Sez. 2, 29/5/2015, n. 11277; Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315). In virtù di tale principio, ad esempio, Cass., Sez. 2, 20/2/2008, n. 4327, ha reputato insufficiente, ai fini della prova del possesso, la disponibilità delle chiavi di accesso al bene da parte dell'attore, fratello della proprietaria, e l’utilizzo da parte sua di uno dei locali di cui era composto il maso quale ricovero di slittini e piante, posto che persino il silenzio e l'inerzia, benché protratti per molti anni, non avrebbero potuto mai di per sé denotare rinuncia, ancorché tacita, al possesso, se non accompagnati da atti o fatti che in modo certo rivelassero la volontà di cessare la relazione di carattere possessorio con i locali contestati da parte 11 della titolare del relativo diritto (si veda anche da ultimo Cass., Sez. 2, 7/2/2024, n. 3493, non massimata). In definitiva, ai fini dell’usucapione, la durata non transitoria e di non modesta entità dell’attività svolta sul bene si presume avvenuta in assenza di tolleranza, dando luogo ad una situazione di possesso, a meno che i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in presenza dei quali la relazione di fatto col bene, quand’anche protrattasi per lungo tempo, può dirsi dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, sì da escludere la stessa sussistenza del possesso, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (tra le tante Cass., Sez. 2, 27/04/2006 , n. 9661; Cass., Sez. 2, 03/07/2019, n. 17880). Nessun errore hanno, dunque, compiuto i giudici di merito, i quali hanno tratto il convincimento della sussistenza della tolleranza dal rapporto parentale esistente tra le parti, restando a tal fine irrilevante la mancata ammissione delle prove dedotte al fine di dimostrare che l’esercizio in fatto della servitù di passo era dovuta a mera tolleranza, tra l’altro evidenziata al solo fine di dare conto delle doglianze contenute nella censura, una volta che questa è stata ritenuta sussistente in ragione di siffatta circostanza. Né può dirsi che la decisione sarebbe stata diversa se i giudici avessero considerato l’interclusione del fondo dei ricorrenti e la risalente previsione pattizia di una servitù di passo, della quale era stata concordemente spostata l’ubicazione. Si osserva in merito che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione e afferente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di 12 discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. U, 7/4/2014, n. 8053). Questa Corte ha, tra l’altro, chiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, a una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152, e Cass., Sez. L. 14/11/2013, n. 25608). Non sono, quindi, “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., Sez. 2, 31/3/2022, n. 10525), così come il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando 13 liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr. Cass., Sez. 5, 3/10/2018, n. 24035 e Cass., Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152), senza che la Corte di Cassazione possa procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., Sez. 1, 12/5/2023, n. 13063; Cass., Sez. 6-5, 7/1/2014, n. 91; Sez. U, 25/10/2013, n. 24148). Nella specie, non soltanto il ricorso non indica in quale atto i fatti prospettati siano stati dedotti in giudizio, benché di essi non si faccia menzione nella sentenza impugnata, ma è la stessa decisività a non essere ravvisabile, sia in quanto l’interclusione del fondo dominante non contrasta affatto con l’affermata sussistenza della tolleranza, sia in quanto la costituzione per contratto di una servitù di passaggio è circostanza neutra rispetto al preteso esercizio di un possesso su percorso diverso da quello pattiziamente individuato, una volta che sia accertata la sussistenza della tolleranza. Il motivo del ricorso proposto da AN CC, AR CI, AN CI, EL LE e AR CI, è, invece, fondato. L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, allorché la domanda sia ovviamente ammissibile, non conseguendo in tal caso l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass., Sez. 5, 16/7/2021, n. 20363), integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n.4, cod. proc. civ. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello (Cass., Sez. L, 13/10/2022, n. 29952; Cass., Sez. 5, 31/7/2024, n. 21444). 14 Nella specie, risulta dalla stessa sentenza impugnata che i convenuti, costituendosi in giudizio, avevano chiesto sia l’accertamento dell’insussistenza di alcuna servitù di passaggio in favore dei fondi di proprietà dell’attrice e dei chiamati, sia, per l’effetto, l’inibizione del passaggio ove tuttora esercitato dalle controparti, domanda quest’ultima che era stata ribadita anche in sede d’appello. Nonostante l’accoglimento dell’actio negatoria servitutis, i giudici di merito hanno, tuttavia, omesso di pronunciarsi anche sull’inibitoria, senza che possa ravvisarsi un’implicita decisione di rigetto, la quale può configurarsi soltanto quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass., Sez. 2, 26/09/2024, n. 25710), ma non anche quando, come nella specie, la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino (turbativa o molestia), al fine di ottenere la libertà del fondo, costituisca la naturale finalità dell’esercitata azione reale (sul punto Cass., Sez. 2, 5/9/1970, n. 1218). Non è necessaria la cassazione con rinvio per rimediare al vizio di omessa pronunzia. Trova infatti applicazione la regola, ripetutamente applicata da questa Corte, secondo cui nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (tra le tante, v. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023). 15 Non essendovi, nel caso in esame, questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., inibendo a IM CI, FR CI, NA RU e IL CI il passaggio pedonale e carraio sul fondo censito al foglio 74, mappale 219. In considerazione dell’esito complessivo della lite e, quindi, della situazione di reciproca soccombenza, le spese dei giudizi di merito e del presente devono essere compensate tra le parti. Considerato che il ricorso incidentale è stato rigettato, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, inibisce a CI IM, CI FR, RU NA e CI IL il passaggio pedonale e carraio sul fondo censito al foglio 74, mappale 219. Compensa le spese dei giudizi di merito e del presente giudizio. Dà atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Così deciso in Roma il 3/12/2025. Il Consigliere estensore (Valeria Pirari) Il Presidente (EN RI) 16
-ricorrenti principali- contro CI FR, CI ON, EL RE E CI SI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Patrizia BAgalupi e Roberto Margara ed elettivamente domiciliati in Roma, via Polibio, n. 15, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lepore;
-controricorrenti- CI MA e CC ON -intimate- e sul ricorso iscritto al n. 318/2023 R.G. proposto da Oggetto: Servitù. Civile Sent. Sez. 2 Num. 3119 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: PIRARI VALERIA Data pubblicazione: 12/02/2026 2 CI FR, EL RE, CI ON, CI SI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Patrizia BAgalupi e Roberto Margara ed elettivamente domiciliati in Roma, via Polibio, n. 15, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lepore;
– ricorrenti incidentali – contro TR CI, CI IN, CI CI, IN EL E CI MARIA, rappresentati e difesi dall’avv. Francesca Gaggi, presso il cui studio in Massa, piazza Aranci, n. 29, sono elettivamente domiciliati;
-controricorrenti- CI MA, CC ON -intimate- Entrambi avverso la sentenza n. 1077/2022 della Corte d’Appello di Genova, pubblicata il 14/10/2022. Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Valeria Pirari nella pubblica udienza del 3 dicembre 2025; lette le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo la riunione dei ricorsi iscritti ai R.G. n. 30/2023 e n. 318/2023; la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso iscritto al nrg. 318/2023 e l’accoglimento di quello iscritto al nrg. 30/2023. FATTI DI CAUSA 1. IM CI convenne in giudizio AN CC, AN CI, AR CI, AR CI e LE EL, perché venisse accertato e dichiarato l'acquisto, da parte sua, per intervenuta usucapione di una porzione di terreno di proprietà di questi ultimi, censita in catasto al foglio 74, mappale 219, subalterni 4 e 5, per averla inglobata al proprio 3 immobile, censito in catasto al foglio 74, mappale 437, sub 3, attraverso la realizzazione di un muretto. Costituitisi in giudizio, AN CC, AN CI, AR CI, AR CI e LE EL resistettero alla avversa domanda e spiegarono, a loro volta, domanda riconvenzionale, in relazione alla quale chiamarono in causa gli altri proprietari dell'immobile censito al mappale 437, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del diritto di passo, carrabile o pedonale, e di passaggio di tubi e cavi, in favore degli immobili di proprietà dell’attrice e dei chiamati e a carico del proprio fondo;
l'inibizione, per l'effetto, dello stesso;
l'abbassamento del piano di campagna indebitamente rialzato dall'attrice e dai terzi chiamati;
l’accertamento dell’insussistenza di qualsiasi servitù di passo e di passaggio di utenze di gas, luce, acqua, telefono e rete fognaria, in favore del fondo agricolo di proprietà di IL CI, in catasto al mappale 741 del foglio 74, e a carico del proprio;
il risarcimento del danno. Costituitisi in giudizio, i terzi chiamati FR CI e NA RU proposero, a loro volta, domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di passo e di passaggio di cavi e tubi in favore del mappale 437 e a carico del mappale 219 di proprietà CI-CC, alla quale si associò anche l'attrice, senza nulla dire sull'innalzamento del piano di campagna, mentre IL CI propose anch’essa domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passo pedonale e carrabile a carico del medesimo fondo mappale 219 e a favore del proprio mappale 741. Il processo fu dichiarato interrotto in seguito al decesso dell’altro chiamato AN CI e poi riassunto nei confronti degli eredi, che rimasero contumaci. Con sentenza n. 230/2020, il Tribunale di Massa dichiarò che il confine posto tra i fondi contraddistinti dai mappali 437 e 219 del foglio 74 nel Comune di Massa era quello identificato nella tavola grafica 9 allegata alla relazione del c.t.u. del 16/10/2018, con conseguente acquisto per 4 usucapione dell'area tratteggiata in rosso in favore di IM CI;
dichiarò l'intervenuta usucapione, in favore di IM CI, FR CI, NA RU e IL CI del tratto di servitù di passo pedonale e carraio sul fondo censito al foglio 74, mappale 219, nei limiti indicati con tratteggio giallo nella tavola 2 allegata alla relazione del c.t.u. del 25/10/2019 e per l'accesso ai fondi censiti al foglio 74, mappali 437 e 741 del Comune di Massa;
dichiarò l'inesistenza di servitù di condotta sul fondo di proprietà dei convenuti, in catasto al foglio 74, mappale 219, del Comune di Massa in favore dei fondi contraddistinti al foglio 74, mappali 437 e 741, riconducibili a parte attrice e ai chiamati;
rigettò ogni altra domanda delle parti. Avverso la suddetta sentenza, proposero appello AN CC, AR CI, AN CI, EL LE e AR CI. Nel giudizio si costituirono IM CI e IL CI (che proposero appello incidentale sulla domanda di usucapione del diritto di passo e sui limiti allo stesso affermati giudizialmente) e FR CI e NA RU, che proposero anch’essi appello incidentale, perché venisse dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passo pedonale e carraio in favore del proprio fondo sull'intero stradello. Con la sentenza n. 1077/2022, pubblicata il 14/10/2022, la Corte d'Appello di Genova accolse parzialmente l'appello principale, accertando e dichiarando che gli immobili di proprietà di IM CI, FR CI, NA RU e IL CI non vantavano alcun diritto di servitù di passo pedonale e carraio sul fondo censito al foglio 74, mappale 219, nei limiti indicati con tratteggio giallo nella tavola 2, allegata alla relazione c.t.u. del geometra Battistini del 25/10/2019, per l'accesso ai fondi censiti al foglio 74, mappali 437 e 741 del Comune di Massa;
respinse gli appelli incidentali;
dichiarò compensate tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e pose definitivamente quelli di c.t.u. a carico delle parti nella misura di un terzo ciascuna. 5 2. Avverso questa sentenza, AN CC, AR CI, AN CI, EL LE e AR CI, da un lato (ricorso iscritto al R.G. n. 30/23) e FR CI, NA RU, IM CI, IL CI, dall’altro (ricorso iscritto al R.G. n. 318/23), propongono distinti ricorsi, affidati rispettivamente a uno e due motivi. Resistono con distinti controricorsi, rispettivamente, FR CI, IM CI, NA RU e IL CI, (quanto al primo ricorso iscritto al R.G. n. 30/23) e AN CC, AR CI, AN CI, EL LE e AR CI (quanto al secondo ricorso iscritto al R.G. n. 318/23). Il rappresentante della Procura Generale della Cassazione ha concluso chiedendo la riunione dei ricorsi iscritti ai R.G. n. 30/2023 e n. 318/2023; la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso iscritto al nrg. 318/2023 e l’accoglimento di quello iscritto al nrg. 30/2023. IN CI e MO BA sono rimaste intimate. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Occorre, innanzitutto, procedere alla riunione dei ricorsi iscritti ai nn. 30/2023 e n. 318/2023 ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., siccome proposti separatamente contro la stessa sentenza. Il primo di essi va qualificato come ricorso principale, mentre l’altro come ricorso incidentale, essendo stato notificato per secondo. Ricorso iscritto al n. 30/2023 R.G. proposto da CC AN, CI AR, CI AN, LE EL e CI AR: Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., perché la Corte d'Appello, nonostante avesse accolto la domanda di actio negatoria servitutis sulla porzione di area di loro proprietà e avesse, dunque, riconosciuto l'inesistenza di un titolo per l'esercizio della servitù di passo da parte dei proprietari dei mappali 741 e 437 sulla porzione di mappale 6 219 non aveva però inibito il passo ai resistenti con conseguente vanificazione degli effetti della riconosciuta fondatezza della propria pretesa. Ricorso iscritto al n. 318/2023 R.G. proposto da CI FR, RU NA, CI IM, CI IL: 1. Col primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1144 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dagli appellanti e in violazione della normativa in materia di usucapione, giacché, nell'accogliere il secondo motivo d'appello, avevano negato l'esistenza del diritto di passo in favore degli appellati, ritenendo che la tolleranza nei rapporti tra parenti si presumesse;
che la relativa questione costituisse eccezione in senso lato e potesse sempre essere spiegata anche in appello, come accaduto nella specie;
e che gli appellati non avessero fornito prova dell'inesistenza della tolleranza. I ricorrenti hanno, sul punto obiettato, che nessuna eccezione era stata avanzata dagli appellanti in ordine alla tolleranza;
che il mappale 437, a favore del quale era stata dedotta la servitù e non il diritto di passo, come erroneamente affermato in sentenza, era intercluso;
che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito in ordine alla sussistenza della prova del godimento del bene da parte degli appellati per mera tolleranza in conformità alla citata ordinanza di questa Corte n. 31638 del 16/12/2018, questa circostanza non era stata dimostrata, come emergente dall’affermazione, pure contraddittoriamente riportata in sentenza, circa la mancata ammissione, in primo grado, delle deduzioni istruttorie sul punto, di cui gli appellanti si erano doluti;
che, pertanto, non sarebbe stato possibile accogliere la relativa eccezione, con conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; e che il diritto vantato esisteva, atteso che CI FR aveva acquistato la servitù di passo, che questo era stato poi traslato in ragione della costruzione realizzata sopra quello 7 preesistente, che il nuovo passo era stato esercitato per oltre un trentennio con lo stesso corpus e animus di quello esercitato sul precedente e che il rapporto tra parenti vicini, neppure dedotto nel corso del giudizio, era molto conflittuale e livoroso. 2. Col secondo motivo di ricorso, si lamenta, infine, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito non avevano considerato né la totale interclusione del mappale 437, né l’originaria avvenuta costituzione di una servitù di passo, in favore del medesimo mappale, dal lato levante, risultante dalla nota di trascrizione dell’atto di trasferimento da AR CI a FR CI del 24/2/1969, e il suo successivo spostamento dal lato ponente, non formalizzato, ma sempre esercitato, a differenza di quello formalmente costituito, circostanze queste che, rimaste incontestate, avrebbero consentito, se esaminate, di escludere la tolleranza, posto che l’inutilizzabilità della servitù formalmente costituita era stata determinata dall’edificazione, da parte degli appellanti, di un fabbricato sopra il lato di levante, che lo spostamento, concorde, del suo esercizio a ponente si era reso, dunque, necessario, stante l’interclusione del mappale 437, e che l’utilizzo di esso, da parte dei ricorrenti, era avvenuto con la consapevolezza, uti domini, che questo sostituisse quello precedente. I due motivi del ricorso proposto da FR CI, NA RU, IM CI e IL CI (R.G. n. 318/2023 R.G.), da trattare per primi in quanto logicamente e giuridicamente prioritari e congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Al riguardo, i giudici d’appello, dopo avere constatato che gli appellanti avevano lamentato di non avere potuto dimostrare la tolleranza del passaggio a causa della mancata ammissione, in primo grado, dei mezzi di prova all’uopo dedotti, senza però reiterare le richieste istruttorie non accolte in sede di precisazione delle conclusioni o chiederne, in appello, la 8 rinnovazione, e dopo avere affermato che la “tolleranza” si presumeva, hanno ritenuto che colui che domanda la costituzione per usucapione del diritto di passaggio sul fondo di un prossimo congiunto, a differenza di quanto accade nel rapporto tra estranei, non possa limitarsi ad affermare di avere esercitato il passaggio per oltre venti anni, ma sia tenuto a distinguere il passaggio esercitato in forza di tolleranza del proprietario da quello esercitato uti dominus, valorizzando solo quest’ultimo al fine di verificare la maturazione del termine minimo per usucapire il relativo diritto. Ad avviso dei giudici, gli appellanti, benché legati da rapporti di parentela con le controparti, non avevano, invece, dimostrato l’insussistenza della tolleranza, la quale, costituendo eccezione in senso lato, ben poteva essere proposta anche in appello. Quest’ultima osservazione è senz’altro corretta. La deduzione del proprietario circa la riconducibilità a tolleranza dell’altrui preteso possesso costituisce, infatti, mera eccezione in senso lato ed è, pertanto, proponibile per la prima volta anche in appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, giacché il divieto ex art. 345 cod. proc. civ. concerne le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle riservate in via esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio (da ultimo Cass., Sez. 2, 05/06/2024, n. 15653). Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10531 del 7/5/2013 e più volte successivamente ribadito (tra le altre Cass., Sez. 2, 06/12/2018, n. 31638), costituiscono, invero, eccezioni in senso stretto, rilevabili a istanza di parte, quelle che possono essere sollevate soltanto dalle parti per espressa disposizione di legge ovvero quelle il cui fatto integratore corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare, tale da presupporre una manifestazione di volontà di quest'ultimo per essere produttivo di effetti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto giuridico (vedi anche Cass., 9 Sez. 6-2, 6/2/2018, n. 15591), mentre il rilievo d'ufficio «delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (conf. Cass., Sez. 3, 26/2/2014, n. 4548; ed ancor prima per la riaffermazione della distinzione fra eccezioni in senso stretto ed in senso lato, Cass. Sez. U, 27/7/2005, n. 15661; Cass., Sez. 6-2, 13/1/2012, n. 409)». La questione sollevata coi motivi attiene, infatti, alla previsione di cui all'art. 1144 cod. civ., secondo cui “gli atti compiuti con altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso”, la quale, nell’ingenerare e giustificare a priori la permissio, conduce a escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone (Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315), avendo gli atti di tolleranza fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato, oltre a implicare una previsione di saltuarietà e di transitorietà dell’uso del bene (Cass., Sez. 2, 30/1/2019, n. 2706; Cass., Sez. 2, 16/4/2018, n. 9275). E’, allora, evidente come la deduzione sull’utilizzo di un bene per mera tolleranza non possa che costituire una mera argomentazione difensiva, in quanto, incidendo sulla sola qualificazione, in termini di possesso o meno, dell’attività svolta in fatto sul bene conteso, non introduce unilateralmente un tema dotato di autonomo rilievo, come in caso di diritto potestativo, che può essere fatto valere in via di azione e di eccezione, ma mantiene la contesa entro la verifica delle condizioni del diritto vantato. Ciò detto, si osserva che, come costantemente affermato da questa Corte, una volta che la parte abbia provato la sussistenza dell’invocato possesso, 10 spetta a colui che invoca la tolleranza, in base al principio fissato dall’art. 2697 cod. civ., l’onere di darne dimostrazione (Cass., Sez. 2, 30/1/2019, n. 2706; Cass., Sez. 2, 16/4/2018, n. 9275), e non a colui che assume di avere esercitato il possesso l’onere di provare la sua inesistenza (Cass., Sez. 2, 19/9/2014, n. 19830). Nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr. Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315; Cass., Sez. 2, 18/6/2001, n.8194; Cass., Sez. 2, 20/2/2008, n. 4327; Cass., Sez. 2, 3/8/1995, n. 8498), mentre il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata (Cass., Sez. 2, 29/5/2015, n. 11277; Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315). In virtù di tale principio, ad esempio, Cass., Sez. 2, 20/2/2008, n. 4327, ha reputato insufficiente, ai fini della prova del possesso, la disponibilità delle chiavi di accesso al bene da parte dell'attore, fratello della proprietaria, e l’utilizzo da parte sua di uno dei locali di cui era composto il maso quale ricovero di slittini e piante, posto che persino il silenzio e l'inerzia, benché protratti per molti anni, non avrebbero potuto mai di per sé denotare rinuncia, ancorché tacita, al possesso, se non accompagnati da atti o fatti che in modo certo rivelassero la volontà di cessare la relazione di carattere possessorio con i locali contestati da parte 11 della titolare del relativo diritto (si veda anche da ultimo Cass., Sez. 2, 7/2/2024, n. 3493, non massimata). In definitiva, ai fini dell’usucapione, la durata non transitoria e di non modesta entità dell’attività svolta sul bene si presume avvenuta in assenza di tolleranza, dando luogo ad una situazione di possesso, a meno che i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in presenza dei quali la relazione di fatto col bene, quand’anche protrattasi per lungo tempo, può dirsi dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, sì da escludere la stessa sussistenza del possesso, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (tra le tante Cass., Sez. 2, 27/04/2006 , n. 9661; Cass., Sez. 2, 03/07/2019, n. 17880). Nessun errore hanno, dunque, compiuto i giudici di merito, i quali hanno tratto il convincimento della sussistenza della tolleranza dal rapporto parentale esistente tra le parti, restando a tal fine irrilevante la mancata ammissione delle prove dedotte al fine di dimostrare che l’esercizio in fatto della servitù di passo era dovuta a mera tolleranza, tra l’altro evidenziata al solo fine di dare conto delle doglianze contenute nella censura, una volta che questa è stata ritenuta sussistente in ragione di siffatta circostanza. Né può dirsi che la decisione sarebbe stata diversa se i giudici avessero considerato l’interclusione del fondo dei ricorrenti e la risalente previsione pattizia di una servitù di passo, della quale era stata concordemente spostata l’ubicazione. Si osserva in merito che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione e afferente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di 12 discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. U, 7/4/2014, n. 8053). Questa Corte ha, tra l’altro, chiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, a una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152, e Cass., Sez. L. 14/11/2013, n. 25608). Non sono, quindi, “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., Sez. 2, 31/3/2022, n. 10525), così come il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando 13 liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr. Cass., Sez. 5, 3/10/2018, n. 24035 e Cass., Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152), senza che la Corte di Cassazione possa procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., Sez. 1, 12/5/2023, n. 13063; Cass., Sez. 6-5, 7/1/2014, n. 91; Sez. U, 25/10/2013, n. 24148). Nella specie, non soltanto il ricorso non indica in quale atto i fatti prospettati siano stati dedotti in giudizio, benché di essi non si faccia menzione nella sentenza impugnata, ma è la stessa decisività a non essere ravvisabile, sia in quanto l’interclusione del fondo dominante non contrasta affatto con l’affermata sussistenza della tolleranza, sia in quanto la costituzione per contratto di una servitù di passaggio è circostanza neutra rispetto al preteso esercizio di un possesso su percorso diverso da quello pattiziamente individuato, una volta che sia accertata la sussistenza della tolleranza. Il motivo del ricorso proposto da AN CC, AR CI, AN CI, EL LE e AR CI, è, invece, fondato. L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, allorché la domanda sia ovviamente ammissibile, non conseguendo in tal caso l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass., Sez. 5, 16/7/2021, n. 20363), integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n.4, cod. proc. civ. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello (Cass., Sez. L, 13/10/2022, n. 29952; Cass., Sez. 5, 31/7/2024, n. 21444). 14 Nella specie, risulta dalla stessa sentenza impugnata che i convenuti, costituendosi in giudizio, avevano chiesto sia l’accertamento dell’insussistenza di alcuna servitù di passaggio in favore dei fondi di proprietà dell’attrice e dei chiamati, sia, per l’effetto, l’inibizione del passaggio ove tuttora esercitato dalle controparti, domanda quest’ultima che era stata ribadita anche in sede d’appello. Nonostante l’accoglimento dell’actio negatoria servitutis, i giudici di merito hanno, tuttavia, omesso di pronunciarsi anche sull’inibitoria, senza che possa ravvisarsi un’implicita decisione di rigetto, la quale può configurarsi soltanto quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass., Sez. 2, 26/09/2024, n. 25710), ma non anche quando, come nella specie, la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino (turbativa o molestia), al fine di ottenere la libertà del fondo, costituisca la naturale finalità dell’esercitata azione reale (sul punto Cass., Sez. 2, 5/9/1970, n. 1218). Non è necessaria la cassazione con rinvio per rimediare al vizio di omessa pronunzia. Trova infatti applicazione la regola, ripetutamente applicata da questa Corte, secondo cui nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (tra le tante, v. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023). 15 Non essendovi, nel caso in esame, questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., inibendo a IM CI, FR CI, NA RU e IL CI il passaggio pedonale e carraio sul fondo censito al foglio 74, mappale 219. In considerazione dell’esito complessivo della lite e, quindi, della situazione di reciproca soccombenza, le spese dei giudizi di merito e del presente devono essere compensate tra le parti. Considerato che il ricorso incidentale è stato rigettato, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, inibisce a CI IM, CI FR, RU NA e CI IL il passaggio pedonale e carraio sul fondo censito al foglio 74, mappale 219. Compensa le spese dei giudizi di merito e del presente giudizio. Dà atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Così deciso in Roma il 3/12/2025. Il Consigliere estensore (Valeria Pirari) Il Presidente (EN RI) 16