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Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/12/2025, n. 10100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10100 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03694/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/12/2025
N. 10100 /2025 REG.PROV.COLL. N. 03694/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3694 del 2025, proposto dal Comune di -
OMISSIS-, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Domenico Antonio Gambatesa e
IG NE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle RA e dei OR, Capitaneria di Porto di -OMISSIS-in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici di quest'ultima siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Regione Puglia, non costituita in giudizio; N. 03694/2025 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. -OMISSIS-
/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle RA e dei
OR, della Capitaneria di Porto di -OMISSIS-e del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Consigliere Michele
HI e uditi per le parti gli Avvocati Antonio Leonardo Deramo e IG NE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. -OMISSIS- è titolare di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto la gestione di una spiaggia libera la cui estensione ammonta a 1.570,75 mq.
2. I fatti materiali da cui origina la presente controversia consistono in alcune condotte messe in atto - sul tratto di spiaggia in questione - dal fratello del titolare della concessione (e cioè dal sig. -OMISSIS--OMISSIS-); nel corso delle stagioni balneari
2023 e 2024, infatti, il sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha inscenato alcune solitarie proteste. In particolare, risulta ex actis che:
(i) nel periodo dal 1° agosto 2023 al 9 agosto 2023, il fratello del concessionario si è incatenato alla torretta di avvistamento e salvataggio (rendendola inutilizzabile).
Successivamente, dal 10 agosto 2023 sino al 17 agosto 2023, il sig. -OMISSIS--
OMISSIS- si è anche incatenato ad un lettino ed ha esposto in spiaggia alcuni striscioni imbrattati di vernice rossa con frasi di protesta in ordine alle modalità nella gestione della spiaggia libera con servizi in concessione; N. 03694/2025 REG.RIC.
(ii) in data 18 agosto 2023, il sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha spostato i bidoni per la raccolta differenziata, utilizzandoli per creare una “barricata” atta a richiamare l'attenzione dei bagnanti;
(iii) in data 30 luglio 2024, il sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha inscenato sul tratto di spiaggia in concessione un'ulteriore protesta con uno striscione recante la scritta “Giù le mani dalle spiagge libere attrezzate per immobilismo delle istituzioni”, esponendo inoltre due striscioni bianchi senza alcuna scritta;
(iv) nelle date del 31 luglio 2024 e 2 agosto 2024, il sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha proseguito la summenzionata protesta.
3. Risulta agli atti, inoltre, che con verbale -OMISSIS- del 4 agosto 2024, la Polizia
Locale accertava che i cassonetti per la raccolta differenziata dell'immondizia erano stati spostati dalla precedente ubicazione per venire posizionati sulla parte della spiaggia libera con servizi priva di attrezzature fisse del concessionario; in particolare, detti cassonetti erano stati spostati in stretta adiacenza ai pali di innesto degli ombrelloni a servizio della collettività della prima fila.
4. Il Comune di -OMISSIS- – a seguito di dette proteste inscenate dal fratello del titolare della concessione dapprima nella stagione balneare 2003 e poi anche nella stagione balneare 2024 – ha adottato:
(i) un primo provvedimento di decadenza dalla concessione con determina dirigenziale
-OMISSIS-, motivato dai fatti accaduti nella stagione balneare 2023 e ricondotti dal
Comune di -OMISSIS- ad un cattivo uso della concessione e a una sostanziale inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione; il concessionario (sig. -
OMISSIS-) ha impugnato questo primo provvedimento di decadenza dinanzi al T.A.R. per la Puglia (Bari) e il T.A.R. adìto ha dapprima sospeso e poi annullato (con sentenza
-OMISSIS- del 24 aprile 2025) questo primo provvedimento decadenziale;
(ii) un secondo provvedimento di decadenza con determina dirigenziale -OMISSIS-
28 agosto 2024, motivato dalla reiterazione delle summenzionate proteste anche nella N. 03694/2025 REG.RIC.
stagione balneare 2024; anche questo provvedimento è stato sospeso in sede cautelare e poi annullato con la sentenza ora appellata.
5. Con il ricorso di primo grado accolto dalla sentenza ora appellata, il concessionario
(sig. -OMISSIS-) ha quindi impugnato il secondo provvedimento di decadenza sopra richiamato (e cioè quello formalizzato con determina dirigenziale -OMISSIS- 28 agosto 2024). Nel giudizio di primo grado si sono costituiti in resistenza sia il Comune di -OMISSIS- (da cui promana il provvedimento impugnato) sia il Ministero delle
RA e dei OR (il quale ha svolto una parte attiva nell'iter procedimentale culminato nell'atto decadenziale).
6. Il T.A.R. per la Puglia (Bari) ha accolto il ricorso del concessionario e, per l'effetto, annullato anche il secondo provvedimento di decadenza. Gli snodi motivazionali essenziali della sentenza appellata sono i seguenti:
(i) “Fatto oggetto di censura è la reiterata protesta effettuata dal fratello del ricorrente, per motivi poco chiari e dalla eziologia incerta, che avrebbe – a detta del
Comune – costituito un concreto “cattivo uso” della concessione demaniale, o comunque una certa inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o regolamenti, riconnessi al non aver impedito la singolare azione di protesta del fratello, che si sarebbe incatenato alla torretta di salvamento, ubicata nella spiaggia libera, antistante la zona in concessione, ove staziona il titolare della stessa, al fine di offrire servizi vari ai bagnanti ed avventori”;
(ii) “Orbene, dai documenti depositati e anche del complessivo tenore degli atti defensionali, emerge come la protesta inscenata sia stata messa in atto dal fratello del titolare, per motivazioni sconosciute, e che la stessa sia stata arginata e, comunque sia, si sia conclusa in tempi consoni, grazie all'intervento di operatori della
Polizia locale e della Guardia costiera, intervenuti anche su impulso del ricorrente, attivatosi sia pur ovviamente con un certo disappunto dato il legame familiare sussistente”; N. 03694/2025 REG.RIC.
(iii) “Non si comprende in quali termini un simile episodio, ancorché reiterato, possa essere ritenuto in se stesso un cattivo uso del bene demaniale concesso ovvero anche una forma di inadempienza, talmente grave, da comportare la esiziale revoca- sanzione della concessione, atteso che il titolare del rapporto concessorio, privato cittadino, certo non poteva usare la forza, per arginare la protesta, e che, nel caso di specie, alcun rimprovero può essergli addossato per fatti di terzi, peraltro avvenuti sulla spiaggia libera, così come sul suolo pubblico in genere vengono a manifestarsi, per i più svariati motivi, forme di protesta e/o di libera e pubblica espressione del pensiero e/o di associazione variamente connotata”;
(iv) “In tal senso, il supporto motivazionale del provvedimento oggetto di impugnazione si appalesa insufficiente a suffragarne la legittimità, sia per violazione delle richiamate norme, sia per sviamento della causa tipica e dell'interesse pubblico, nonché per travisamento, in quanto sancisce la misura della revoca-sanzione della concessione, fondandola su un presupposto insussistente e, comunque sia, quest'ultima misura risulta più ché sproporzionata, rispetto al fatto”;
(v) “Non emerge dal testo del provvedimento gravato alcun'altra motivazione, per cui la difesa opposta dal Comune, allorché introduce il tema di (presunte) pregresse irregolarità nella c.d. voltura del titolo di concessione, pervenuto all'odierno ricorrente, peraltro tempo addietro, rimane fuori dal perimetro del potere esercitato dall'atto autoritativo adottato e non può quindi sostanziare alcuna inammissibile etero-integrazione della motivazione del provvedimento nel processo amministrativo”.
7. Con l'odierno atto di appello, pertanto, il Comune di -OMISSIS- impugna la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso del concessionario e, per l'effetto, annullato anche il secondo provvedimento di decadenza.
Con un unico motivo di appello pluri-argomentato, il Comune promuove i seguenti ordini logici di censura: N. 03694/2025 REG.RIC.
a) le proteste del fratello del titolare della concessione sono state messe in atto su un tratto di spiaggia che, anche se libera, ricade comunque nell'oggetto della concessione
(sicché il concessionario sarebbe comunque responsabile a titolo di culpa in vigilando per non essersi attivato al fine di impedire tali proteste);
b) il concessionario avrebbe avuto il potere e il dovere di intervenire sull'operato del fratello, atteso che quest'ultimo svolgeva sul lido le mansioni di bagnino (sicché il fratello del concessionario non era un soggetto terzo o un qualsiasi quisque de populo), con l'ulteriore precisazione che per fermarlo sarebbe bastato poco (un semplice presidio in spiaggia di qualche addetto alla vigilanza dell'impresa concessionaria) senza dover ricorrere all'uso della forza;
c) non risulterebbe agli atti che il concessionario abbia mai fatto alcunché dopo la querela da egli inizialmente presentata contro il fratello nel 2023; pertanto, sebbene i gesti di protesta del fratello del concessionario siano proseguiti anche nel 2024, cionondimeno il concessionario si sarebbe colpevolmente astenuto dall'adottare qualsiasi altra iniziativa (anche legale) per arginare le condotte eccentriche del fratello;
d) le proteste del fratello del concessionario non sarebbero dipese da motivi “ideali” bensì da una mera guerra intestina con il titolare dell'attività di gestione del bar/ristorante (id est il sig. -OMISSIS-, a cui il concessionario aveva sub-affidato detta attività ai sensi dell'art. 45-bis cod. nav.) e con lo stesso fratello (-OMISSIS-), con l'ulteriore precisazione che il sig. -OMISSIS--OMISSIS- (id est l'autore delle proteste di cui si discorre) già dal 2022 era divenuto titolare effettivo dell'attività commerciale di gestione della spiaggia in questione (avendola presa in affitto dal fratello -
OMISSIS-, senza però formalizzare il subingresso nella concessione demaniale);
e) le proteste del sig. -OMISSIS--OMISSIS- sarebbero state reiterate e continuate e avrebbero interferito negativamente con l'interesse pubblico ad una adeguata utilizzazione della spiaggia libera da parte dei cittadini. N. 03694/2025 REG.RIC.
8. Il sig. -OMISSIS- si è ritualmente costituito in giudizio per resistere all'appello. In particolare, l'appellato:
(i) ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello comunale nella parte in cui lo stesso è stato utilizzato per veicolare in giudizio (in dispregio del divieto di integrazione postuma della motivazione) alcune giustificazioni addizionali del provvedimento di decadenza originariamente non inserite nel provvedimento impugnato (come ad esempio il riferimento alla guerra commerciale intestina tra il concessionario e il fratello; il ruolo attivo che il fratello del concessionario avrebbe avuto nella gestione della concessione; il fatto che il concessionario non avrebbe attuato alcun presidio sull'area demaniale in questione; il fatto che il concessionario non avrebbe assunto alcuna iniziativa per reprimere le proteste del fratello; il fatto che tra il concessionario e il fratello sarebbe esistito un rapporto di servizio);
(ii) ha in secondo luogo eccepito l'infondatezza dell'appello;
(iii) ha infine riproposto i motivi di gravame sollevati con il ricorso di primo grado.
Si è inoltre costituto in appello (con memoria di stile) anche il Ministero delle
RA e dei OR.
9. Con successiva memoria depositata in data 13 novembre 2025, il Comune di -
OMISSIS- ha rappresentato che:
(i) nelle more del presente giudizio di appello il suddetto Comune ha adottato un terzo provvedimento di decadenza (ordinanza -OMISSIS- 13 agosto 2025) sulla base di accertamenti svolti dalla Polizia Locale di -OMISSIS- e dall'Ufficio Circondariale
Marittimo di -OMISSIS- (i quali avrebbero rilevato – nel corso della stagione balneare
2025 – alcune violazioni delle prescrizioni in tema di sicurezza della balneazione);
(ii) il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia (Bari) anche questo terzo provvedimento di decadenza (il quale non è stato sospeso in sede cautelare e per il quale è stata fissata udienza pubblica in data 20 maggio 2026 dinanzi al suddetto
T.A.R.). N. 03694/2025 REG.RIC.
Tenuto conto che il terzo provvedimento di decadenza del 2025 è ancora sub judice dinanzi al giudice di primo grado, il Comune di -OMISSIS- rappresenta di conservare ancora un interesse alla definizione del presente giudizio (il quale è incentrato, come visto, sul secondo provvedimento di decadenza del 2024).
10. All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisone.
DIRITTO
11. Il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio dell'eccezione di inammissibilità dell'appello e di poter esaminare, quindi, direttamente il merito del gravame.
Ed infatti, come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa 'giustizia' (cfr. Sez. un., nn. 26242 e
26243 del 2014; e Ad. plen., n. 9 del 2014), può derogare alla naturale rigidità dell'ordine di esame, ritenendo preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida “…sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74 c.p.a. … sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa del controinteressato e consenta un'effettiva accelerazione della definizione della lite…” (Ad. plen. n. 5 del 2015, che cita a sua volta Ad. Plen.
n. 9 del 2014), e purché sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza (Ad. plen., n. 9 del 2014 e n. 10 del 2011 cit.).
Nel caso all'esame, le censure di appello sono infondate nel merito, sicché il Collegio individua nella manifesta infondatezza dell'impugnativa la 'ragione più liquida' che meglio può realizzare l'economia dei mezzi processuali e la sinteticità degli atti, quali fondamentali corollari del giusto processo regolato dalla legge, unitamente alla N. 03694/2025 REG.RIC.
considerazione che la suddetta soluzione decisionale, in uno all'assorbimento della questione pregiudiziale di inammissibilità nei sensi per l'innanzi illustrati, non pregiudica gli interessi di alcuna parte del giudizio, e segnatamente:
a) non limita l'interesse dell'appellante, la cui impugnativa è anzi vagliata in toto e nel merito, a prescindere dall'esame del profilo di rito sollevato dalla controparte processuale;
b) non pregiudica la parte appellata (rispetto alla quale è anzi assicurata la massima soddisfazione possibile del suo interesse sostanziale, attraverso una pronuncia che definisce il merito del rapporto giuridico e delle contestazioni rimesse al vaglio giurisdizionale).
12. Sempre in via preliminare, va riconosciuta la perdurante esistenza dell'interesse ad agire del Comune di -OMISSIS- (nonostante la sopravvenuta adozione nel 2025 di un nuovo provvedimento di decadenza attualmente sub judice dinanzi al T.A.R. per la
Puglia) posto che l'eventuale conferma giudiziale del provvedimento di decadenza del
2024 ora impugnato renderebbe improcedibile l'impugnazione dell'atto di decadenza del 2025 (con conseguente pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato dal Comune appellante).
13. Tanto chiarito, l'appello è infondato, in quanto la sentenza appellata resiste alle censure promosse dal Comune ricorrente.
14. L'esame unitario delle censure complessivamente proposte dalla parte appellante non può prescindere da una breve ricostruzione dei consolidati principi che il
Consiglio di Stato ha forgiato in relazione al potere amministrativo di intimare la decadenza da un rapporto concessorio demaniale marittimo ex art. 47 del Codice della
Navigazione.
Orbene, l'art. 47 del Codice della Navigazione prevede che “l'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:
a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per N. 03694/2025 REG.RIC.
mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti. Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza,
l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.”.
A tal proposito, è ormai ius receptum che il potere ex art. 47 Cod. Nav. è discrezionale ed è riconducibile al novero dell'autotutela, in quanto preordinato a consentire all'Amministrazione concedente la risoluzione autoritativa del rapporto senza la necessità di ricorrere alle vie legali (Cons. Stato, sez. VII, 16 agosto 2023 n. 7768).
La decadenza di cui all'art. 47 Cod. Nav., infatti, non è altro che un atto di risoluzione unilaterale della concessione per inadempimento, posto che tutti i casi elencati dalla richiamata disposizione costituiscono reazione a condotte del concessionario lesive dell'interesse pubblico connesso alla gestione del bene demaniale concesso in uso.
La decadenza può discendere, come visto, anche da una “inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti”.
Per costante giurisprudenza, l'inadempimento che può dar luogo alla sanzione della decadenza deve essere di una certa consistenza e gli elementi probatori riguardo all'effettiva ricorrenza di un'ipotesi di inadempienza (rispetto agli obblighi nascenti N. 03694/2025 REG.RIC.
dal titolo) devono essere inequivoci, precisi e concordanti (cfr. ex multis Cons. St., sez. VII, 16 agosto 2023, n. 7768; Cons. St., sez. VI, n. 232 del 2014).
La possibilità per il giudice di apprezzare tali elementi al fine di valutare l'adeguatezza del provvedimento applicato rientra nei poteri impliciti al sindacato giurisdizionale sull'atto.
La decadenza dalla concessione suppone l'accertamento di fatti gravemente violativi degli obblighi imposti al momento del rilascio del titolo.
In più occasioni la giurisprudenza ha inoltre evidenziato, persuasivamente, che il principio di proporzionalità (in ossequio al quale il potere decadenziale deve essere esercitato) va inteso anche nel senso di gradualità (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 232 del
2014): ciò a dire che l'intimazione della decadenza dalla concessione demaniale marittima – ove si consideri la natura dirompente dei suoi effetti economici e imprenditoriali – deve essere necessariamente preceduta da preventivi atti di diffida
(o comunque da atti disciplinari meno gravi) idonei ad indurre l'operatore economico ad astenersi dal proseguire la prassi contestata.
15. Nel caso di specie, ed è questo il punto, appare dirimente il fatto che il Comune –
a fronte di situazioni che pur avendo un loro intrinseco disvalore sociale non hanno però determinato né alcuna irreparabile lesione dell'interesse pubblico al godimento del tratto demaniale in questione, né alcun pregiudizio significativo degli interessi patrimoniali dell'Amministrazione – ha subito proceduto (dapprima nel 2023 e poi nel
2024) all'interruzione in tronco del rapporto concessorio.
Ciò senza aver cura di adottare, preventivamente, un qualsivoglia atto di diffida o coazione che inducesse il concessionario a rimediare all'incresciosa situazione delineatasi nei rapporti con il fratello.
Né vale eccepire, in senso contrario, il fatto che il provvedimento di decadenza ora impugnato (risalente all'anno 2024) sia stato comunque preceduto da un omologo provvedimento di decadenza risalente al 2023 (ormai annullato dal T.A.R.). N. 03694/2025 REG.RIC.
In disparte il fatto che il provvedimento di decadenza del 2023 è stato annullato dal
T.A.R. con una sentenza rimasta inappellata, va comunque rilevato che l'atto decadenziale del 2023 non perseguiva alcuna funzione conservativa e correttiva, bensì era anch'esso diretto ad un'immediata cessazione in tronco del rapporto concessorio, in dispregio del principio di gradualità.
Detto in altri termini, la carenza di pregressi atti di diffida contraddistinti da finalità conservative del rapporto concessorio (e anche correttive delle irregolarità riscontrate), disvela l'eccesso di potere di cui si è reso responsabile il Comune appellante, sotto lo specifico profilo della violazione dei principi di proporzionalità e gradualità.
Come noto, il principio di proporzionalità impone all'Amministrazione di sottoporre la propria decisione a un test trifasico di idoneità, necessità e adeguatezza (cfr. CGUE,
Grande Sezione, 8 marzo 2022, C-205/20); nel caso di specie, il provvedimento impugnato non supera tale vaglio, in quanto la decadenza non risulta né necessaria
(non essendo stata perseguita, come visto, la soluzione meno invasiva di adottare preventivi atti di diffida), né proporzionata in senso stretto, atteso il grave pregiudizio arrecato alla posizione del privato a fronte del tipo di lesione (obiettivamente meno consistente) concretamente arrecata all'interesse pubblico.
16. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, le censure proposte dalla parte appellante – in larga parte finalizzate ad enfatizzare la gravità dei fatti contestati
– non sono idonee ad inficiare il tenore motivazionale della sentenza appellata, in quanto esse non fanno venir meno l'elemento-chiave dell'eccesso di potere di cui si è reso responsabile il Comune, e cioè l'omessa adozione di atti di diffida preventivi.
In tal senso, quand'anche le allegazioni in fatto del Comune appellante si rivelassero fondate – e cioè anche se fosse effettivamente vero che: (i) le proteste sono state inscenate su un tratto di spiaggia sottoposto alla responsabilità del concessionario; (ii) il fratello del concessionario è legato da un rapporto di servizio con il concessionario; N. 03694/2025 REG.RIC.
(iii) il concessionario si è ripetutamente astenuto dall'intervenire; (iv) il reale motivo delle proteste è stato prettamente commerciale (anziché “ideale”) – ciò non basta comunque ad esimere il Comune dall'obbligo di adottare (prima di dichiarare la decadenza) misure compulsive meno gravose con finalità conservative e correttive.
17. Le considerazioni che precedono sono sufficienti a determinare il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza appellata che aveva annullato il provvedimento di decadenza del 2024, con conseguente assorbimento dei motivi di ricorso di primo grado cautelativamente riproposti dall'appellato nel presente giudizio di appello.
18. Per quel che concerne le spese processuali del giudizio di appello, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del Comune di
-OMISSIS- (in favore del sig. -OMISSIS-). Si ravvisano giustificati motivi per disporre, invece, la compensazione delle spese legali del giudizio di appello tra il
Ministero delle RA e dei OR e il sig. -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del sig. -OMISSIS- e le liquida in misura pari ad € 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).
Spese dell'appello compensate tra il sig. -OMISSIS- e il Ministero delle RA
e dei OR.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 N. 03694/2025 REG.RIC.
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE PP, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Michele HI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele HI BE PP
IL SEGRETARIO N. 03694/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 19/12/2025
N. 10100 /2025 REG.PROV.COLL. N. 03694/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3694 del 2025, proposto dal Comune di -
OMISSIS-, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Domenico Antonio Gambatesa e
IG NE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle RA e dei OR, Capitaneria di Porto di -OMISSIS-in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici di quest'ultima siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Regione Puglia, non costituita in giudizio; N. 03694/2025 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. -OMISSIS-
/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle RA e dei
OR, della Capitaneria di Porto di -OMISSIS-e del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Consigliere Michele
HI e uditi per le parti gli Avvocati Antonio Leonardo Deramo e IG NE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. -OMISSIS- è titolare di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto la gestione di una spiaggia libera la cui estensione ammonta a 1.570,75 mq.
2. I fatti materiali da cui origina la presente controversia consistono in alcune condotte messe in atto - sul tratto di spiaggia in questione - dal fratello del titolare della concessione (e cioè dal sig. -OMISSIS--OMISSIS-); nel corso delle stagioni balneari
2023 e 2024, infatti, il sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha inscenato alcune solitarie proteste. In particolare, risulta ex actis che:
(i) nel periodo dal 1° agosto 2023 al 9 agosto 2023, il fratello del concessionario si è incatenato alla torretta di avvistamento e salvataggio (rendendola inutilizzabile).
Successivamente, dal 10 agosto 2023 sino al 17 agosto 2023, il sig. -OMISSIS--
OMISSIS- si è anche incatenato ad un lettino ed ha esposto in spiaggia alcuni striscioni imbrattati di vernice rossa con frasi di protesta in ordine alle modalità nella gestione della spiaggia libera con servizi in concessione; N. 03694/2025 REG.RIC.
(ii) in data 18 agosto 2023, il sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha spostato i bidoni per la raccolta differenziata, utilizzandoli per creare una “barricata” atta a richiamare l'attenzione dei bagnanti;
(iii) in data 30 luglio 2024, il sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha inscenato sul tratto di spiaggia in concessione un'ulteriore protesta con uno striscione recante la scritta “Giù le mani dalle spiagge libere attrezzate per immobilismo delle istituzioni”, esponendo inoltre due striscioni bianchi senza alcuna scritta;
(iv) nelle date del 31 luglio 2024 e 2 agosto 2024, il sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha proseguito la summenzionata protesta.
3. Risulta agli atti, inoltre, che con verbale -OMISSIS- del 4 agosto 2024, la Polizia
Locale accertava che i cassonetti per la raccolta differenziata dell'immondizia erano stati spostati dalla precedente ubicazione per venire posizionati sulla parte della spiaggia libera con servizi priva di attrezzature fisse del concessionario; in particolare, detti cassonetti erano stati spostati in stretta adiacenza ai pali di innesto degli ombrelloni a servizio della collettività della prima fila.
4. Il Comune di -OMISSIS- – a seguito di dette proteste inscenate dal fratello del titolare della concessione dapprima nella stagione balneare 2003 e poi anche nella stagione balneare 2024 – ha adottato:
(i) un primo provvedimento di decadenza dalla concessione con determina dirigenziale
-OMISSIS-, motivato dai fatti accaduti nella stagione balneare 2023 e ricondotti dal
Comune di -OMISSIS- ad un cattivo uso della concessione e a una sostanziale inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione; il concessionario (sig. -
OMISSIS-) ha impugnato questo primo provvedimento di decadenza dinanzi al T.A.R. per la Puglia (Bari) e il T.A.R. adìto ha dapprima sospeso e poi annullato (con sentenza
-OMISSIS- del 24 aprile 2025) questo primo provvedimento decadenziale;
(ii) un secondo provvedimento di decadenza con determina dirigenziale -OMISSIS-
28 agosto 2024, motivato dalla reiterazione delle summenzionate proteste anche nella N. 03694/2025 REG.RIC.
stagione balneare 2024; anche questo provvedimento è stato sospeso in sede cautelare e poi annullato con la sentenza ora appellata.
5. Con il ricorso di primo grado accolto dalla sentenza ora appellata, il concessionario
(sig. -OMISSIS-) ha quindi impugnato il secondo provvedimento di decadenza sopra richiamato (e cioè quello formalizzato con determina dirigenziale -OMISSIS- 28 agosto 2024). Nel giudizio di primo grado si sono costituiti in resistenza sia il Comune di -OMISSIS- (da cui promana il provvedimento impugnato) sia il Ministero delle
RA e dei OR (il quale ha svolto una parte attiva nell'iter procedimentale culminato nell'atto decadenziale).
6. Il T.A.R. per la Puglia (Bari) ha accolto il ricorso del concessionario e, per l'effetto, annullato anche il secondo provvedimento di decadenza. Gli snodi motivazionali essenziali della sentenza appellata sono i seguenti:
(i) “Fatto oggetto di censura è la reiterata protesta effettuata dal fratello del ricorrente, per motivi poco chiari e dalla eziologia incerta, che avrebbe – a detta del
Comune – costituito un concreto “cattivo uso” della concessione demaniale, o comunque una certa inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o regolamenti, riconnessi al non aver impedito la singolare azione di protesta del fratello, che si sarebbe incatenato alla torretta di salvamento, ubicata nella spiaggia libera, antistante la zona in concessione, ove staziona il titolare della stessa, al fine di offrire servizi vari ai bagnanti ed avventori”;
(ii) “Orbene, dai documenti depositati e anche del complessivo tenore degli atti defensionali, emerge come la protesta inscenata sia stata messa in atto dal fratello del titolare, per motivazioni sconosciute, e che la stessa sia stata arginata e, comunque sia, si sia conclusa in tempi consoni, grazie all'intervento di operatori della
Polizia locale e della Guardia costiera, intervenuti anche su impulso del ricorrente, attivatosi sia pur ovviamente con un certo disappunto dato il legame familiare sussistente”; N. 03694/2025 REG.RIC.
(iii) “Non si comprende in quali termini un simile episodio, ancorché reiterato, possa essere ritenuto in se stesso un cattivo uso del bene demaniale concesso ovvero anche una forma di inadempienza, talmente grave, da comportare la esiziale revoca- sanzione della concessione, atteso che il titolare del rapporto concessorio, privato cittadino, certo non poteva usare la forza, per arginare la protesta, e che, nel caso di specie, alcun rimprovero può essergli addossato per fatti di terzi, peraltro avvenuti sulla spiaggia libera, così come sul suolo pubblico in genere vengono a manifestarsi, per i più svariati motivi, forme di protesta e/o di libera e pubblica espressione del pensiero e/o di associazione variamente connotata”;
(iv) “In tal senso, il supporto motivazionale del provvedimento oggetto di impugnazione si appalesa insufficiente a suffragarne la legittimità, sia per violazione delle richiamate norme, sia per sviamento della causa tipica e dell'interesse pubblico, nonché per travisamento, in quanto sancisce la misura della revoca-sanzione della concessione, fondandola su un presupposto insussistente e, comunque sia, quest'ultima misura risulta più ché sproporzionata, rispetto al fatto”;
(v) “Non emerge dal testo del provvedimento gravato alcun'altra motivazione, per cui la difesa opposta dal Comune, allorché introduce il tema di (presunte) pregresse irregolarità nella c.d. voltura del titolo di concessione, pervenuto all'odierno ricorrente, peraltro tempo addietro, rimane fuori dal perimetro del potere esercitato dall'atto autoritativo adottato e non può quindi sostanziare alcuna inammissibile etero-integrazione della motivazione del provvedimento nel processo amministrativo”.
7. Con l'odierno atto di appello, pertanto, il Comune di -OMISSIS- impugna la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso del concessionario e, per l'effetto, annullato anche il secondo provvedimento di decadenza.
Con un unico motivo di appello pluri-argomentato, il Comune promuove i seguenti ordini logici di censura: N. 03694/2025 REG.RIC.
a) le proteste del fratello del titolare della concessione sono state messe in atto su un tratto di spiaggia che, anche se libera, ricade comunque nell'oggetto della concessione
(sicché il concessionario sarebbe comunque responsabile a titolo di culpa in vigilando per non essersi attivato al fine di impedire tali proteste);
b) il concessionario avrebbe avuto il potere e il dovere di intervenire sull'operato del fratello, atteso che quest'ultimo svolgeva sul lido le mansioni di bagnino (sicché il fratello del concessionario non era un soggetto terzo o un qualsiasi quisque de populo), con l'ulteriore precisazione che per fermarlo sarebbe bastato poco (un semplice presidio in spiaggia di qualche addetto alla vigilanza dell'impresa concessionaria) senza dover ricorrere all'uso della forza;
c) non risulterebbe agli atti che il concessionario abbia mai fatto alcunché dopo la querela da egli inizialmente presentata contro il fratello nel 2023; pertanto, sebbene i gesti di protesta del fratello del concessionario siano proseguiti anche nel 2024, cionondimeno il concessionario si sarebbe colpevolmente astenuto dall'adottare qualsiasi altra iniziativa (anche legale) per arginare le condotte eccentriche del fratello;
d) le proteste del fratello del concessionario non sarebbero dipese da motivi “ideali” bensì da una mera guerra intestina con il titolare dell'attività di gestione del bar/ristorante (id est il sig. -OMISSIS-, a cui il concessionario aveva sub-affidato detta attività ai sensi dell'art. 45-bis cod. nav.) e con lo stesso fratello (-OMISSIS-), con l'ulteriore precisazione che il sig. -OMISSIS--OMISSIS- (id est l'autore delle proteste di cui si discorre) già dal 2022 era divenuto titolare effettivo dell'attività commerciale di gestione della spiaggia in questione (avendola presa in affitto dal fratello -
OMISSIS-, senza però formalizzare il subingresso nella concessione demaniale);
e) le proteste del sig. -OMISSIS--OMISSIS- sarebbero state reiterate e continuate e avrebbero interferito negativamente con l'interesse pubblico ad una adeguata utilizzazione della spiaggia libera da parte dei cittadini. N. 03694/2025 REG.RIC.
8. Il sig. -OMISSIS- si è ritualmente costituito in giudizio per resistere all'appello. In particolare, l'appellato:
(i) ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello comunale nella parte in cui lo stesso è stato utilizzato per veicolare in giudizio (in dispregio del divieto di integrazione postuma della motivazione) alcune giustificazioni addizionali del provvedimento di decadenza originariamente non inserite nel provvedimento impugnato (come ad esempio il riferimento alla guerra commerciale intestina tra il concessionario e il fratello; il ruolo attivo che il fratello del concessionario avrebbe avuto nella gestione della concessione; il fatto che il concessionario non avrebbe attuato alcun presidio sull'area demaniale in questione; il fatto che il concessionario non avrebbe assunto alcuna iniziativa per reprimere le proteste del fratello; il fatto che tra il concessionario e il fratello sarebbe esistito un rapporto di servizio);
(ii) ha in secondo luogo eccepito l'infondatezza dell'appello;
(iii) ha infine riproposto i motivi di gravame sollevati con il ricorso di primo grado.
Si è inoltre costituto in appello (con memoria di stile) anche il Ministero delle
RA e dei OR.
9. Con successiva memoria depositata in data 13 novembre 2025, il Comune di -
OMISSIS- ha rappresentato che:
(i) nelle more del presente giudizio di appello il suddetto Comune ha adottato un terzo provvedimento di decadenza (ordinanza -OMISSIS- 13 agosto 2025) sulla base di accertamenti svolti dalla Polizia Locale di -OMISSIS- e dall'Ufficio Circondariale
Marittimo di -OMISSIS- (i quali avrebbero rilevato – nel corso della stagione balneare
2025 – alcune violazioni delle prescrizioni in tema di sicurezza della balneazione);
(ii) il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia (Bari) anche questo terzo provvedimento di decadenza (il quale non è stato sospeso in sede cautelare e per il quale è stata fissata udienza pubblica in data 20 maggio 2026 dinanzi al suddetto
T.A.R.). N. 03694/2025 REG.RIC.
Tenuto conto che il terzo provvedimento di decadenza del 2025 è ancora sub judice dinanzi al giudice di primo grado, il Comune di -OMISSIS- rappresenta di conservare ancora un interesse alla definizione del presente giudizio (il quale è incentrato, come visto, sul secondo provvedimento di decadenza del 2024).
10. All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisone.
DIRITTO
11. Il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio dell'eccezione di inammissibilità dell'appello e di poter esaminare, quindi, direttamente il merito del gravame.
Ed infatti, come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa 'giustizia' (cfr. Sez. un., nn. 26242 e
26243 del 2014; e Ad. plen., n. 9 del 2014), può derogare alla naturale rigidità dell'ordine di esame, ritenendo preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida “…sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74 c.p.a. … sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa del controinteressato e consenta un'effettiva accelerazione della definizione della lite…” (Ad. plen. n. 5 del 2015, che cita a sua volta Ad. Plen.
n. 9 del 2014), e purché sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza (Ad. plen., n. 9 del 2014 e n. 10 del 2011 cit.).
Nel caso all'esame, le censure di appello sono infondate nel merito, sicché il Collegio individua nella manifesta infondatezza dell'impugnativa la 'ragione più liquida' che meglio può realizzare l'economia dei mezzi processuali e la sinteticità degli atti, quali fondamentali corollari del giusto processo regolato dalla legge, unitamente alla N. 03694/2025 REG.RIC.
considerazione che la suddetta soluzione decisionale, in uno all'assorbimento della questione pregiudiziale di inammissibilità nei sensi per l'innanzi illustrati, non pregiudica gli interessi di alcuna parte del giudizio, e segnatamente:
a) non limita l'interesse dell'appellante, la cui impugnativa è anzi vagliata in toto e nel merito, a prescindere dall'esame del profilo di rito sollevato dalla controparte processuale;
b) non pregiudica la parte appellata (rispetto alla quale è anzi assicurata la massima soddisfazione possibile del suo interesse sostanziale, attraverso una pronuncia che definisce il merito del rapporto giuridico e delle contestazioni rimesse al vaglio giurisdizionale).
12. Sempre in via preliminare, va riconosciuta la perdurante esistenza dell'interesse ad agire del Comune di -OMISSIS- (nonostante la sopravvenuta adozione nel 2025 di un nuovo provvedimento di decadenza attualmente sub judice dinanzi al T.A.R. per la
Puglia) posto che l'eventuale conferma giudiziale del provvedimento di decadenza del
2024 ora impugnato renderebbe improcedibile l'impugnazione dell'atto di decadenza del 2025 (con conseguente pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato dal Comune appellante).
13. Tanto chiarito, l'appello è infondato, in quanto la sentenza appellata resiste alle censure promosse dal Comune ricorrente.
14. L'esame unitario delle censure complessivamente proposte dalla parte appellante non può prescindere da una breve ricostruzione dei consolidati principi che il
Consiglio di Stato ha forgiato in relazione al potere amministrativo di intimare la decadenza da un rapporto concessorio demaniale marittimo ex art. 47 del Codice della
Navigazione.
Orbene, l'art. 47 del Codice della Navigazione prevede che “l'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:
a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per N. 03694/2025 REG.RIC.
mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti. Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza,
l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.”.
A tal proposito, è ormai ius receptum che il potere ex art. 47 Cod. Nav. è discrezionale ed è riconducibile al novero dell'autotutela, in quanto preordinato a consentire all'Amministrazione concedente la risoluzione autoritativa del rapporto senza la necessità di ricorrere alle vie legali (Cons. Stato, sez. VII, 16 agosto 2023 n. 7768).
La decadenza di cui all'art. 47 Cod. Nav., infatti, non è altro che un atto di risoluzione unilaterale della concessione per inadempimento, posto che tutti i casi elencati dalla richiamata disposizione costituiscono reazione a condotte del concessionario lesive dell'interesse pubblico connesso alla gestione del bene demaniale concesso in uso.
La decadenza può discendere, come visto, anche da una “inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti”.
Per costante giurisprudenza, l'inadempimento che può dar luogo alla sanzione della decadenza deve essere di una certa consistenza e gli elementi probatori riguardo all'effettiva ricorrenza di un'ipotesi di inadempienza (rispetto agli obblighi nascenti N. 03694/2025 REG.RIC.
dal titolo) devono essere inequivoci, precisi e concordanti (cfr. ex multis Cons. St., sez. VII, 16 agosto 2023, n. 7768; Cons. St., sez. VI, n. 232 del 2014).
La possibilità per il giudice di apprezzare tali elementi al fine di valutare l'adeguatezza del provvedimento applicato rientra nei poteri impliciti al sindacato giurisdizionale sull'atto.
La decadenza dalla concessione suppone l'accertamento di fatti gravemente violativi degli obblighi imposti al momento del rilascio del titolo.
In più occasioni la giurisprudenza ha inoltre evidenziato, persuasivamente, che il principio di proporzionalità (in ossequio al quale il potere decadenziale deve essere esercitato) va inteso anche nel senso di gradualità (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 232 del
2014): ciò a dire che l'intimazione della decadenza dalla concessione demaniale marittima – ove si consideri la natura dirompente dei suoi effetti economici e imprenditoriali – deve essere necessariamente preceduta da preventivi atti di diffida
(o comunque da atti disciplinari meno gravi) idonei ad indurre l'operatore economico ad astenersi dal proseguire la prassi contestata.
15. Nel caso di specie, ed è questo il punto, appare dirimente il fatto che il Comune –
a fronte di situazioni che pur avendo un loro intrinseco disvalore sociale non hanno però determinato né alcuna irreparabile lesione dell'interesse pubblico al godimento del tratto demaniale in questione, né alcun pregiudizio significativo degli interessi patrimoniali dell'Amministrazione – ha subito proceduto (dapprima nel 2023 e poi nel
2024) all'interruzione in tronco del rapporto concessorio.
Ciò senza aver cura di adottare, preventivamente, un qualsivoglia atto di diffida o coazione che inducesse il concessionario a rimediare all'incresciosa situazione delineatasi nei rapporti con il fratello.
Né vale eccepire, in senso contrario, il fatto che il provvedimento di decadenza ora impugnato (risalente all'anno 2024) sia stato comunque preceduto da un omologo provvedimento di decadenza risalente al 2023 (ormai annullato dal T.A.R.). N. 03694/2025 REG.RIC.
In disparte il fatto che il provvedimento di decadenza del 2023 è stato annullato dal
T.A.R. con una sentenza rimasta inappellata, va comunque rilevato che l'atto decadenziale del 2023 non perseguiva alcuna funzione conservativa e correttiva, bensì era anch'esso diretto ad un'immediata cessazione in tronco del rapporto concessorio, in dispregio del principio di gradualità.
Detto in altri termini, la carenza di pregressi atti di diffida contraddistinti da finalità conservative del rapporto concessorio (e anche correttive delle irregolarità riscontrate), disvela l'eccesso di potere di cui si è reso responsabile il Comune appellante, sotto lo specifico profilo della violazione dei principi di proporzionalità e gradualità.
Come noto, il principio di proporzionalità impone all'Amministrazione di sottoporre la propria decisione a un test trifasico di idoneità, necessità e adeguatezza (cfr. CGUE,
Grande Sezione, 8 marzo 2022, C-205/20); nel caso di specie, il provvedimento impugnato non supera tale vaglio, in quanto la decadenza non risulta né necessaria
(non essendo stata perseguita, come visto, la soluzione meno invasiva di adottare preventivi atti di diffida), né proporzionata in senso stretto, atteso il grave pregiudizio arrecato alla posizione del privato a fronte del tipo di lesione (obiettivamente meno consistente) concretamente arrecata all'interesse pubblico.
16. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, le censure proposte dalla parte appellante – in larga parte finalizzate ad enfatizzare la gravità dei fatti contestati
– non sono idonee ad inficiare il tenore motivazionale della sentenza appellata, in quanto esse non fanno venir meno l'elemento-chiave dell'eccesso di potere di cui si è reso responsabile il Comune, e cioè l'omessa adozione di atti di diffida preventivi.
In tal senso, quand'anche le allegazioni in fatto del Comune appellante si rivelassero fondate – e cioè anche se fosse effettivamente vero che: (i) le proteste sono state inscenate su un tratto di spiaggia sottoposto alla responsabilità del concessionario; (ii) il fratello del concessionario è legato da un rapporto di servizio con il concessionario; N. 03694/2025 REG.RIC.
(iii) il concessionario si è ripetutamente astenuto dall'intervenire; (iv) il reale motivo delle proteste è stato prettamente commerciale (anziché “ideale”) – ciò non basta comunque ad esimere il Comune dall'obbligo di adottare (prima di dichiarare la decadenza) misure compulsive meno gravose con finalità conservative e correttive.
17. Le considerazioni che precedono sono sufficienti a determinare il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza appellata che aveva annullato il provvedimento di decadenza del 2024, con conseguente assorbimento dei motivi di ricorso di primo grado cautelativamente riproposti dall'appellato nel presente giudizio di appello.
18. Per quel che concerne le spese processuali del giudizio di appello, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico del Comune di
-OMISSIS- (in favore del sig. -OMISSIS-). Si ravvisano giustificati motivi per disporre, invece, la compensazione delle spese legali del giudizio di appello tra il
Ministero delle RA e dei OR e il sig. -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del sig. -OMISSIS- e le liquida in misura pari ad € 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).
Spese dell'appello compensate tra il sig. -OMISSIS- e il Ministero delle RA
e dei OR.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 N. 03694/2025 REG.RIC.
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE PP, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Michele HI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele HI BE PP
IL SEGRETARIO N. 03694/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.