Art. 3.
Alla spesa di cui al precedente art. 2 verra' provveduto mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 486, per l'esercizio finanziario 1953-54, e del capitolo n. 516, per l'esercizio finanziario 1954-55, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Alla spesa di cui al precedente art. 2 verra' provveduto mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 486, per l'esercizio finanziario 1953-54, e del capitolo n. 516, per l'esercizio finanziario 1954-55, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.