CASS
Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2023, n. 42139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42139 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina nei confronti di CH RI CA, nato a [...] il 19/0k1968 avverso la sentenza del 07/07/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RE Venegoni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio> Penale Sent. Sez. 6 Num. 42139 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, a seguito di richiesta di decreto penale di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RI CA CH in ordine al reato di cui all'art. 335 cod. pen., per aver agevolato per colpa la sottrazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica che, qualificato dalla Corte di appello quale ricorso per cassazione, deduce l'errata riconduzione della fattispecie a quella di cui all'art. 213 Codice della strada, non trattandosi di agevolazione della circolazione ad opera di terzi„ ma di sottrazione e dispersione del bene e, in punto di elemento soggettivo, non potendosi escludere che la sottrazione sia avvenuta quando il CH non era detenuto e, comunque, reso inesigibile un diverso comportamento. 3. Non possono essere considerate le conclusioni scritte dell'avv. Michele Savarese, nominato sostituto e delegato dall'avv. RE Lo Presti del foro di Catania, difensore dell'imputato non abilitato al patrocinio in cassazione, in quanto l'assenza di abilitazione al patrocinio di legittimità impedisce al difensore di proporre il ricorso e di esercitare le facoltà correlate all'esercizio del mandato difensivo, in essa compresa la nomina come sostituto di altro difensore, che, pur abilitato al patrocinio in cassazione, non potrebbe esercitare detta facoltà in quanto non legittimamente investito di tale potere e non titolare di soggettività difensiva autonoma (Sez. 1, n. 44690 del 10/12/2015 Ud. , dep. 2016, Allegrini, Rv. 268287 - 01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Erroneamente il giudice ha escluso la ipotizzata qualificazione giuridica della condotta avallando la diversa ipotesi amministrativa di cui all'art. 213 C.d.g.,( valevole per la agevolazione colposa della circolazione di autoveicolo, versandosi nella specie nella sola colposa dispersione dello stesso. 3. Purtuttavia, incensurabile è la affermata insussistenza del profilo colposo in ragione della non illogica considerazione dello stato di detenzione dell'imputato 2 da circa un anno rispetto al momento in cui è stata accertata la dispersione del veicolo. 4. Rispetto a questa ragione del proscioglimento il ricorrente avanza una inaccessibile rivalutazione del fatto che determina l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12/09/2023.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RE Venegoni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio> Penale Sent. Sez. 6 Num. 42139 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, a seguito di richiesta di decreto penale di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RI CA CH in ordine al reato di cui all'art. 335 cod. pen., per aver agevolato per colpa la sottrazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica che, qualificato dalla Corte di appello quale ricorso per cassazione, deduce l'errata riconduzione della fattispecie a quella di cui all'art. 213 Codice della strada, non trattandosi di agevolazione della circolazione ad opera di terzi„ ma di sottrazione e dispersione del bene e, in punto di elemento soggettivo, non potendosi escludere che la sottrazione sia avvenuta quando il CH non era detenuto e, comunque, reso inesigibile un diverso comportamento. 3. Non possono essere considerate le conclusioni scritte dell'avv. Michele Savarese, nominato sostituto e delegato dall'avv. RE Lo Presti del foro di Catania, difensore dell'imputato non abilitato al patrocinio in cassazione, in quanto l'assenza di abilitazione al patrocinio di legittimità impedisce al difensore di proporre il ricorso e di esercitare le facoltà correlate all'esercizio del mandato difensivo, in essa compresa la nomina come sostituto di altro difensore, che, pur abilitato al patrocinio in cassazione, non potrebbe esercitare detta facoltà in quanto non legittimamente investito di tale potere e non titolare di soggettività difensiva autonoma (Sez. 1, n. 44690 del 10/12/2015 Ud. , dep. 2016, Allegrini, Rv. 268287 - 01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Erroneamente il giudice ha escluso la ipotizzata qualificazione giuridica della condotta avallando la diversa ipotesi amministrativa di cui all'art. 213 C.d.g.,( valevole per la agevolazione colposa della circolazione di autoveicolo, versandosi nella specie nella sola colposa dispersione dello stesso. 3. Purtuttavia, incensurabile è la affermata insussistenza del profilo colposo in ragione della non illogica considerazione dello stato di detenzione dell'imputato 2 da circa un anno rispetto al momento in cui è stata accertata la dispersione del veicolo. 4. Rispetto a questa ragione del proscioglimento il ricorrente avanza una inaccessibile rivalutazione del fatto che determina l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12/09/2023.