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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 749/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 156/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 Spa - Gamma Triburi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8093005240004343 3424,56 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4986/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugnava l'atto di intimazione ricevuto il 15.10.2024 con cui si chiedeva il pagamento di euro 4.323,39 per IMU per gli anni 2015-2019;
eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Costituitasi in giudizio la Municipia SPA contestava l'opposizione avversa, depositava documenti e chiedeva il rigetto del ricorso.
Quindi all'udienza del 9.09.2025 questo Giudice decideva come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso , ritiene questo giudicante che il ricorso debba essere rigettato.
Invero, la Municipia spa costituendosi ha dato prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, avvenuta il 30.11.2020, e che esso risulta opposto dallo stesso contribuente, con ricorso rigettato.
Quindi, il tributo non è neppure prescritto considerando il lasso di tempo trascorso tra la notifica dell'avviso presupposto ed il presente ( 2024).
Il ricorso va rigettato.
Il ricorrente, in quanto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, a favore della parte resistente costituita, spese che si liquidano come da dispositivo.
Nulla sulle spese nei riguardi delle altre parti, in quanto rimaste contumaci.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento a favore della resistente costituita delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori di legge. ME ,
9.09.2025 IL GIUDICE MONOCRATICO Nominativo_1
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 156/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 Spa - Gamma Triburi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8093005240004343 3424,56 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4986/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugnava l'atto di intimazione ricevuto il 15.10.2024 con cui si chiedeva il pagamento di euro 4.323,39 per IMU per gli anni 2015-2019;
eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Costituitasi in giudizio la Municipia SPA contestava l'opposizione avversa, depositava documenti e chiedeva il rigetto del ricorso.
Quindi all'udienza del 9.09.2025 questo Giudice decideva come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso , ritiene questo giudicante che il ricorso debba essere rigettato.
Invero, la Municipia spa costituendosi ha dato prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, avvenuta il 30.11.2020, e che esso risulta opposto dallo stesso contribuente, con ricorso rigettato.
Quindi, il tributo non è neppure prescritto considerando il lasso di tempo trascorso tra la notifica dell'avviso presupposto ed il presente ( 2024).
Il ricorso va rigettato.
Il ricorrente, in quanto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, a favore della parte resistente costituita, spese che si liquidano come da dispositivo.
Nulla sulle spese nei riguardi delle altre parti, in quanto rimaste contumaci.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento a favore della resistente costituita delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori di legge. ME ,
9.09.2025 IL GIUDICE MONOCRATICO Nominativo_1