Art. 2.
Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 8 novembre 1956, n. 1325 , debbono essere prodotte al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Sono considerate valide le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 8 novembre 1956, n. 1325 , debbono essere prodotte al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Sono considerate valide le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.