TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5140
TAR
Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
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TAR
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Persistenza del titolo paesaggistico

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, secondo la normativa regionale applicabile all'epoca del rilascio, l'attività estrattiva legittimamente in esercizio poteva proseguire senza rinnovo del titolo paesaggistico, in assenza di mutamenti progettuali o normativi. Ha inoltre considerato inapplicabile la normativa più recente sull'obbligo di rinnovo del titolo paesaggistico.

  • Accolto
    Invalidità derivata del parere negativo

    Poiché il primo motivo di ricorso, relativo alla persistenza del titolo paesaggistico, è stato accolto, anche il parere negativo basato su tale presupposto risulta illegittimo.

  • Accolto
    Invalidità derivata dell'intimazione al recupero ambientale

    L'accoglimento del primo motivo di ricorso, che ha stabilito la persistenza del titolo paesaggistico, comporta l'accoglimento anche del motivo relativo all'illegittimità derivata dell'intimazione al recupero ambientale.

  • Accolto
    Invalidità derivata della precedente determinazione di chiusura negativa

    Poiché la determinazione finale impugnata è stata annullata per la persistenza del titolo paesaggistico, anche la precedente determinazione, basata sullo stesso presupposto errato, viene travolta.

  • Accolto
    Invalidità derivata del parere negativo

    Poiché il primo motivo di ricorso, relativo alla persistenza del titolo paesaggistico, è stato accolto, anche il parere negativo basato su tale presupposto risulta illegittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5140
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5140
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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