Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5299 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 052 99/02 BRI Richiesta copia studi IL SOLE per diritti € 1155 dal Sig. N NO E DEL POPOL ITADINO/ IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N . 16620/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.16129 Dott Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud. 07/02/02 Dott. Camilla DI IASI - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: FR NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMANDO ROCCELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MAGLIFICIO GO DI GO MI & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo 2002 rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO 631 CARDILLO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 245/98 del Tribunale di -CHIAVARI, depositata il 05/10/98 R.G.N. 182/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato MARAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al OR di Chiavari EG IC conveniva in giudizio il Maglificio GO s.n.c. di GO MI & C. per il pagamento di differenze retributive per il periodo 22/12/88 - 30/4/92, non avendo mai la stessa percepito per intero la retribuzione corrispondente a quella riportata nei prospetti paga ed essendo quindi credititrice delle somme che dettagliatamente indicava, sia a titolo di retribuzione per i vari anni. nei quali aveva prestato la sua attività lavorativa, che per TFR. Il convenuto contrastava la domanda, assumendo di avere sempre corrisposto l'ammontare esatto annotato in busta paga, ma il OR l'accoglieva in parte, condannando il Maglificio al pagamento della somma di £ 2.000.000, equitativamente determinata ai sensi dell'art. 432 CPC. Il Tribunale di Chiavari, investito in grado di appello ad istanza - 5/10/98, confermava la della EG, con sentenza del 23/6 decisione, precisando che la contestazione riguardava non il giusto compenso spettante alla lavoratrice, ma la effettiva corresponsione delle somme indicate in busta paga. In proposito non costituiva prova il conteggio depositato dall'appellante, trattandosi di un atto proveniente dalla parte che aveva l'onere di "provare l'insufficiente effettiva corresponsione rispetto al quantum del prospetto" riassuntivo delle buste paga, che peraltro non portavano la sottoscrizione per quietanza da parte della EG. Infondate erano le contestazioni mosse in ordine alla valutazione equitativa fatta dal OR (che si basava solo sulla obiettiva impossibilità di determinare il valore economico della prestazione, anche per la mancata quietanza all'atto. della riscossione del salario) e sulla violazione dell'onere probatorio, perché "l'eccepita differenza fra il dovuto ed il maltolto ... costituisce un fatto a provarsi dall'appellante"; sul punto la motivazione pretorile era corretta, in quanto la contestazione era stata mossa oltre due anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per fatti risalenti addirittura . al 1988, e non era suffragata da prove testimoniali, posto che il pagamento avveniva per contanti: la teste NE nulla aveva detto, per propria conoscenza diretta, sulla corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto in effetti contenuto nelle buste paga, mentre le 160 altre deposizioni erano contraddittorie e generiche, con conseguente impossibilità di “determinare le differenze via via maturate, o escluse, nel giro degli anni". L'appello quindi doveva essere respinto. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la EG, fondato su quattro motivi, illustrati con memoria. Resiste il Maglificio GO, in liquidazione, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art: 2696 e 1218 c.c. (art. 360 n. 3 CPC) deduce la ricorrente che il Tribunale ha violato i principi in tema ripartizione dell'onere probatorio: al lavoratore deve solo dare la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e dell'adempimento della prestazione lavorativa, mentre spetta al datore di lavoro provare di avere adempiuto esattamente la propria obbligazione di pagare la 2 retribuzione. Il Tribunale invece ha addossato in maniera incongrua all'appellante l'onere di provare il fatto negativo, costituito dall'inesatto adempimento dell'altra parte;
simile onere probatorio grava sul datore di lavoro e quindi l'appello doveva essere accolto, non avendo l'appellato fornito la prova del pagamento. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1218 e 2709 c.c. (art. 360 n. 3 CPC) deduce la ricorrente che il Tribunale ha sbagliato a ritenere che non ci fosse l'impossibilità di determinare il credito della ricorrente, in quanto nelle buste paga è esattamente conteggiata la misura della retribuzione spettante e queste sono documenti contabili prodotti dall'altra parte & facenti piena prova contro l'imprenditore a norma dell'art. 2709 c.c.. Lamentando, col terzo motivo, contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deduce la ricorrente che il Tribunale, dopo avere riconosciuto che “sui prospetti paga risulta esattamente il conteggio delle somme erogate", contraddittoriamente e senza motivazione giunge alla conclusone che sarebbe impossibile "determinare differenze via via maturate o escluse nel giro di anni”; posto, infatti, che il conteggio risulta dagli atti e manca la prova dell'avvenuto integrale pagamento della retribuzione, il credito dell'istante risulta dalla differenza fra quanto indicato in busta paga e quanto la ricorrente riconosce di avere percepito. Lamentando, col quarto motivo, violazione e falsa applicazione 3 dell'art. 432 CPC, nonché difetto di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce la ricorrente che censurabile è la sentenza sul punto relativo alla determinazione equitativa del quantum, in quanto non sussiste l'impossibilità di stabilire l'ammontare della prestazione, potendosi la stessa determinare agevolmente sulla base delle buste in atti, dei conteggi e delle somme riconosciute. In ogni caso il giudice non indica quali criteri abbia seguito per valutare equitativamente il credito in £. 2.000.000, essendo incongrua ogni considerazione in ordine alla distanza temporale fra la maturazione del credito e la proposizione della domanda giudiziale. In ogni caso quindi la sentenza deve essere cassata. 1 Il ricorso è fondato. I primi tre motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto Жи rappresentano aspetti particolari della medesima censura, mentre il quarto resta assorbito. Il Tribunale non ha fatto buon uso dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, avendo addossato al creditore l'onere della prova negativa del mancato adempimento dell'altra parte. : Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui "nell'azione di adempimento, di risoluzione ed in quella risarcitoria (che hanno in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) il creditore e' tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto, salvo che non opponga un'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", nel qual caso sara' l'altra parte a doverla neutralizzare provando il proprio adempimento o che la sua obbligazione non era ancora dovuta" (Cass. n. 3232 del 27/3/98). Nel caso di specie la lavoratrice deve solo provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e la prestazione della sua attività lavorativa;
spetta invece al datore di lavoro dimostrare l'esatto adempimento della sua obbligazione di pagare la retribuzione. Dalla .. sentenza impugnata chiaramente emerge, da una parte, che non è sorta alcuna contestazione sull'adempimento della obbligazione gravante sulla lavoratrice e, dall'altra, che vi è stata l'implicita ma inequivocabile ammissione del datore di lavoro, che a dimostrazione di avere adempiuta la propria prestazione ha prodotto le buste paga;
là ricorrente quindi ha assolto in questo modo l'onere probatorio gravante su di lei e non doveva fornire nessun'altra prova, essendo sufficienti, ai fini della decisione, la prova già fornita in ordine alla prestazione dell'attività lavorativa, la mancata contestazione delle somme che in astratto il datore di lavoro avrebbe dovuto darle e la allegazione di non avere ricevuto per intero il pagamento delle sue competenze;
con l'unico onere di indicare in dettaglio il contenuto della domanda, onde mettere l'altra parte in condizione di difendersi, specificando quanto riconosce di avere ricevuto e quanto contesta di non avere riscosso. Dalla medesima sentenza emerge che il datore di lavoro ha tentato di provare l'adempimento della propria obbligazione con la produzione delle buste paga, non sottoscritte per quietanza dalla 5 lavoratrice, e con la prova testimoniale, che deve essere. specificatamente esaminata dal giudice di merito. : Dall'esatta ripartizione dell'onere discende l'accoglimento del primo motivo di ricorso, ma anche del secondo e del terzo, perché determinabile è l'ammontare complessivo della retribuzione e l'importo delle somme non riscosse, sulla base dei documenti in atti e dell'ammissione della ricorrente, con il conseguente assorbimento della quarta censura, non sussistendo gli estremi per la liquidazione equitativa dell'ammontare della prestazione dovuta. Entro questi limiti il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rimessione della causa, per una nuova valutazione, ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Torino. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sent impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di To Roma 7 febbraio 2002 Francesco Maiorano IL PRESIDENTESell l ďCONSIGLIERE EST. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 12 APR. 2002 oggi, NCELLIERS IL CANCE