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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
VALEA PE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6401/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari - Piazza Mazzini 98055 Lipari ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004974000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004974000 IVA-ALTRO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004974000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004974000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004974000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7729/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14.07.2025 ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agenzia delle Entrate e
Comune di Lipari e depositato telematicamente in data 15.08.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata in data 16.05.2025 che si fondava su cartelle relative a TARI anni 2016 e 2017, IRAP e IRPEF anno 2014 e IVA anno 2016 per la somma di €.7.123,00.
La ricorrente rilevava che le cartelle presupposte non erano state esibite nè notificate e che le imposte si erano, conseguentemente, estinte per decadenza/prescrizione.
In data 3.10.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Messina che contestava i motivi di ricorso del quale chiedeva il rigetto sul presupposto che gli atti sottesi alla intimazione fossero stati regolarmente notificati, così come sarebbe stato provato dal concessionario del servizio di riscossione.
Quest'ultimo si costituiva in giudizio in data 15.10.2025 e depositava documenti relativi alla eseguita notifica degli atti presupposti al provvedimento oggetto del presente giudizio.
Con memoria datata 3.12.2025 il ricorrente eccepiva la inutilizzabilità dei documenti prodotti da DE ai sensi dell'art. 25 bis, comma 5 bis, d.lgs. 546/1992 e rilevava che le cartelle esattoriali in contestazione erano state oggetto di sentenza di annullamento n. 1722/2024. Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
DE, con memoria del 9.12.2025, contestava la eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti e depositava la attestazione di conformità agli originali dei medesimi. Contestava anche quanto riferito circa il giudicato che avrebbe comportato l'annullamento delle cartelle in oggetto.
Il procuratore di parte istante contestava la regolarità dell'ultima produzione di parte convenuta perché tardiva e insisteva in atti.
La Corte, all'esito, decideva come da parte dispositiva regolarmente pubblicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve rilevarsi, anche per il carattere eventualmente assorbente della eccezione da ultimo proposta dalla difesa della Natoli circa la tempestività o meno della produzione della attestazione di conformità proveniente da Agenzia delle Entrate - Riscossione, che la parte convenuta, con la memoria depositata in data 9.12.2025 in risposta a quella di parte ricorrente del 3.12.2025, ha controdedotto alla eccezione che la difesa della ricorrente aveva formulato e si è limitata ad allegare la attestazione di conformità dei documenti che già facevano parte del thema probandum del giudizio senza che possa ritenersi che si sia in presenza di una produzione in senso tecnico che sarebbe stata preclusa per il mancato rispetto del termine di gg. 20 liberi prima dell'udienza di trattazione. La eccezione era stata, infatti, sollevata per la prima volta con la memoria del 3.12.2025 e la memoria del 9.12.2025 costituisce la sede della prima difesa sul punto per la parte convenuta.
Non senza rilevare che, comunque, la questione deve ritenersi non rilevante ai fini del decidere dal momento che il Collegio aderisce a quel filone interpretativo che ritiene che la attestazione non rilevi ai ai fini della inutilizzabilità dei documenti allegati.
Sul punto deve rilevarsi che l'art. 25 bis, c. 5 bis, d.lgs. 546/1992 introdotto dal d.lgs. 220/2023 disciplina la utilizzabilità delle copie informatiche di documenti cartacei nel processo tributario telematico, sancendo che il giudice “non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”. La questione è stata oggetto di un intervento correttivo governativo del 13.03.2025 al fine di armonizzare la novità legislativa con la realtà dei fatti per il fatto che i difensori nella maggioranza dei casi ricevono semplici copie cartacee senza avere accesso al documento originale per cui è stato precisato che “l'attestazione riguarda la conformità tra la copia informatica e il documento cartaceo effettivamente detenuto dal difensore indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia o no un originale” e non riguarda, invece, come sembrava inizialmente, qualsiasi documento cartaceo digitalizzato.
Orbene, in un quadro interpretativo nel quale non si registra ancora una elaborazione nomofilattica della
Suprema Corte di Cassazione sul punto, si rileva che tale previsione legislativa, secondo una non implausibile lettura dottrinale, andrebbe letta congiuntamente alla disposizione contenuta nel medesimo comma 5 bis, secondo cui “gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi”. Una esegesi congiunta dei due periodi contenuti nel medesimo comma induce a ritenere che l'obbligo di attestazione valga limitatamente ai documenti originariamente prodotti al fascicolo “su supporto cartaceo”, prima dell'introduzione del processo tributario telematico, con la conseguenza che il difensore che intenda avvalersene è tenuto a versare al fascicolo telematico una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità. In ogni caso, la norma, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 81/2025 correttivo sopra citato, presuppone pur sempre che il difensore detenga, se non l'originale dell'atto, quanto meno un documento analogico. Valgono, pertanto, le regole generali contemplate dal CAD, secondo cui “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. (art. 22, c. 3, CAD). Tale disconoscimento, peraltro, non può essere generico ma deve essere specifico e argomentato “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale" (Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 ; “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.
C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).” (Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019)].
Dai lavori preparatori non emerge, del resto, alcuna volontà del legislatore della riforma del processo tributario di appesantire gli adempimenti formali correlati al deposito telematico, sì da renderli più gravosi rispetto alla disciplina generale del CAD, trattandosi viceversa di una riforma informata ad esigenze di semplificazione e di facilitazione dell'accesso alla giustizia.
Ciò posto, deve procedersi all'esame della documentazione allegata da DE e, precisamente, dei documenti prodotti che attestano quanto segue: a) la cartella n. 3370 IRAP e IRPEF anno 2014 e TARI anno 2016 risulta essere stata notificata in data 30.11.2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante messo notificatore con avviso che la destinataria ha ritirato all'Ufficio Postale;
b) la cartella n. 20470 TARI 2017 è stata notificata in data 23.09.2019 con raccomandata notificata per compiuta giacenza;
c) la cartella 8080
IVA anno 2016 è stata notificata il 16.03.2020 con raccomandata notificata per compiuta giacenza;
d) inoltre sono stati notificati alla Ricorrente_1 due avvisi di intimazione tra i quali il n. 9837760 notificato in data 4.10.2023 che è relativo a tutte le cartelle in esame e non opposto.
Parte ricorrente con la memoria illustrativa del 3.12.2025 ha eccepito che le cartelle di cui si discute sarebbero state annullate con sentenza n. 1722/2024. Orbene, dall'esame degli atti risulta che la citata sentenza ha avuto ad oggetto solo l'intimazione n. 7760 notificata il 4.10.2023 per la mancata costituzione di DE che non ha provato la notifica dell'atto. Le cartelle presupposte, invece, non sono state travolte e la loro regolare notifica dimostrata in atti non risulta intaccata.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento e, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico della istante nella misura indicata in parte dispositiva che tiene conto del diverso ruolo assunto dalle parti convenute costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in €.1.500,00 oltre accessori come per legge in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione e in €.350,00 oltre accessori come per legge in favore di Agenzia delle Entrate. Così deciso in Messina,lì 16.12.2025 Il Presidente
LÒ AL
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
VALEA PE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6401/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari - Piazza Mazzini 98055 Lipari ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004974000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004974000 IVA-ALTRO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004974000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004974000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004974000 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7729/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14.07.2025 ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agenzia delle Entrate e
Comune di Lipari e depositato telematicamente in data 15.08.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata in data 16.05.2025 che si fondava su cartelle relative a TARI anni 2016 e 2017, IRAP e IRPEF anno 2014 e IVA anno 2016 per la somma di €.7.123,00.
La ricorrente rilevava che le cartelle presupposte non erano state esibite nè notificate e che le imposte si erano, conseguentemente, estinte per decadenza/prescrizione.
In data 3.10.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Messina che contestava i motivi di ricorso del quale chiedeva il rigetto sul presupposto che gli atti sottesi alla intimazione fossero stati regolarmente notificati, così come sarebbe stato provato dal concessionario del servizio di riscossione.
Quest'ultimo si costituiva in giudizio in data 15.10.2025 e depositava documenti relativi alla eseguita notifica degli atti presupposti al provvedimento oggetto del presente giudizio.
Con memoria datata 3.12.2025 il ricorrente eccepiva la inutilizzabilità dei documenti prodotti da DE ai sensi dell'art. 25 bis, comma 5 bis, d.lgs. 546/1992 e rilevava che le cartelle esattoriali in contestazione erano state oggetto di sentenza di annullamento n. 1722/2024. Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
DE, con memoria del 9.12.2025, contestava la eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti e depositava la attestazione di conformità agli originali dei medesimi. Contestava anche quanto riferito circa il giudicato che avrebbe comportato l'annullamento delle cartelle in oggetto.
Il procuratore di parte istante contestava la regolarità dell'ultima produzione di parte convenuta perché tardiva e insisteva in atti.
La Corte, all'esito, decideva come da parte dispositiva regolarmente pubblicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve rilevarsi, anche per il carattere eventualmente assorbente della eccezione da ultimo proposta dalla difesa della Natoli circa la tempestività o meno della produzione della attestazione di conformità proveniente da Agenzia delle Entrate - Riscossione, che la parte convenuta, con la memoria depositata in data 9.12.2025 in risposta a quella di parte ricorrente del 3.12.2025, ha controdedotto alla eccezione che la difesa della ricorrente aveva formulato e si è limitata ad allegare la attestazione di conformità dei documenti che già facevano parte del thema probandum del giudizio senza che possa ritenersi che si sia in presenza di una produzione in senso tecnico che sarebbe stata preclusa per il mancato rispetto del termine di gg. 20 liberi prima dell'udienza di trattazione. La eccezione era stata, infatti, sollevata per la prima volta con la memoria del 3.12.2025 e la memoria del 9.12.2025 costituisce la sede della prima difesa sul punto per la parte convenuta.
Non senza rilevare che, comunque, la questione deve ritenersi non rilevante ai fini del decidere dal momento che il Collegio aderisce a quel filone interpretativo che ritiene che la attestazione non rilevi ai ai fini della inutilizzabilità dei documenti allegati.
Sul punto deve rilevarsi che l'art. 25 bis, c. 5 bis, d.lgs. 546/1992 introdotto dal d.lgs. 220/2023 disciplina la utilizzabilità delle copie informatiche di documenti cartacei nel processo tributario telematico, sancendo che il giudice “non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”. La questione è stata oggetto di un intervento correttivo governativo del 13.03.2025 al fine di armonizzare la novità legislativa con la realtà dei fatti per il fatto che i difensori nella maggioranza dei casi ricevono semplici copie cartacee senza avere accesso al documento originale per cui è stato precisato che “l'attestazione riguarda la conformità tra la copia informatica e il documento cartaceo effettivamente detenuto dal difensore indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia o no un originale” e non riguarda, invece, come sembrava inizialmente, qualsiasi documento cartaceo digitalizzato.
Orbene, in un quadro interpretativo nel quale non si registra ancora una elaborazione nomofilattica della
Suprema Corte di Cassazione sul punto, si rileva che tale previsione legislativa, secondo una non implausibile lettura dottrinale, andrebbe letta congiuntamente alla disposizione contenuta nel medesimo comma 5 bis, secondo cui “gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi”. Una esegesi congiunta dei due periodi contenuti nel medesimo comma induce a ritenere che l'obbligo di attestazione valga limitatamente ai documenti originariamente prodotti al fascicolo “su supporto cartaceo”, prima dell'introduzione del processo tributario telematico, con la conseguenza che il difensore che intenda avvalersene è tenuto a versare al fascicolo telematico una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità. In ogni caso, la norma, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 81/2025 correttivo sopra citato, presuppone pur sempre che il difensore detenga, se non l'originale dell'atto, quanto meno un documento analogico. Valgono, pertanto, le regole generali contemplate dal CAD, secondo cui “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. (art. 22, c. 3, CAD). Tale disconoscimento, peraltro, non può essere generico ma deve essere specifico e argomentato “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale" (Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 ; “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.
C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).” (Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019)].
Dai lavori preparatori non emerge, del resto, alcuna volontà del legislatore della riforma del processo tributario di appesantire gli adempimenti formali correlati al deposito telematico, sì da renderli più gravosi rispetto alla disciplina generale del CAD, trattandosi viceversa di una riforma informata ad esigenze di semplificazione e di facilitazione dell'accesso alla giustizia.
Ciò posto, deve procedersi all'esame della documentazione allegata da DE e, precisamente, dei documenti prodotti che attestano quanto segue: a) la cartella n. 3370 IRAP e IRPEF anno 2014 e TARI anno 2016 risulta essere stata notificata in data 30.11.2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante messo notificatore con avviso che la destinataria ha ritirato all'Ufficio Postale;
b) la cartella n. 20470 TARI 2017 è stata notificata in data 23.09.2019 con raccomandata notificata per compiuta giacenza;
c) la cartella 8080
IVA anno 2016 è stata notificata il 16.03.2020 con raccomandata notificata per compiuta giacenza;
d) inoltre sono stati notificati alla Ricorrente_1 due avvisi di intimazione tra i quali il n. 9837760 notificato in data 4.10.2023 che è relativo a tutte le cartelle in esame e non opposto.
Parte ricorrente con la memoria illustrativa del 3.12.2025 ha eccepito che le cartelle di cui si discute sarebbero state annullate con sentenza n. 1722/2024. Orbene, dall'esame degli atti risulta che la citata sentenza ha avuto ad oggetto solo l'intimazione n. 7760 notificata il 4.10.2023 per la mancata costituzione di DE che non ha provato la notifica dell'atto. Le cartelle presupposte, invece, non sono state travolte e la loro regolare notifica dimostrata in atti non risulta intaccata.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento e, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico della istante nella misura indicata in parte dispositiva che tiene conto del diverso ruolo assunto dalle parti convenute costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in €.1.500,00 oltre accessori come per legge in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione e in €.350,00 oltre accessori come per legge in favore di Agenzia delle Entrate. Così deciso in Messina,lì 16.12.2025 Il Presidente
LÒ AL