CASS
Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 10611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10611 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1990/2020 R.G. proposto da: TA GLORIA, rappresentata e difesa dall'avvocato AFFINITO CARLO;
-ricorrente- contro TA LAUNARO ANTONELLA, TA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO ALESSANDRIA DEL CARRETTO 18, presso lo studio dell’avvocato PASQUALINI FABIO che li rappresenta e difende;
-controricorrenti- COMUNE DI FRASCATI, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBESANO CATERINA e GRAZIANI MASSIMILIANO;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 10611 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 21/04/2026 2 di 6 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA, sezione usi civici, n. 5003/2019, depositata il 19/07/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2025 dal Consigliere AR SS EI. Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale SO LE, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. Sentito il difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso del 6 febbraio 2017 RI ST ha convenuto innanzi al Commissario per gli usi civici del Lazio il Comune di SC, NE ST RO e GI ST, chiedendo di accertare la nullità della compravendita intervenuta il 24 novembre 2004 tra il Comune, quale venditore, e gli altri due convenuti, quali acquirenti, e avente ad oggetto un terreno sito in Roma, in quanto posto in essere in violazione dell’art. 9 della legge n. 1766/1927 e dell’art. 102 c.p.c., e conseguentemente dichiarare senza effetto il trasferimento di proprietà in capo agli acquirenti e dichiarare la proprietà dei terreni in capo al Comune di SC. Con sentenza 2 ottobre 2017, n. 75, il Commissario per gli usi civici dichiarava il ricorso inammissibile, affermando che la questione posta dal ricorso è coperta da giudicato, considerato il provvedimento n. 331/2006 con cui il medesimo Commissario, in relazione ai terreni oggetto del processo, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, attesa la conciliazione intervenuta tra le parti. I convenuti GI ST e NE ST RO avevano promosso due distinti giudizi davanti al Commissario, aventi ad oggetto il riconoscimento della natura privata del terreno;
in pendenza di tali giudizi, era stato promosso dal Commissario un esperimento di conciliazione ai sensi dell’art. 29 della legge n. 1766/1927 al quale hanno aderito le parti, che hanno poi sottoscritto, il 19 luglio 2004, una conciliazione omologata dal 3 di 6 Commissario il 22 settembre 2004 dalla quale risulta che “il terreno fosse divenuto allodiale”; i ST hanno poi acquistato il terreno oggetto del contenzioso dal Comune di SC e, con provvedimento del 5 aprile 2006, il Commissario ha dichiarato cessata la materia del contendere. 2. La sentenza n. 75/2017 è stata impugnata da RI ST. La Corte d’appello di Roma, sezione usi civici, con la sentenza n. 5003/2019 ha rigettato l’impugnazione. La Corte d’appello ha osservato come non sia contestato che originariamente il lotto fosse gravato di uso civico e che per effetto della conciliazione il lotto medesimo sia divenuto allodiale;
la circostanza che alla conciliazione non abbia preso parte RI ST, portatrice di un proprio interesse confliggente con l’uso civico, non rileva ad avviso della Corte d’appello in ordine alla perdita della qualità demaniale del bene, anche se tale perdita è l’effetto di una conciliazione non raggiunta nei confronti di tutti i controinteressati all’uso civico. Il fatto poi che il primo processo sia stato chiuso con declaratoria di cessazione della materia del contendere non rileva – ha precisato la Corte d’appello – in quanto vanno considerati i presupposti anche di carattere sostanziale che hanno determinato il provvedimento, ossia nel caso in esame la conciliazione che ha comportato il venire meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. La Corte ha quindi concluso che RI ST fa valere diritti relativamente a un bene ormai non più demaniale, chiedendo che ne sia riaccertata la natura demaniale, così che la sua domanda non può che essere respinta. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione RI ST. Resistono con distinti atti di controricorso da un lato il Comune di SC, che anzitutto eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse, e dall’altro lato NE ST RO e GI ST. 4 di 6 Memorie sono state depositate sia dalla ricorrente che dal controricorrente Comune di SC e dai controricorrenti NE ST RO e GI ST, prima della camera di consiglio cui è stata inizialmente assegnata la causa e prima della pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente collegati. 1) Il primo motivo contesta violazione dell’art. 9 della legge n. 1766/1927, che ha convertito il regio decreto n. 751/1924: la disposizione invocata legittima a proporre azione di accertamento e liquidazione degli usi civici gli occupanti delle terre, purché vi abbiano apportato sostanziali e permanenti migliorie, la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni e l’occupazione duri almeno da dieci anni;
nel caso in esame NE ST RO e GI ST non erano in possesso dei predetti requisiti, in quanto non avevano apportato alcuna miglioria che invece era stata apportata dal padre e dalla madre della ricorrente e, per quanto concerne NE ST RO, era insussistente anche il requisito dell’occupazione ultradecennale. 2) Il secondo motivo contesta violazione dell’art. 102 c.p.c.: al momento dell’instaurazione del primo processo, i genitori della ricorrente erano contraddittori necessari, in quanto occupanti i terreni gravati da usi civici per i quali veniva richiesta la liquidazione, come emergeva dalla documentazione in possesso del Comune di SC, che aveva ricevuto le domande di concessione in sanatoria dei fabbricati costruiti abusivamente avanzate dai genitori della ricorrente. I motivi non possono essere accolti. Il Commissario per gli usi civici e la Corte d’appello di Roma hanno ritenuto inammissibile il ricorso proposto da RI ST, volto a porre in essere la nullità dell’atto di compravendita intervenuto tra i fratelli NE e 5 di 6 GI ST e il Comune di SC, in quanto i terreni in oggetto devono ritenersi allodiali alla luce della conciliazione raggiunta tra le parti e omologata dal Commissario, con cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda dai medesimi fratelli proposta di riconoscimento della natura privata dei terreni. La declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso di RI ST è corretta, anche se va confermata sulla base di un diverso iter argomentativo. Prima ancora di interrogarsi sull’efficacia della conciliazione omologata dal Commissario per gli usi civici, conciliazione sulla cui base è stato concluso il contratto di compravendita dei terreni, nei confronti di soggetti che sono rimasti estranei al processo nel quale è stata raggiunta la conciliazione, è necessario verificare l’interesse di RI ST alla proposizione della domanda. RI ST contesta infatti la legittimazione dei fratelli a proporre la domanda di accertamento della natura privata dei terreni, in quanto i medesimi erano privi dei requisiti per proporre l’azione, non avendo occupato i terreni da almeno dieci anni e non avendo apportato migliorie, che erano invece state apportate dal padre e dalla madre della ricorrente. La ricorrente, però, a sua volta si trova nella medesima situazione vantata dai fratelli, essendo appunto l’occupazione e le migliorie, secondo la sua stessa allegazione, stati posti in essere da altri soggetti. La ricorrente, quindi, non è portatrice di un interesse alla proposizione della domanda, interesse necessario ai fini dell’esercizio dell’azione ai sensi dell’art. 100 c.p.c. e che sussiste quando, senza il processo e l’esercizio della giurisdizione, chi agisce soffrirebbe il pregiudizio di una propria situazione giuridica protetta e al quale è subordinato pure l’esercizio dell’azione di nullità prevista dall’art. 1421 c.c. La ricorrente fa valere una domanda volta in sostanza a porre nel nulla il processo intercorso tra i fratelli 6 di 6 e il Comune di SC, nel corso del quale è stata conclusa la conciliazione omologata dal Commissario, che ha portato alla stipulazione della compravendita dei terreni di cui chiede di accertare la nullità. Ella, però, non può essere ritenuta soggetto pregiudicato dal processo che si è svolto tra altre parti, non vantando un diritto che poteva essere inciso dal processo svoltosi tra i fratelli e il Comune di SC, con la conseguenza che era mancante del necessario interesse a proporre la domanda, non potendo l’azione essere fatta valere sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge (al riguardo si vedano, ex multis, Cass. n. 12733/2024, Cass. n. 27151/2009, Cass. n. 4372/2003 e Cass. n. 338/2001). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti NE e GI ST, che liquida in euro 8.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore del controricorrente Comune di SC, che liquida in euro 8.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 1° luglio 2025. L’Estensore La Presidente AR SS EI LE LA
-ricorrente- contro TA LAUNARO ANTONELLA, TA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO ALESSANDRIA DEL CARRETTO 18, presso lo studio dell’avvocato PASQUALINI FABIO che li rappresenta e difende;
-controricorrenti- COMUNE DI FRASCATI, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBESANO CATERINA e GRAZIANI MASSIMILIANO;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 10611 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 21/04/2026 2 di 6 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA, sezione usi civici, n. 5003/2019, depositata il 19/07/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2025 dal Consigliere AR SS EI. Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale SO LE, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. Sentito il difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso del 6 febbraio 2017 RI ST ha convenuto innanzi al Commissario per gli usi civici del Lazio il Comune di SC, NE ST RO e GI ST, chiedendo di accertare la nullità della compravendita intervenuta il 24 novembre 2004 tra il Comune, quale venditore, e gli altri due convenuti, quali acquirenti, e avente ad oggetto un terreno sito in Roma, in quanto posto in essere in violazione dell’art. 9 della legge n. 1766/1927 e dell’art. 102 c.p.c., e conseguentemente dichiarare senza effetto il trasferimento di proprietà in capo agli acquirenti e dichiarare la proprietà dei terreni in capo al Comune di SC. Con sentenza 2 ottobre 2017, n. 75, il Commissario per gli usi civici dichiarava il ricorso inammissibile, affermando che la questione posta dal ricorso è coperta da giudicato, considerato il provvedimento n. 331/2006 con cui il medesimo Commissario, in relazione ai terreni oggetto del processo, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, attesa la conciliazione intervenuta tra le parti. I convenuti GI ST e NE ST RO avevano promosso due distinti giudizi davanti al Commissario, aventi ad oggetto il riconoscimento della natura privata del terreno;
in pendenza di tali giudizi, era stato promosso dal Commissario un esperimento di conciliazione ai sensi dell’art. 29 della legge n. 1766/1927 al quale hanno aderito le parti, che hanno poi sottoscritto, il 19 luglio 2004, una conciliazione omologata dal 3 di 6 Commissario il 22 settembre 2004 dalla quale risulta che “il terreno fosse divenuto allodiale”; i ST hanno poi acquistato il terreno oggetto del contenzioso dal Comune di SC e, con provvedimento del 5 aprile 2006, il Commissario ha dichiarato cessata la materia del contendere. 2. La sentenza n. 75/2017 è stata impugnata da RI ST. La Corte d’appello di Roma, sezione usi civici, con la sentenza n. 5003/2019 ha rigettato l’impugnazione. La Corte d’appello ha osservato come non sia contestato che originariamente il lotto fosse gravato di uso civico e che per effetto della conciliazione il lotto medesimo sia divenuto allodiale;
la circostanza che alla conciliazione non abbia preso parte RI ST, portatrice di un proprio interesse confliggente con l’uso civico, non rileva ad avviso della Corte d’appello in ordine alla perdita della qualità demaniale del bene, anche se tale perdita è l’effetto di una conciliazione non raggiunta nei confronti di tutti i controinteressati all’uso civico. Il fatto poi che il primo processo sia stato chiuso con declaratoria di cessazione della materia del contendere non rileva – ha precisato la Corte d’appello – in quanto vanno considerati i presupposti anche di carattere sostanziale che hanno determinato il provvedimento, ossia nel caso in esame la conciliazione che ha comportato il venire meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. La Corte ha quindi concluso che RI ST fa valere diritti relativamente a un bene ormai non più demaniale, chiedendo che ne sia riaccertata la natura demaniale, così che la sua domanda non può che essere respinta. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione RI ST. Resistono con distinti atti di controricorso da un lato il Comune di SC, che anzitutto eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse, e dall’altro lato NE ST RO e GI ST. 4 di 6 Memorie sono state depositate sia dalla ricorrente che dal controricorrente Comune di SC e dai controricorrenti NE ST RO e GI ST, prima della camera di consiglio cui è stata inizialmente assegnata la causa e prima della pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente collegati. 1) Il primo motivo contesta violazione dell’art. 9 della legge n. 1766/1927, che ha convertito il regio decreto n. 751/1924: la disposizione invocata legittima a proporre azione di accertamento e liquidazione degli usi civici gli occupanti delle terre, purché vi abbiano apportato sostanziali e permanenti migliorie, la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni e l’occupazione duri almeno da dieci anni;
nel caso in esame NE ST RO e GI ST non erano in possesso dei predetti requisiti, in quanto non avevano apportato alcuna miglioria che invece era stata apportata dal padre e dalla madre della ricorrente e, per quanto concerne NE ST RO, era insussistente anche il requisito dell’occupazione ultradecennale. 2) Il secondo motivo contesta violazione dell’art. 102 c.p.c.: al momento dell’instaurazione del primo processo, i genitori della ricorrente erano contraddittori necessari, in quanto occupanti i terreni gravati da usi civici per i quali veniva richiesta la liquidazione, come emergeva dalla documentazione in possesso del Comune di SC, che aveva ricevuto le domande di concessione in sanatoria dei fabbricati costruiti abusivamente avanzate dai genitori della ricorrente. I motivi non possono essere accolti. Il Commissario per gli usi civici e la Corte d’appello di Roma hanno ritenuto inammissibile il ricorso proposto da RI ST, volto a porre in essere la nullità dell’atto di compravendita intervenuto tra i fratelli NE e 5 di 6 GI ST e il Comune di SC, in quanto i terreni in oggetto devono ritenersi allodiali alla luce della conciliazione raggiunta tra le parti e omologata dal Commissario, con cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda dai medesimi fratelli proposta di riconoscimento della natura privata dei terreni. La declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso di RI ST è corretta, anche se va confermata sulla base di un diverso iter argomentativo. Prima ancora di interrogarsi sull’efficacia della conciliazione omologata dal Commissario per gli usi civici, conciliazione sulla cui base è stato concluso il contratto di compravendita dei terreni, nei confronti di soggetti che sono rimasti estranei al processo nel quale è stata raggiunta la conciliazione, è necessario verificare l’interesse di RI ST alla proposizione della domanda. RI ST contesta infatti la legittimazione dei fratelli a proporre la domanda di accertamento della natura privata dei terreni, in quanto i medesimi erano privi dei requisiti per proporre l’azione, non avendo occupato i terreni da almeno dieci anni e non avendo apportato migliorie, che erano invece state apportate dal padre e dalla madre della ricorrente. La ricorrente, però, a sua volta si trova nella medesima situazione vantata dai fratelli, essendo appunto l’occupazione e le migliorie, secondo la sua stessa allegazione, stati posti in essere da altri soggetti. La ricorrente, quindi, non è portatrice di un interesse alla proposizione della domanda, interesse necessario ai fini dell’esercizio dell’azione ai sensi dell’art. 100 c.p.c. e che sussiste quando, senza il processo e l’esercizio della giurisdizione, chi agisce soffrirebbe il pregiudizio di una propria situazione giuridica protetta e al quale è subordinato pure l’esercizio dell’azione di nullità prevista dall’art. 1421 c.c. La ricorrente fa valere una domanda volta in sostanza a porre nel nulla il processo intercorso tra i fratelli 6 di 6 e il Comune di SC, nel corso del quale è stata conclusa la conciliazione omologata dal Commissario, che ha portato alla stipulazione della compravendita dei terreni di cui chiede di accertare la nullità. Ella, però, non può essere ritenuta soggetto pregiudicato dal processo che si è svolto tra altre parti, non vantando un diritto che poteva essere inciso dal processo svoltosi tra i fratelli e il Comune di SC, con la conseguenza che era mancante del necessario interesse a proporre la domanda, non potendo l’azione essere fatta valere sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge (al riguardo si vedano, ex multis, Cass. n. 12733/2024, Cass. n. 27151/2009, Cass. n. 4372/2003 e Cass. n. 338/2001). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti NE e GI ST, che liquida in euro 8.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore del controricorrente Comune di SC, che liquida in euro 8.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 1° luglio 2025. L’Estensore La Presidente AR SS EI LE LA