CASS
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2025, n. 33778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33778 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RD OR NE ER RADDUSA DEBORA TRIPICCIONE - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del Tribunale di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Di Renzo Giuseppe, in difesa di XXXXXXXXXXXXX, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame rigettava l’appello proposto da XXXX, avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La decisione si fondava sul fatto che le condizioni di salute del figlio e della moglie del ricorrente non erano tali da rendere applicabile il disposto dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., né vi erano elementi concreti per superare la doppia presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato un articolato motivo di impugnazione, per violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene la difesa che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le condizioni di salute del figlio e della moglie del ricorrente, non considerando che il primo è affetto da diabete mellito, patologia che richiede cure costanti praticabili esclusivamente in ambito ospedaliero;
la moglie del ricorrente, invece, è affetta da psoriasi con polientesite, necessitando cure settimanali che possono dar luogo a effetti collaterali nei giorni successivi all’assunzione della terapia. Ne consegue che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., norma che consente il mantenimento della custodia in carcere solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Più in generale, la motivazione resa dal Tribunale in ordine alla attualità delle esigenze cautelari non aveva tenuto conto del tempo trascorso rispetto alla commissione dei fatti (risalenti al 2021-2022), nonché dell’insussistente rischio di reiterazione di analoghe Penale Sent. Sez. 6 Num. 33778 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI ER PA Data Udienza: 30/09/2025 condotte delittuose, dovendosi ritenere che il ricorrente abbia reciso, anche per effetto del periodo di carcerazione sofferto, i legami con il sodalizio di appartenenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorso ripropone questioni in fatto già compiutamente esaminate e risolte dal Tribunale del riesame. La richiesta di sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari si fonda, essenzialmente, sulla presunta impossibilità della madre del figlio minore di 6 anni di prestare la dovuta assistenza, in considerazione delle patologie che affliggono entrambi tali soggetti. Il Tribunale del riesame si è fatto carico di esaminare le condizioni di salute e le esigenze di cura dei predetti, ritenendo che non vi siano elementi di gravità tale da giustificare l’applicazione della disciplina più favorevole prevista dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. Si tratta di una valutazione di merito, basata su dati obiettivi – quali in particolare il fatto che la madre del minore svolge regolare attività lavorativa come bracciante agricola, a riprova della sua piena capacità fisica – rispetto alla quale la difesa si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni in fatto. Sostanzialmente, si richiede al giudice di legittimità di procedere ad una inammissibile rivalutazione nel merito delle condizioni di salute dei prossimi congiunti del ricorrente, senza che siano individuati specifiche ragioni sulla cui base individuare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della decisione impugnata.
2.1. Una volta ritenuto che, correttamente, il Tribunale del riesame ha escluso l’applicabilità dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. che, per il mantenimento della misura, richiede la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, permane la piena valenza della doppia presunzione prevista dal comma 3 della citata norma, applicabile in considerazione del fatto che il ricorrente è sottoposto a procedimento penale in relazione all’art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le considerazioni svolte in merito al tempo trascorso dall’applicazione della misura e dai fatti per i quali si procede (intervenuti nel 2021-2022) si traducono in una mera riproposizione di questione in fatto, prive di elementi di novità e, soprattutto, fondati sulla mera prospettazione di un affievolimento del pericolo di reiterazione che, tuttavia, non si fonda su alcun dato ritenuto dai giudici di merito obiettivamente valutabile.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PA DI ER PIERLUIGI DI STEFANO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 2 196/03 E SS.MM. 3
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Di Renzo Giuseppe, in difesa di XXXXXXXXXXXXX, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame rigettava l’appello proposto da XXXX, avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La decisione si fondava sul fatto che le condizioni di salute del figlio e della moglie del ricorrente non erano tali da rendere applicabile il disposto dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., né vi erano elementi concreti per superare la doppia presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato un articolato motivo di impugnazione, per violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene la difesa che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le condizioni di salute del figlio e della moglie del ricorrente, non considerando che il primo è affetto da diabete mellito, patologia che richiede cure costanti praticabili esclusivamente in ambito ospedaliero;
la moglie del ricorrente, invece, è affetta da psoriasi con polientesite, necessitando cure settimanali che possono dar luogo a effetti collaterali nei giorni successivi all’assunzione della terapia. Ne consegue che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., norma che consente il mantenimento della custodia in carcere solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Più in generale, la motivazione resa dal Tribunale in ordine alla attualità delle esigenze cautelari non aveva tenuto conto del tempo trascorso rispetto alla commissione dei fatti (risalenti al 2021-2022), nonché dell’insussistente rischio di reiterazione di analoghe Penale Sent. Sez. 6 Num. 33778 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI ER PA Data Udienza: 30/09/2025 condotte delittuose, dovendosi ritenere che il ricorrente abbia reciso, anche per effetto del periodo di carcerazione sofferto, i legami con il sodalizio di appartenenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorso ripropone questioni in fatto già compiutamente esaminate e risolte dal Tribunale del riesame. La richiesta di sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari si fonda, essenzialmente, sulla presunta impossibilità della madre del figlio minore di 6 anni di prestare la dovuta assistenza, in considerazione delle patologie che affliggono entrambi tali soggetti. Il Tribunale del riesame si è fatto carico di esaminare le condizioni di salute e le esigenze di cura dei predetti, ritenendo che non vi siano elementi di gravità tale da giustificare l’applicazione della disciplina più favorevole prevista dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. Si tratta di una valutazione di merito, basata su dati obiettivi – quali in particolare il fatto che la madre del minore svolge regolare attività lavorativa come bracciante agricola, a riprova della sua piena capacità fisica – rispetto alla quale la difesa si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni in fatto. Sostanzialmente, si richiede al giudice di legittimità di procedere ad una inammissibile rivalutazione nel merito delle condizioni di salute dei prossimi congiunti del ricorrente, senza che siano individuati specifiche ragioni sulla cui base individuare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della decisione impugnata.
2.1. Una volta ritenuto che, correttamente, il Tribunale del riesame ha escluso l’applicabilità dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. che, per il mantenimento della misura, richiede la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, permane la piena valenza della doppia presunzione prevista dal comma 3 della citata norma, applicabile in considerazione del fatto che il ricorrente è sottoposto a procedimento penale in relazione all’art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le considerazioni svolte in merito al tempo trascorso dall’applicazione della misura e dai fatti per i quali si procede (intervenuti nel 2021-2022) si traducono in una mera riproposizione di questione in fatto, prive di elementi di novità e, soprattutto, fondati sulla mera prospettazione di un affievolimento del pericolo di reiterazione che, tuttavia, non si fonda su alcun dato ritenuto dai giudici di merito obiettivamente valutabile.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PA DI ER PIERLUIGI DI STEFANO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 2 196/03 E SS.MM. 3