Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02106/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03593/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3593 del 2025, proposto da
PP LL, rappresentato e difeso dagli avvocati PP Menale, Franco Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- della nota della Prefettura di Napoli – Sportello Unico per l'Immigrazione del 26 maggio 2025, Prot. Uscita n. 0200172;
- del provvedimento esplicito, implicito e/o tacito di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato n. P-NA/L/Q/2024/143197, rilasciato in data 17/04/2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli in favore del lavoratore Sig. AR AJ, mai comunicato al datore di lavoro ricorrente;
- del provvedimento esplicito, implicito e/o tacito di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato il 17/4/2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli in favore del lavoratore Sig. IM Mohamed, mai comunicato al datore di lavoro ricorrente.
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa MA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 14 luglio 2025 e depositato il 15 luglio 2025, il ricorrente impugna l’atto, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura ha ritenuto rinunciati per decorrenza dei termini i nulla osta all’ingresso rilasciati in data 17 aprile 2024 in favore di due lavoratori stranieri, nonché i relativi provvedimenti di revoca espliciti e/o taciti.
Il ricorrente espone che: - il datore di lavoro, odierno ricorrente, al fine di soddisfare le esigenze produttive della propria ditta individuale, avviava nel corso dell'anno 2024 le procedure per l'assunzione di lavoratori stranieri, tra cui il sig. AR AJ e il sig. IM Mohamed; - in data 17 aprile 2024 l'Amministrazione rilasciava i rispettivi Nulla Osta al lavoro subordinato; - i lavoratori si attivavano prontamente e, come richiesto dalla normativa, presentavano entrambi domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato presso il Consolato Generale d'Italia a Casablanca nel mese di aprile del 2024; - con il Decreto-Legge n. 145/2024 dell’11 ottobre 2024, il legislatore ha introdotto il comma 5-quinquies all'art. 22 del D. Lgs. 286/1998, che impone al datore di lavoro un nuovo onere di "conferma" della richiesta di nulla osta, da effettuarsi dopo la richiesta di visto del lavoratore. Lo stesso decreto legge, tuttavia, ha previsto una disciplina transitoria, stabilendo che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto…”. Con la conseguenza che tale nuovo obbligo si applicherebbe esclusivamente alle domande di visto presentate a partire dal 9 gennaio 2025; - nonostante l’inapplicabilità della nuova norma alla fattispecie in esame, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli, con atto del 16 maggio 2025 ha comunicato al datore di lavoro che le domande risultavano rinunciate per decorrenza dei termini; - con provvedimenti datati 11 e 31 marzo 2025, il Consolato Generale d'Italia a Casablanca ha respinto le domande di visto dei due lavoratori perché il nulla osta era stato revocato dallo Sportello Unico Immigrazione ma i provvedimenti di revoca non sono mai stati notificati né comunicati in alcuna forma al datore di lavoro.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:
- violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 e difetto dei presupposti , in quanto, per espressa disposizione del decreto legge n. 145/2024 dell’11 ottobre 2024, l'ambito di applicazione temporale delle disposizioni “di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4)” in questione “si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto…”, mentre i due lavoratori stranieri in questione hanno presentato la domanda di visto di ingresso prima di tale termine. Per cui, la Prefettura avrebbe erroneamente preteso dal datore di lavoro un adempimento non dovuto, ponendolo a fondamento della revoca dei titoli autorizzativi e dei dinieghi di visto di ingresso;
- violazione delle garanzie procedimentali ;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 21-bis della legge n. 241/1990; inefficacia dell'atto di revoca per mancata comunicazione; violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) ;
- violazione di legge e eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria e motivazione illogica, perplessa e contraddittoria , in quanto il datore di lavoro non ha mai, in nessuna forma, manifestato una volontà, né esplicita né implicita, di rinunciare ai Nulla Osta regolarmente ottenuti e l'Amministrazione, con un'operazione logica errata, avrebbe trasformato un'inerzia secundum legem del privato in una rinuncia volontaria;
- violazione del principio del legittimo affidamento e della buona fede (art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990); eccesso di potere per sviamento e manifesta ingiustizia .
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha depositato la relazione della Prefettura e relativa documentazione con cui si argomenta per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1962 dell’11 settembre 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito del ricorso, le parti non hanno prodotto ulteriori difese.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, come già anticipato in sede cautelare, dalle cui conclusioni non si rinviene motivo di discostarsi.
Fondato e assorbente è, infatti, il primo motivo di ricorso con cui si lamenta l’erronea applicazione da parte dell’Amministrazione della disciplina di cui all’art. 22 comma 5 - quinquies del T.U. Immigrazione.
L’art. 22 comma 5-quinquies del T.U. Immigrazione - che prevede che “ … Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore ” e che “… In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato …” - è stato aggiunto dall’art. 1, lettera e) n. 4, del D.L. n. 145 del 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 2024) ma è temporalmente inapplicabile alla fattispecie in esame.
Va, infatti, rilevato che il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 145 del 2024 prevede un espressa disciplina temporale per l’applicazione delle modifiche di cui sopra, stabilendo che “… Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto …”.
Nel caso di specie, le domande di visto sono state presentate dai lavoratori ben prima di tale termine e, pertanto, la nuova disciplina di cui al comma 5- quinquies dell’art. 22 T.U.I. non era applicabile al caso di specie, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
MA ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ZZ | AN LE |
IL SEGRETARIO