CASS
Sentenza 27 settembre 2023
Sentenza 27 settembre 2023
Massime • 1
In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali.
Commentario • 1
- 1. Art. 24-bis c.p.p. Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territoriohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2023, n. 44932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44932 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sulla richiesta di rinvio pregiudiziale proposta da: TRIBUNALE PARMA con ordinanza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA,che ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta. Penale Sent. Sez. 3 Num. 44932 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 27/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 maggio 2023, il tribunale monocratico di Parma rimetteva dinanzi a questa Corte, pur propendendo per la propria competenza, la decisione sulla questione della competenza territoriale in ragione dell'art. 24-bis cod. proc. pen., prospettando le seguenti questioni: a) se, in caso di concorso cumulativo di più ipotesi di connessione ex art. 12, cod. proc. pen., ciascuna com- portante l'attribuzione della posizione giuridica di un imPU a giudici diversi, l'esigenza di celebrare un unico processo per evitare contrasto tra giudicati con- senta di privilegiare la causa di connessione che permetta di non darvi luogo;
b) se e in che termini, in caso di simultaneus processus fra due coimputati innanzi al giudice territorialmente individuato per connessione ex art. 12, cod. proc. pen., lett. a), altrimenti da svolgersi innanzi a giudici diversi, lo stralcio della posizione di uno dei due coimputati possa rilevare in termini di sopravvenuta incompetenza territoriale per connessione in riferimento all'altro imPU, ove ciò avvenga entro il termine di cui all'art. 491, cod. proc. pen. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con propria requisitoria scritta del 17 luglio 2023 ha chiesto dichiararsene l'inammissibilità. Secondo il PG, nella specie, il Giudice propende per la sua competenza ter- ritoriale. La parte non è affatto decaduta dalla facoltà di riproporre la questione territoriale, la qual cosa è stata adempiuta. Il Giudice, se si ritiene competente, deve procedere;
se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto. Non è possibile interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, rendendolo strumento ben diverso da quanto normativamente stabilito, così indeterminato e dispersivo, inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire. Nella specie, il Giudice di merito non prospetta preliminarmente la impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti: ordinanza motivata di rigetto dell'eccezione; proposizione del conflitto, qualora ravvisi la competenza del giudice che ha tra- smesso il procedimento;
declinatoria, anche parziale, della competenza in favore di un terzo giudice. Il Giudice, prospettando solo parzialmente i termini della que- stione, ha preferito spogliarsi della questione, investendone impropriamente la Corte regolatrice. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. La richiesta di rinvio pregiudiziale deve essere dichiarata inammissibile, con restituzione degli atti al Tribunale di Parma. 2. Ed invero, il procedimento in esame riguarda la questione preliminare di competenza rimessa al Giudice di legittimità in ragione dell'art. 24 bis cod. proc. pen. Nella specie, il titolo giuridico concernente l'attribuzione di competenza per territorio riguarda i reati dichiarativi ex artt. 3 e 4 d.lgs. 74/20009/ all'Ufficio giudi- ziario procedente del Tribunale di Parma. Il difensore dell'imPU ha eccepito nel corso della udienza 8 maggio 2023, l'incompetenza territoriale del tribunale di Parma, in favore di quello di Napoli, ritenuto competente per il più grave reato di associazione per delinquere (capo 1) e per le connesse indebite compensazioni (capi da 48 a 120), con rimessione degli atti a tale Giudice per i reati dichiarativi evocati per competenza territoriale, in virtù della regola, applicata in base al di- sposto dell'art. 18 d. Igs. n.74/2000, del criterio attributivo del domicilio fiscale della persona fisica o giuridica della cui dichiarazione fiscale si tratta. Il difensore dell'imPU ha reiterato l'eccezione di incompetenza già rigettata in udienza pre- liminare, chiedendo sollevarsi quindi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parma in favore del Tribunale di Napoli, trattandosi di reati connessi a quelli trattati dal Tribunale di Napoli. In ipotesi, ha chiesto il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione. Il Giudice di merito ritiene nella specie condivisibile la celebrazione del si- multaneus processus tra l'imPU e la coimputata LI, la cui posizione risulta definita, rilevando il criterio di competenza territoriale ex art. 18 d.lgs. citato e la connessione ex art. 12, cod. proc. pen. Cionondimeno ha rimesso gli atti a questa Corte affinché, delibando sulla questione di competenza eccepita, prenda posizione sulle questioni supra illustrate. 3. Al fine di meglio lumeggiare la questione, è opportuna una sintesi della vicenda processuale, ricostruendo quanto avvenuto nelle fasi di merito. Il difensore dell'imPU, nel corso dell'udienza dibattimentale davanti al tribunale monocratico di Parma dell'8 maggio 2023, ha eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale di Parma, in favore di quello di Napoli, innanzi al quale è radicato il procedimento penale di cui al decreto di giudizio immediato, che vede VA AV imPU, in qualità di consulente fiscale abilitato alla trasmis- sione delle dichiarazioni tributarie, tratto a giudizio con altri per l'ipotesi di reato associativo finalizzato a commettere reati tributari similari e coevi a quello per cui 3 si procede davanti al giudice rimettente, in cui è peraltro menzionata la società GF Imballaggi oggetto del processo in atto pendente a Parma (v., in particolare, i capi 59 e 61 richiesta di rinvio a giudizio allegata al decreto di giudizio immediato). Il difensore rappresenta che il presente processo nasce da "stralcio" del PM a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale parziale pronunciata dal GIP/Tribunale di Napoli, il quale, ritenutosi competente soltanto in relazione al reato associativo (capo 1) ed ai reati di indebite compensazioni (capi da 48 a 120), ha restituito gli atti al PM in relazione ai reati dichiarativi (art1,3 e 4) di cui ai restanti capi, affinché trasmettessero le relative posizioni innanzi ai giudici terri- torialmente competenti in base alla regola sancita dall'art. 18 d.lgs. n. 74/2000, ovverosia il domicilio fiscale della persona fisica o giuridica della cui dichiarazione fiscale si tratta. Il difensore ha altresì rappresentato che, a seguito del citato prov- vedimento di stralcio (disposto con provvedimento del 7.06.2021 del PM/tribunale di Napoli), la posizione processuale del VA, limitatamente al reato dichiara- tivo, è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, sede legale della società GF Imballaggi, in concorso con la coimputata, legale rap- presentante della società. Quest'ultima è stata assolta in udienza preliminare, all'esito della quale il VA è stato invece rinviato a giudizio. Il difensore, reiterando l'eccezione di incompetenza già rigettata in udienza preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale di Parma in favore di quello di Napoli, in quanto il reato per cui qui si procede sarebbe connesso a quelli, praticamente" identici' e più gravi, oggetto di giudizio innanzi al Tribunale di Napoli;
in ipotesi ha chiesto il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. a questa Corte. Il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto dell'eccezione, richiamandosi alle considerazioni reiettive svolte dal GUP di Parma sulla questione, rimettendosi a giustizia in ordine all'eventuale rimessione degli atti. 4. Più nello specifico, il tribunale di Parma, operando il rinvio pregiudiziale dinanzi a questa Corte, rileva che il VA è stato accusato, in veste di profes- sionista abilitato alla trasmissione della dichiarazione dei redditi della società GF Imballaggi, in concorso con il legale rappresentante, di aver indicato nella dichia- razione fiscale 2017 elementi passivi fittizi generanti un indebito credito di IVA a favore della citata società (art. 4 d.lgs. n. 74/2000), avente sede in Parma. Tale delitto è stato commesso nell'ambito di un articolato sistema di frodi fiscali oggetto del procedimento penale istruito dalla Procura della Repubblica di Napoli, compen- diato all'interno dell'ordinanza applicativa del GIP di Napoli, ed esitato nel processo 4 in cui il VA risulta partecipe del più grave reato di associazione per delin- quere finalizzata a commettere reati tributari (capo l), delitto di cui l'originaria coimputata, ora assolta in udienza preliminare, non era invece accusata. Il GIP di Napoli ha ritenuto la propria incompetenza in ordine al reato di- chiarativo, invitando il PM a trasmettere gli atti presso i tribunali competenti ex art. 18 d.lgs. n. 74/2000, in quanto ha ritenuto tali reati non connessi ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., perché "non è ravvisabile fra i diversi numerosi reati contestati un preventivo e significativo unico disegno criminoso con riferimento a tutte le condotte poste in essere. Peraltro, trattasi di condotte che vedono coin- volti, di volta in volta, soggetti diversi, cosa questa che non consente di ritenere operativo il meccanismo della connessione salvo la presenza stabile di alcuni sog- getti ai quali e stato ascritto in tale ottica il reato associativo di cui al capo a)" (pag. 145, ord. GIP tribunale Napoli) Questa valutazione non è stata condivisa dal tribunale monocratico di Parma, in quanto, si legge nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale, dalla mera lettura dei capi di imputazione, emergerebbe "con nitore la sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra il reato di associazione per delinquere e i reati dichiarativi, avuto particolare riguardo alla posizione dell'odierno imPU, il quale, in ipotesi d'accusa, era fra i professionisti che avevano il ruolo di trasmettere all'A.D.E. le fraudolente dichiarazioni facenti emergere a favore delle varie società coinvolte crediti fiscali inesistenti, fra cui quella oggetto del presente processo, espressa- mente menzionata (cfr. capi 1) e 31) ord. caut. e, soprattutto, 59) del decreto che dispone il giudizio, contestazione, quest'ultima, che farebbe emergere peraltro anche una connessione teleologica ex 12 lett. c) cod. proc. pen., fra il reato og- getto del presente giudizio e quelli del processo napoletano. Tali considerazioni comporterebbero l'operatività della vis attractiva del più grave reato associativo su quello per cui si procede, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 16 Cod. proc. pen. , con deroga al criterio speciale di territorialità stabilito dal citato art. 18 d. Igs. n.74/2000". 5. Detto ciò, pur ritenuta esistente un'ipotesi di connessione rilevante fra tali reati, il tribunale monocratico di Parma da" atto della presenza, all'interno del processo, di una (ex) coimputata (la LI), che non condivide, essendo imputata in concorso con il VA del solo reato dichiarativo, il medesimo disegno crimi- noso, il quale, per consentire la deroga al principio del giudice naturale, deve es- sere minimo comune denominatore di tutti i compartecipi, e non soltanto di alcuni di essi (richiama, nell'ordinanza, il principio affermato da questa Corte con la sen- tenza n. 57927/2018). Il punto focale della questione, per il giudice rimettente, è 5 allora stabilire se, pacifico il fatto che il presente processo è stato ben instaurato a Parma nei confronti della coimputata, cui era ascritto il solo reato "fine", anche la posizione del VA, cui sono ascritti entrambi i reati, debba essere giudicata dal tribunale di Parma. Le soluzioni prospettabili per il giudice rimettente sarebbero due "a) la se- parazione delle posizioni con celebrazione di due distinti giudizi nei confronti dei due concorrenti per lo stesso fatto, nel caso si voglia dar rilevanza, per il VA, alla connessione ex art. 12 lett. b) e, forse, c) fra il più grave reato associativo giudicato a Napoli e il reato "scopo" qui giudicato;
b) il simultaneus processus in questa sede nei confronti di entrambi, nel caso si voglia dar rilevanza al criterio di competenza territoriale ex art. 18 cit., e, soprattutto, alla connessione ex art. 12 lett. a) cod. proc. pen. in quanto il reato è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro". Trattasi, a ben vedere, per il tribunale di Parma, di una "sorta di interazione o concorso di distinte ipotesi di connessione, eventua- lità non regolata dal codice di rito, che non assegna priorità alle singole ipotesi di connessione ove esse conducano il processo innanzi a giudici territorialmente di- versi". Ciononostante, il giudice monocratico ritiene, per evitare il possibile con- trasto tra giudicati, preferibile in tale ipotesi privilegiare il simultaneus processus ai sensi dell'art. 12 lett. a) cod. proc. pen., con conseguente competenza del me- desimo, sennonché, nel caso di specie, precisa nell'ordinanza, si presenta un'ulte- riore complicazione. La coimputata, all'esito dell'udienza preliminare, è stata as- solta, perché il fatto non costituisce reato. Ciò significa che, nel momento in cui la questione di competenza è stata risollevata, e, quindi, allo stato attuale degli atti, il VA è qui giudicato nonostante il fatto che la posizione della coimputata, comportante il simultaneus processus per connessione nei termini suindicati, sia stata, prima degli atti preliminari al dibattimento, stralciata. Dopo aver ricordato che le questioni di competenza territoriale vanno va- lutate allo stato degli atti ed entro il limite temporale dell'art. 491 cod. proc. pen., a prescindere da eventuali successive emergenze probatorie rilevanti in tal senso (si richiama, nell'ordinanza la sentenza di questa Corte n. 27252/2020), il giudice rimettente osserva come l'intervenuta assoluzione della coimputata, la cui pre- senza processuale determinava la connessione ex art. 12 lett. a) cod. proc. pen. come sopra specificato, è un novum processuale potenzialmente rilevante, in quanto antecedente alla fase degli atti preliminari al dibattimento. Per questi mo- tivi, il giudice, pur propendendo per la propria competenza per i motivi anzidetti, ha inteso rimettere gli atti alla Cassazione affinché, delibando sulla questione di competenza eccepita, prenda posizione sulle questioni supra indicate. 6 6. Orbene, ritiene questo Collegio che l'ordinanza di rimessione non si con- forma alla giurisprudenza di questa Corte venutasi a formare all'indomani dell'en- trata in vigore della nuova norma processuale introdotta dalla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022). In particolare, già con una prima decisione si è affermato che in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'im- possibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 - 01). Condividendo sul punto la requisitoria del PG, il Collegio osserva come è proprio tale profilo, l'impossibilità di risoluzione, ad essere carente nella specie. Va premesso, infatti, che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza ter- ritoriale. Ricorre pertanto la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 della citata norma, esclu- sivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona (Sez. I, n. 20612/2023, cit.). Presupposto che non si deliba nella specie o che, quanto meno, non è rappresen- tato. Si è stabilito per i contenuti normativi dell'istituto ex art. 24 bis cod. proc. pen. che qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la si- tuazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formu- lata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Tribu- nale Vibo Valentia, Rv. 281760-01; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc. CI e altri, Rv. 254189-01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 Gonfi. comp. in proc. EL e altro, Rv. 236368-01). Per l'istituto in esame, di nuovo conio, la decisione sul rinvio pregiudiziale spetta al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto. Difatti, la decisione del giudice procedente di non disporre il rinvio pregiudiziale non depotenzia affatto la possibilità, per la parte, di riproporre la questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen. 7 Nell'ambito della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., vi è sì una valutazione discrezionale del giudice sulla rilevabilità ex officio della stessa, evidenziando però che la relazione finale della "Commissione Lat- tanzi", sul punto, ha indicato la necessità, per i principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto deri- vanti da un automatismo defatigante connesso alla formulazione della eccezione. Il rinvio pregiudiziale, ex art. 24-bis cod. proc. pen., costituisce infatti un istituto processuale che si aggiunge agli istituti previgenti che disciplinano le que- stioni sulla competenza. Il rapporto esistente tra il nuovo istituto e quelli che con esso coesistono comporta che: 1) è preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod.proc. pen. allorquando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo, in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previgenti;
2) la "serietà " della questione costituisce requisito implicito di fattispecie, sicché il giudice può disporre, a pena di inammissibilità, il rinvio pre- giudiziale, anche d'ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriamente della propria competenza e sennpreché la parte non sia decaduta dalla facoltà di riproporre la questione di competenza nel corso del processo. 7. Nella specie, il Giudice propende per la sua competenza territoriale e la parte non è affatto decaduta dalla facoltà di riproporre la questione territoriale (la qual cosa è stata adempiuta). Si è stabilito che rientra, in tal modo, nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di ri- messione, la pienezza della sua giurisdizione in punto di rigetto della eccezione o accoglimento di essa, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cas- sazione. Del resto, vale evidenziare che il Giudice, se si ritiene competente, deve procedere;
se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto com- petente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per com- petenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto. Non è possibile interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, rendendolo strumento ben diverso da quanto normativamente sta- bilito, così indeterminato e dispersivo, inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire. Nella specie, il Giudice di merito non prospetta preli- minarmente la impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti: 8 ordinanza motivata di rigetto dell'eccezione; proposizione del conflitto, qualora ravvisi la competenza del giudice che ha trasmesso il procedimento;
declinatoria, anche parziale, della competenza in favore di un terzo giudice. 8. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul nuovo istituto con alcune decisioni (oltre la citata n. 20612/2023, anche Sez. 1, 3 maggio 2023, dep. 23 maggio 2023, n. 22326, non massimata), da cui emergono le seguenti, condi- vise, osservazioni. Anzitutto, nel caso in cui si ritenga incompetente, il giudice di merito ha il dovere di pronunciare sentenza di incompetenza e trasmettere gli atti alla Procura presso il giudice ritenuto competente, salvo che questi sia proprio colui il quale aveva già trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare conflitto ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. Se, al contrario, ritiene di essere competente, l'organo giurisdizionale deve procedere ma può, nel contempo, rimettere la questione all'esame della Corte di cassazione soltanto, però, qualora ritenga che la prospettazione del foro alterna- tivo ratione loci prospettato dalla parte sia, quantunque non condivisa, fondata su "questioni di una certa serietà", al fine di evitare "potenziali usi strumentali dell'istituto". In quest'ottica, lungi dal costituire un automatismo collegato alla semplice proposizione della questione di incompetenza, è necessario che la deci- sione di rinvio del giudice sia "affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione", con la conseguenza che il giudice, "se sceglie di uti- lizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte". Dunque, l'unico giudice che ha titolo ad utilizzare lo strumento dell'art. 24- bis cod. proc. pen. è quello che, pur non ritenendosi incompetente, si rende conto che la diversa prospettazione operata dalle parti in punto di competenza territo- riale non è manifestamente infondata, al punto che potrebbe successivamente originare una pronuncia attributiva di competenza territoriale ad un giudice di- verso. Secondo l'orientamento interpretativo formatosi, in definitiva, qualora il giudice scelga di investire la Corte ai sensi dell'art. 24-bis senza prima avere: analizzato le questioni prospettate dalle parti;
tentato di comporle per raggiungere una decisione;
illustrato compiutamente il percorso interpretativo compiuto sulla questione di competenza, chiarendo le ragioni ché non hanno permesso di rag- giungere una decisione corretta, il rinvio pregiudiziale è da considerarsi, a tutti gli effetti, inammissibile. 9 9. Orbene, nel caso di specie si rileva come lo stesso tribunale di Parma, dopo aver premesso che la coimputata LI, all'esito dell'udienza preliminare tenutasi davanti al GUP/tribunale di Parma in data 19.10.2022 è stata assolta perché il fatto non costituisce reato, ha evidenziato come allo stato degli atti l'im- PU VA è giudicato dinanzi al medesimo tribunale nonostante che la po- sizione della coimputata, comportante il simultaneus processus per connessione, sia stata stralciata prima degli atti preliminari al dibattimento, osservando come, ex art. 491, cod. proc. pen., l'intervenuta assoluzione della LI costituirebbe un novum processuale potenzialmente rilevante, in quanto antecedente alla fase degli atti preliminari al dibattimento. Pur propendendo per la propria competenza territoriale, tuttavia, ha ri- messo pregiudizialmente ex art. 24-bis, cod. proc. pen. gli atti a questa Corte, senza provvedere a delibare le due questioni su cui ha chiesto al giudice di legit- timità di "prendere posizione", così in sostanza "delegando" alla Corte di cassa- zione il compito di risolvere la questione di competenza territoriale senza esami- narla, ma sottoponendola sic et simpliciter in termini dubitativi senza tuttavia, come invece sarebbe stato corretto, motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. 10. La richiesta di rinvio pregiudiziale dev'essere pertanto, dichiarata inam- missibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata ex art.24 bis c.p.p. dal Tribunale di Parma e dispone trasmettersi gli atti a tale tribunale. Così deciso, il 27 settembre 2023 tensore
lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA,che ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta. Penale Sent. Sez. 3 Num. 44932 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 27/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 maggio 2023, il tribunale monocratico di Parma rimetteva dinanzi a questa Corte, pur propendendo per la propria competenza, la decisione sulla questione della competenza territoriale in ragione dell'art. 24-bis cod. proc. pen., prospettando le seguenti questioni: a) se, in caso di concorso cumulativo di più ipotesi di connessione ex art. 12, cod. proc. pen., ciascuna com- portante l'attribuzione della posizione giuridica di un imPU a giudici diversi, l'esigenza di celebrare un unico processo per evitare contrasto tra giudicati con- senta di privilegiare la causa di connessione che permetta di non darvi luogo;
b) se e in che termini, in caso di simultaneus processus fra due coimputati innanzi al giudice territorialmente individuato per connessione ex art. 12, cod. proc. pen., lett. a), altrimenti da svolgersi innanzi a giudici diversi, lo stralcio della posizione di uno dei due coimputati possa rilevare in termini di sopravvenuta incompetenza territoriale per connessione in riferimento all'altro imPU, ove ciò avvenga entro il termine di cui all'art. 491, cod. proc. pen. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con propria requisitoria scritta del 17 luglio 2023 ha chiesto dichiararsene l'inammissibilità. Secondo il PG, nella specie, il Giudice propende per la sua competenza ter- ritoriale. La parte non è affatto decaduta dalla facoltà di riproporre la questione territoriale, la qual cosa è stata adempiuta. Il Giudice, se si ritiene competente, deve procedere;
se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto. Non è possibile interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, rendendolo strumento ben diverso da quanto normativamente stabilito, così indeterminato e dispersivo, inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire. Nella specie, il Giudice di merito non prospetta preliminarmente la impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti: ordinanza motivata di rigetto dell'eccezione; proposizione del conflitto, qualora ravvisi la competenza del giudice che ha tra- smesso il procedimento;
declinatoria, anche parziale, della competenza in favore di un terzo giudice. Il Giudice, prospettando solo parzialmente i termini della que- stione, ha preferito spogliarsi della questione, investendone impropriamente la Corte regolatrice. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. La richiesta di rinvio pregiudiziale deve essere dichiarata inammissibile, con restituzione degli atti al Tribunale di Parma. 2. Ed invero, il procedimento in esame riguarda la questione preliminare di competenza rimessa al Giudice di legittimità in ragione dell'art. 24 bis cod. proc. pen. Nella specie, il titolo giuridico concernente l'attribuzione di competenza per territorio riguarda i reati dichiarativi ex artt. 3 e 4 d.lgs. 74/20009/ all'Ufficio giudi- ziario procedente del Tribunale di Parma. Il difensore dell'imPU ha eccepito nel corso della udienza 8 maggio 2023, l'incompetenza territoriale del tribunale di Parma, in favore di quello di Napoli, ritenuto competente per il più grave reato di associazione per delinquere (capo 1) e per le connesse indebite compensazioni (capi da 48 a 120), con rimessione degli atti a tale Giudice per i reati dichiarativi evocati per competenza territoriale, in virtù della regola, applicata in base al di- sposto dell'art. 18 d. Igs. n.74/2000, del criterio attributivo del domicilio fiscale della persona fisica o giuridica della cui dichiarazione fiscale si tratta. Il difensore dell'imPU ha reiterato l'eccezione di incompetenza già rigettata in udienza pre- liminare, chiedendo sollevarsi quindi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parma in favore del Tribunale di Napoli, trattandosi di reati connessi a quelli trattati dal Tribunale di Napoli. In ipotesi, ha chiesto il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione. Il Giudice di merito ritiene nella specie condivisibile la celebrazione del si- multaneus processus tra l'imPU e la coimputata LI, la cui posizione risulta definita, rilevando il criterio di competenza territoriale ex art. 18 d.lgs. citato e la connessione ex art. 12, cod. proc. pen. Cionondimeno ha rimesso gli atti a questa Corte affinché, delibando sulla questione di competenza eccepita, prenda posizione sulle questioni supra illustrate. 3. Al fine di meglio lumeggiare la questione, è opportuna una sintesi della vicenda processuale, ricostruendo quanto avvenuto nelle fasi di merito. Il difensore dell'imPU, nel corso dell'udienza dibattimentale davanti al tribunale monocratico di Parma dell'8 maggio 2023, ha eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale di Parma, in favore di quello di Napoli, innanzi al quale è radicato il procedimento penale di cui al decreto di giudizio immediato, che vede VA AV imPU, in qualità di consulente fiscale abilitato alla trasmis- sione delle dichiarazioni tributarie, tratto a giudizio con altri per l'ipotesi di reato associativo finalizzato a commettere reati tributari similari e coevi a quello per cui 3 si procede davanti al giudice rimettente, in cui è peraltro menzionata la società GF Imballaggi oggetto del processo in atto pendente a Parma (v., in particolare, i capi 59 e 61 richiesta di rinvio a giudizio allegata al decreto di giudizio immediato). Il difensore rappresenta che il presente processo nasce da "stralcio" del PM a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale parziale pronunciata dal GIP/Tribunale di Napoli, il quale, ritenutosi competente soltanto in relazione al reato associativo (capo 1) ed ai reati di indebite compensazioni (capi da 48 a 120), ha restituito gli atti al PM in relazione ai reati dichiarativi (art1,3 e 4) di cui ai restanti capi, affinché trasmettessero le relative posizioni innanzi ai giudici terri- torialmente competenti in base alla regola sancita dall'art. 18 d.lgs. n. 74/2000, ovverosia il domicilio fiscale della persona fisica o giuridica della cui dichiarazione fiscale si tratta. Il difensore ha altresì rappresentato che, a seguito del citato prov- vedimento di stralcio (disposto con provvedimento del 7.06.2021 del PM/tribunale di Napoli), la posizione processuale del VA, limitatamente al reato dichiara- tivo, è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, sede legale della società GF Imballaggi, in concorso con la coimputata, legale rap- presentante della società. Quest'ultima è stata assolta in udienza preliminare, all'esito della quale il VA è stato invece rinviato a giudizio. Il difensore, reiterando l'eccezione di incompetenza già rigettata in udienza preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale di Parma in favore di quello di Napoli, in quanto il reato per cui qui si procede sarebbe connesso a quelli, praticamente" identici' e più gravi, oggetto di giudizio innanzi al Tribunale di Napoli;
in ipotesi ha chiesto il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. a questa Corte. Il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto dell'eccezione, richiamandosi alle considerazioni reiettive svolte dal GUP di Parma sulla questione, rimettendosi a giustizia in ordine all'eventuale rimessione degli atti. 4. Più nello specifico, il tribunale di Parma, operando il rinvio pregiudiziale dinanzi a questa Corte, rileva che il VA è stato accusato, in veste di profes- sionista abilitato alla trasmissione della dichiarazione dei redditi della società GF Imballaggi, in concorso con il legale rappresentante, di aver indicato nella dichia- razione fiscale 2017 elementi passivi fittizi generanti un indebito credito di IVA a favore della citata società (art. 4 d.lgs. n. 74/2000), avente sede in Parma. Tale delitto è stato commesso nell'ambito di un articolato sistema di frodi fiscali oggetto del procedimento penale istruito dalla Procura della Repubblica di Napoli, compen- diato all'interno dell'ordinanza applicativa del GIP di Napoli, ed esitato nel processo 4 in cui il VA risulta partecipe del più grave reato di associazione per delin- quere finalizzata a commettere reati tributari (capo l), delitto di cui l'originaria coimputata, ora assolta in udienza preliminare, non era invece accusata. Il GIP di Napoli ha ritenuto la propria incompetenza in ordine al reato di- chiarativo, invitando il PM a trasmettere gli atti presso i tribunali competenti ex art. 18 d.lgs. n. 74/2000, in quanto ha ritenuto tali reati non connessi ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., perché "non è ravvisabile fra i diversi numerosi reati contestati un preventivo e significativo unico disegno criminoso con riferimento a tutte le condotte poste in essere. Peraltro, trattasi di condotte che vedono coin- volti, di volta in volta, soggetti diversi, cosa questa che non consente di ritenere operativo il meccanismo della connessione salvo la presenza stabile di alcuni sog- getti ai quali e stato ascritto in tale ottica il reato associativo di cui al capo a)" (pag. 145, ord. GIP tribunale Napoli) Questa valutazione non è stata condivisa dal tribunale monocratico di Parma, in quanto, si legge nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale, dalla mera lettura dei capi di imputazione, emergerebbe "con nitore la sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra il reato di associazione per delinquere e i reati dichiarativi, avuto particolare riguardo alla posizione dell'odierno imPU, il quale, in ipotesi d'accusa, era fra i professionisti che avevano il ruolo di trasmettere all'A.D.E. le fraudolente dichiarazioni facenti emergere a favore delle varie società coinvolte crediti fiscali inesistenti, fra cui quella oggetto del presente processo, espressa- mente menzionata (cfr. capi 1) e 31) ord. caut. e, soprattutto, 59) del decreto che dispone il giudizio, contestazione, quest'ultima, che farebbe emergere peraltro anche una connessione teleologica ex 12 lett. c) cod. proc. pen., fra il reato og- getto del presente giudizio e quelli del processo napoletano. Tali considerazioni comporterebbero l'operatività della vis attractiva del più grave reato associativo su quello per cui si procede, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 16 Cod. proc. pen. , con deroga al criterio speciale di territorialità stabilito dal citato art. 18 d. Igs. n.74/2000". 5. Detto ciò, pur ritenuta esistente un'ipotesi di connessione rilevante fra tali reati, il tribunale monocratico di Parma da" atto della presenza, all'interno del processo, di una (ex) coimputata (la LI), che non condivide, essendo imputata in concorso con il VA del solo reato dichiarativo, il medesimo disegno crimi- noso, il quale, per consentire la deroga al principio del giudice naturale, deve es- sere minimo comune denominatore di tutti i compartecipi, e non soltanto di alcuni di essi (richiama, nell'ordinanza, il principio affermato da questa Corte con la sen- tenza n. 57927/2018). Il punto focale della questione, per il giudice rimettente, è 5 allora stabilire se, pacifico il fatto che il presente processo è stato ben instaurato a Parma nei confronti della coimputata, cui era ascritto il solo reato "fine", anche la posizione del VA, cui sono ascritti entrambi i reati, debba essere giudicata dal tribunale di Parma. Le soluzioni prospettabili per il giudice rimettente sarebbero due "a) la se- parazione delle posizioni con celebrazione di due distinti giudizi nei confronti dei due concorrenti per lo stesso fatto, nel caso si voglia dar rilevanza, per il VA, alla connessione ex art. 12 lett. b) e, forse, c) fra il più grave reato associativo giudicato a Napoli e il reato "scopo" qui giudicato;
b) il simultaneus processus in questa sede nei confronti di entrambi, nel caso si voglia dar rilevanza al criterio di competenza territoriale ex art. 18 cit., e, soprattutto, alla connessione ex art. 12 lett. a) cod. proc. pen. in quanto il reato è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro". Trattasi, a ben vedere, per il tribunale di Parma, di una "sorta di interazione o concorso di distinte ipotesi di connessione, eventua- lità non regolata dal codice di rito, che non assegna priorità alle singole ipotesi di connessione ove esse conducano il processo innanzi a giudici territorialmente di- versi". Ciononostante, il giudice monocratico ritiene, per evitare il possibile con- trasto tra giudicati, preferibile in tale ipotesi privilegiare il simultaneus processus ai sensi dell'art. 12 lett. a) cod. proc. pen., con conseguente competenza del me- desimo, sennonché, nel caso di specie, precisa nell'ordinanza, si presenta un'ulte- riore complicazione. La coimputata, all'esito dell'udienza preliminare, è stata as- solta, perché il fatto non costituisce reato. Ciò significa che, nel momento in cui la questione di competenza è stata risollevata, e, quindi, allo stato attuale degli atti, il VA è qui giudicato nonostante il fatto che la posizione della coimputata, comportante il simultaneus processus per connessione nei termini suindicati, sia stata, prima degli atti preliminari al dibattimento, stralciata. Dopo aver ricordato che le questioni di competenza territoriale vanno va- lutate allo stato degli atti ed entro il limite temporale dell'art. 491 cod. proc. pen., a prescindere da eventuali successive emergenze probatorie rilevanti in tal senso (si richiama, nell'ordinanza la sentenza di questa Corte n. 27252/2020), il giudice rimettente osserva come l'intervenuta assoluzione della coimputata, la cui pre- senza processuale determinava la connessione ex art. 12 lett. a) cod. proc. pen. come sopra specificato, è un novum processuale potenzialmente rilevante, in quanto antecedente alla fase degli atti preliminari al dibattimento. Per questi mo- tivi, il giudice, pur propendendo per la propria competenza per i motivi anzidetti, ha inteso rimettere gli atti alla Cassazione affinché, delibando sulla questione di competenza eccepita, prenda posizione sulle questioni supra indicate. 6 6. Orbene, ritiene questo Collegio che l'ordinanza di rimessione non si con- forma alla giurisprudenza di questa Corte venutasi a formare all'indomani dell'en- trata in vigore della nuova norma processuale introdotta dalla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022). In particolare, già con una prima decisione si è affermato che in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'im- possibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 - 01). Condividendo sul punto la requisitoria del PG, il Collegio osserva come è proprio tale profilo, l'impossibilità di risoluzione, ad essere carente nella specie. Va premesso, infatti, che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza ter- ritoriale. Ricorre pertanto la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 della citata norma, esclu- sivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona (Sez. I, n. 20612/2023, cit.). Presupposto che non si deliba nella specie o che, quanto meno, non è rappresen- tato. Si è stabilito per i contenuti normativi dell'istituto ex art. 24 bis cod. proc. pen. che qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la si- tuazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formu- lata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Tribu- nale Vibo Valentia, Rv. 281760-01; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc. CI e altri, Rv. 254189-01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 Gonfi. comp. in proc. EL e altro, Rv. 236368-01). Per l'istituto in esame, di nuovo conio, la decisione sul rinvio pregiudiziale spetta al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto. Difatti, la decisione del giudice procedente di non disporre il rinvio pregiudiziale non depotenzia affatto la possibilità, per la parte, di riproporre la questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen. 7 Nell'ambito della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., vi è sì una valutazione discrezionale del giudice sulla rilevabilità ex officio della stessa, evidenziando però che la relazione finale della "Commissione Lat- tanzi", sul punto, ha indicato la necessità, per i principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto deri- vanti da un automatismo defatigante connesso alla formulazione della eccezione. Il rinvio pregiudiziale, ex art. 24-bis cod. proc. pen., costituisce infatti un istituto processuale che si aggiunge agli istituti previgenti che disciplinano le que- stioni sulla competenza. Il rapporto esistente tra il nuovo istituto e quelli che con esso coesistono comporta che: 1) è preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod.proc. pen. allorquando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo, in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previgenti;
2) la "serietà " della questione costituisce requisito implicito di fattispecie, sicché il giudice può disporre, a pena di inammissibilità, il rinvio pre- giudiziale, anche d'ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriamente della propria competenza e sennpreché la parte non sia decaduta dalla facoltà di riproporre la questione di competenza nel corso del processo. 7. Nella specie, il Giudice propende per la sua competenza territoriale e la parte non è affatto decaduta dalla facoltà di riproporre la questione territoriale (la qual cosa è stata adempiuta). Si è stabilito che rientra, in tal modo, nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di ri- messione, la pienezza della sua giurisdizione in punto di rigetto della eccezione o accoglimento di essa, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cas- sazione. Del resto, vale evidenziare che il Giudice, se si ritiene competente, deve procedere;
se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto com- petente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per com- petenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto. Non è possibile interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, rendendolo strumento ben diverso da quanto normativamente sta- bilito, così indeterminato e dispersivo, inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire. Nella specie, il Giudice di merito non prospetta preli- minarmente la impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti: 8 ordinanza motivata di rigetto dell'eccezione; proposizione del conflitto, qualora ravvisi la competenza del giudice che ha trasmesso il procedimento;
declinatoria, anche parziale, della competenza in favore di un terzo giudice. 8. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul nuovo istituto con alcune decisioni (oltre la citata n. 20612/2023, anche Sez. 1, 3 maggio 2023, dep. 23 maggio 2023, n. 22326, non massimata), da cui emergono le seguenti, condi- vise, osservazioni. Anzitutto, nel caso in cui si ritenga incompetente, il giudice di merito ha il dovere di pronunciare sentenza di incompetenza e trasmettere gli atti alla Procura presso il giudice ritenuto competente, salvo che questi sia proprio colui il quale aveva già trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare conflitto ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. Se, al contrario, ritiene di essere competente, l'organo giurisdizionale deve procedere ma può, nel contempo, rimettere la questione all'esame della Corte di cassazione soltanto, però, qualora ritenga che la prospettazione del foro alterna- tivo ratione loci prospettato dalla parte sia, quantunque non condivisa, fondata su "questioni di una certa serietà", al fine di evitare "potenziali usi strumentali dell'istituto". In quest'ottica, lungi dal costituire un automatismo collegato alla semplice proposizione della questione di incompetenza, è necessario che la deci- sione di rinvio del giudice sia "affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione", con la conseguenza che il giudice, "se sceglie di uti- lizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte". Dunque, l'unico giudice che ha titolo ad utilizzare lo strumento dell'art. 24- bis cod. proc. pen. è quello che, pur non ritenendosi incompetente, si rende conto che la diversa prospettazione operata dalle parti in punto di competenza territo- riale non è manifestamente infondata, al punto che potrebbe successivamente originare una pronuncia attributiva di competenza territoriale ad un giudice di- verso. Secondo l'orientamento interpretativo formatosi, in definitiva, qualora il giudice scelga di investire la Corte ai sensi dell'art. 24-bis senza prima avere: analizzato le questioni prospettate dalle parti;
tentato di comporle per raggiungere una decisione;
illustrato compiutamente il percorso interpretativo compiuto sulla questione di competenza, chiarendo le ragioni ché non hanno permesso di rag- giungere una decisione corretta, il rinvio pregiudiziale è da considerarsi, a tutti gli effetti, inammissibile. 9 9. Orbene, nel caso di specie si rileva come lo stesso tribunale di Parma, dopo aver premesso che la coimputata LI, all'esito dell'udienza preliminare tenutasi davanti al GUP/tribunale di Parma in data 19.10.2022 è stata assolta perché il fatto non costituisce reato, ha evidenziato come allo stato degli atti l'im- PU VA è giudicato dinanzi al medesimo tribunale nonostante che la po- sizione della coimputata, comportante il simultaneus processus per connessione, sia stata stralciata prima degli atti preliminari al dibattimento, osservando come, ex art. 491, cod. proc. pen., l'intervenuta assoluzione della LI costituirebbe un novum processuale potenzialmente rilevante, in quanto antecedente alla fase degli atti preliminari al dibattimento. Pur propendendo per la propria competenza territoriale, tuttavia, ha ri- messo pregiudizialmente ex art. 24-bis, cod. proc. pen. gli atti a questa Corte, senza provvedere a delibare le due questioni su cui ha chiesto al giudice di legit- timità di "prendere posizione", così in sostanza "delegando" alla Corte di cassa- zione il compito di risolvere la questione di competenza territoriale senza esami- narla, ma sottoponendola sic et simpliciter in termini dubitativi senza tuttavia, come invece sarebbe stato corretto, motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. 10. La richiesta di rinvio pregiudiziale dev'essere pertanto, dichiarata inam- missibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata ex art.24 bis c.p.p. dal Tribunale di Parma e dispone trasmettersi gli atti a tale tribunale. Così deciso, il 27 settembre 2023 tensore