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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/11/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico
AN AR ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta 2858 /2023 avente ad oggetto: giudizio ex art. 616 c.p.c.
Promossa da: rapp.to e difeso dall'avv. Elio Simone presso il cui studio Parte_1 elett.te domicilia in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 9 in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente-
Contro
: rapp.ta e difesa dall'avv. Pasqualina Di Controparte_1
Donna presso il cui studio elett.te domicilia in Torre del Greco alla via Nazionale n. 163 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- opposto –
Nonché: in p.l.r.p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Azzano con il quale elett.te domicilia presso CP_2
l'Avvocatura in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 in virtù di procura generale alle liti in CP_2 atti
- opposto –
Conclusioni ( come da verbale di udienza del 16.10.2025), per parte opponente: “
1. accertare la nullità dell'espropriazione presso terzi;
2.dichiarare inefficace l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi
n°07120223300000173007; 3.dichiarare per l'effetto non fondato il diritto della convenuta Controparte_3 di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per ottenere il pagamento di tutti i crediti
[...] vantati e contenuti dalle cartelle impugnate per euro 9.765,21, e riportati nelle intimazioni sottese al pignoramento;
con conseguente ordine alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute, sia per l' che per per CP_2 CP_4 euro 9.765,21; 4. condannare, ex art. 96 c.p.c., l' al risarcimento dei danni da Controparte_1
1 responsabilità aggravata in favore del ricorrente per la complessiva somma equitativamente determinata in €
15.000,00. 5. condannare, essa convenuta al risarcimento dei danni: a) patrimoniali nella misura di €. 9.765,21 o quantificati in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; b) non patrimoniali nella misura di €. 10.000,00 derivati all'attore dallo stress psico-fisico e dai danni all'immagine dovuto dall'illegittimo pignoramento;
6. condannare il convenuto al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio;
maturati, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.06.2023, introduceva il giudizio di Parte_1 merito, ex art. 616 c.p.c., nei confronti degli Enti in epigrafe ed all'esito dell'ordinanza resa dal
Giudice dell'Esecuzione nel giudizio di pignoramento presso terzi, n. R.G.E. 3189/2022 ad istanza di sospeso, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., con ordinanza Controparte_1 resa in data 30.04.2023.
Il riassumente domandava di accertare la nullità dell'espropriazione presso terzi e di dichiarare l'insussistenza del diritto dell di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata per il preteso credito di € 9.765,21; - di ordinare la restituzione delle somme illegittimamente trattenute di pari importo sia da parte dell' che dell' - di CP_2 CP_4 condannare l ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Controparte_1 responsabilità aggravata per € 15.000,00 oltre il danno non patrimoniale per ulteriori € 10.000 per stress psico-fisico e danni all'immagine; condannarsi le parti resistenti alle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Tanto, sulla premessa: - della illegittimità del pignoramento presso terzi intrapreso dal creditore opposto, in mancanza di prova della notifica delle intimazioni di pagamento poste alla base del pignoramento opposto nonchè dell'annullamento delle cartelle di pagamento nn.
07120110232386826000, n. 07120130033223143000, n. 07120110105876704000, n.
07120120111857690000 con sentenze passate in giudicato e della intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle ulteriori cartelle esattoriali;
- della illegittima persistente trattenuta anche a seguito del provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione, delle somme vincolate dal terzo, in favore della procedura esecutiva. si costituiva nel giudizio, con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 1.11.2023, ed eccepiva: - la cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle annullate giudizialmente (n. 07120110232386826000, n.
07120130033223143000, n. 07120110105876704000, n. 07120120111857690000); - la richiesta di definizione agevolata "rottamazione quater" presentata dal ricorrente il 06.04.2023 (prot. W-
2023040604689011) per le residue sette cartelle esattoriali;
- la carenza di interesse ad agire per acquiescenza del debito mediante adesione alla rottamazione quarter;
- la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali nn. 07120020069902647000; 07120110142652641000;
2 07120110218555706000; 07120120119406967000; 07120130112787471000;
07120140073453209000; 07120180053520506000; - l'interruzione della prescrizione in virtù della notifica dell'intimazione n. 07120159105486931000 in data 9/11/2015 a mani proprie.
Il terzo si costituiva in giudizio precisando di aver ottemperato agli obblighi di legge come CP_2 custode e di aver trattenuto la somma pignorata di € 9.765,21 dalla pensione del in Parte_1 esecuzione del pignoramento, versando su istanza dell'esecutato l'importo residuo disponibile per il medesimo di € 30.277,38 giusto estratto conto dell'8.08.2022; pertanto, concludeva per il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti.
Il procedimento è pervenuto per l'udienza del 16.12.2024, alla cognizione della scrivente, in virtù di decreto del Presidente di sezione in data 4.06.2024 di assegnazione in sostituzione del Giudice dott. De Biase ed in dipendenza della competenza tabellare sul giudizio di opposizione all'esecuzione, non vertendosi in materia di opposizione agli atti.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 16.10.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
In apertura di motivazione, va precisato che il presente giudizio costituisce la cognizione piena del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto nel procedimento esecutivo sospeso dalla scrivente Giudice con ordinanza resa in data 30.04.2023 ed a seguito della fase camerale ex art. 185 disp. att. c.p.c.. A tale riguardo, occorre evidenziare la natura meramente eventuale, del giudizio ex art. 616 c.p.c. in quanto la sua introduzione è rimessa alla parte che vi ha interesse con la conseguenza che il provvedimento del giudice dell'esecuzione che accorda o nega la sospensione ha attitudine a definire la vicenda davanti a sé, qualora non segua l'iscrizione a ruolo contenzioso della causa di opposizione o non segua nei termini perentori di cui all'art. 616 c.p.c.
Di fatti, a mente dell'espressa previsione posta dall'art. 624, terzo comma, c.p.c. nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza,
l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.
Chiaro è che la finalità della suddetta disposizione legislativa è proprio l'estinzione del giudizio esecutivo nell'ipotesi che all'esito di sospensione dell'esecuzione la parte, che ne abbia interesse, non provveda nel ristretto e perentorio termine suindicato all'introduzione del giudizio di merito.
Ancora, in via preliminare, l'opposizione esecutiva che ne occupa va qualificata opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c. secondo comma, avendo l'opponente dedotto fatti estintivi della pretesa esecutiva, ossia l'insussistenza dei titoli esecutivi, dedotti nell'azione esecutiva, e la prescrizione dei crediti.
3 Tale essendo l'inquadramento giuridico della fattispecie in esame, si procede alla disamina delle domande della parte opponente.
Con riferimento alle quattro cartelle esattoriali ( nn.: 07120110232386826000, n.
07120130033223143000, n. 07120110105876704000, n. 07120120111857690000) come già osservato, prima della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, erano intervenute le surrichiamate sentenze di annullamento con la conseguenza che alcuna azione esecutiva poteva essere intrapresa atteso che il titolo esecutivo deve essere sussistente al momento dell'avvio dell'azione esecutiva in applicazione del più generale principio “nulla executio sine titulo” che impone che il titolo esecutivo non solo debba preesistere all'esecuzione, ma che debba altresì permanere durante tutta la sua durata, come chiaramente sancito dall'art. 474 cpc che prevede
“l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”.
Con riferimento, invece, alle ulteriori sette cartelle esattoriali sussiste prova documentale della proposizione e dell'accoglimento, prima dell'introduzione del presente giudizio di merito avvenuta in data 2.06.2023, della richiesta dell'odierno opponente di definizione agevolata
(“rottamazione-quater”) ai sensi della Legge n. 197/2022.
Di conseguenza, va fatta applicazione dell' art. 1, comma 236, della Legge n. 197 del 2022, in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione- quater), che ha previsto una fattispecie di estinzione del processo che, peraltro, non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo invece ed ex lege che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione, in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell su numero, ammontare delle rate e relative CP_1 scadenze ( cfr. ex multis: Ordinanza Cassazione civile n. 24428/2024).
Per tutte le suesposte considerazioni va dichiarato l'estinzione del giudizio di esecuzione opposto che consegue sia all'insussistenza del titolo esecutivo limitatamente alle pretese creditorie riferite con le cartelle esattoriali giudizialmente annullate sia, con riferimento all'ulteriore pretesa creditoria, all'estinzione ex lege che opera ab esterno per effetto della proposizione e dell'accettazione della domanda di rottamazione quater;
circostanza che resta distinta e autonoma rispetto alla presentazione di una rinunzia nel giudizio essendo destinata a svolgere tale effetto processuale sui giudizi pendenti giacché la norma surrichiamata non richiede, a tal fine, il pagamento integrale quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio.
Passando alla disamina della domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed alle ulteriori istanze risarcitorie di parte attrice-opponente, osserva il Giudice che le stesse non meritano accoglimento sull'assorbente rilievo che la proposizione del presente giudizio di merito ha espletato l'effetto
4 conservativo della sospensione giudizialmente disposta e tanto quale derivato della disposizione codicistica contenuta al terzo comma dell'art. 624 c.p.c., secondo cui nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo
e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.
Ne consegue che, non essendosi estinto il giudizio esecutivo per effetto dell'introduzione del giudizio di merito, il terzo pignorato non era liberato dall'obbligo di custodia, in favore della procedura esecutiva, delle somme pignorate in quanto la sospensione dell'esecuzione non fa venir meno gli effetti del pignoramento, con la conseguenza che il procedimento esecutivo continua a pendere ed il terzo pignorato non può far altro che attendere l'esito della procedura di opposizione.
Giova, invero, chiarire che ai sensi dell'art. 626 c.p.c. “quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione” ne discende, pertanto, che gli effetti della sospensione disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. sono, per un verso, conservativi, non potendo venir meno gli atti già compiuti, per un altro, sostanzialmente
“anticipatori” nel limitato senso di impedire la progressione dell'azione esecutiva ( cfr. Cass civ.
Ordinanza n. 8998/2023).
Per tutti i suesposti motivi la domanda attorea va accolta limitatamente alla improcedibilità dell'esecuzione intrapresa sulla base delle quattro cartelle esattoriali giudizialmente annullate, alla data di notifica del pignoramento, e vanno rigettate le ulteriori domande.
Le ragioni della decisione evidenziano la reciproca soccombenza delle parti nelle rispettive pretese e legittimano, di conseguenza, la compensazione delle spese della presente fase del giudizio oppositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e nei limiti di cui in parte motiva
- dichiara l'estinzione del giudizio di esecuzione per espropriazione presso terzi n. RGE
3189/2022 Tribunale Torre Annunziata ed ordina lo svincolo delle somme pignorate
- compensa tra le parti le spese del giudizio
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data
10.11.2025
IL Giudice NI
5 AN AR
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