Sentenza 25 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2003, n. 12447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12447 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
124 47 /0 3 IN OLO ITALIANO: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Custodia cose sequestrate -compenso al custode- SEZIONE TERZA CIVILE Art. 12 DPR 571/1982 -prescrizione- termine a quo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 6613/02 Dott. CE SABATINI Consigliere 26329 Cron. Dott. Michele VARRONE - Consigliere 3314 Rep. Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere - Ud. 03/02/03 Dott. Alberto TALEVI -- Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL AN, titolare dell'omonima Ditta elettivamente domiciliato in ROMAcorrente in Crotone, PIAZZA ADELE ZOAGLI MAMELI 9, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO BEVILACQUA, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PASQUINO, giusta delega in atti;
ricorrente 3
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2003 che lo rappresenta e difende ope legis;
309 - controricorrente · 1 avverso la sentenza n. 73/01 del Tribunale di CATANZARO, Sezione I Civile, emessa il 31/05/00 e depositata il 31/01/01 (R.G. 1809/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Giuseppe PASQUINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi e l'assorbimento degli altri. Svolgimento del processo sentenza del 3.4.1998 il giudice di pace di Con rigettava l'opposizione proposta dal Catanzaro Ministero dell'Interno avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato condannato a pagare a LE CE la somma di £ 3.958.000 con interessi legali dalla richiesta al soddisfo, a titolo di compenso per un'autovettura, sequestrata daila custodia di - - Carabinieri di Isola Capo Rizzuto, per il periodo dal 10.9.1986 al 7.5.1996. Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 73/01, depositata il 31.1.01, decidendo sull'appello proposto dal Ministero dell'Interno, in parziale riforma della sentenza impugnata, così statuiva: 2 a) revocava il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiarava prescritto il credito del LE CE per il periodo dal 10.9.86-18.6.92 ; c) condannava il Ministero al pagamento in favore del LE del compenso relativo alla custodia ÷ sequestrata per il restante periodo dell'autovettura dal 19.6.1992 alla data di cessazione della custodia stessa;
d) compensava per metà le spese del giudizio d'appello, ponendo a carico dello steso Ministero la restante metà. Riteneva il Tribunale che il diritto al compenso del custode, decorrente, per l'importo giornaliero, da ciascuno dei giorni di durata della custodia, era assoggettato, in ragione della natura periodica del compenso, alla prescrizione qui8nquennale di cui all'art. 2948 n.4 C.C. e che l'art.12 DPR n. 571/1982, nello stabilire che la liquidazione delle somme dovute al custode è effettuata dall'Autorità dopo E che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ° la restituzione delle cose sequestrate, non condiziona l'azionabilità del diritto, essendo diretta a disciplinare esclusivamente l'attività amministrativa. Per la cassazione della decisione ricorre il 3 LE esponendo quattro motivi. Resiste con controricorso l'Avvocatura Generale dello Stato in nome e per conto dell'intimato Ministero. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art.12 del DPR. 571/82, in combinato disposto con l'art.2935 c.c.". Con una serie di argomentazioni afferma che l'art.12 DPR.571/82, prevedendo che la liquidazione delle somme dovute al custode venga effettuata "dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate", non costituisce una norma meramente procedimentale, diretta alla sola l'esercizio del dirittoamministrazione, ma impedisce del custode, condizionandolo alla emissione e alla definitività di quei provvedimenti: solo in quel momento diviene possibile l'esercizio del diritto ed inizia a decorrere la prescrizione, ai sensi dell'art.2935 c.c., a nulla rilevando la possibilità di richiedere e ricevere acconti, rimessa, fra l'altro, al potere discrezionale della pubblica amministrazione. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la "violazione ed errata applicazione dell'art.2948 c.c., nella parte in cui(il tribunale) ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale al credito per i compensi di custodia", va assumendo che l'unitarietà del rapporto e la norma richiamata escludono che il compenso rientri tra "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno 0 in termini più brevi" e, quindi, l'applicabilità della prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948 n.4 c.c. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, risultando i medesimi strettamente connessi nei loro presupposti concettuali. Entrambi i motivi, nelle rispettive parti essenziali, sono fondati. Occorre premettere che la materia in questione (rapporto di custodia nell'ambito delle sanzioni amministrative) presenta un misto di connotazioni privatistiche e pubblicistiche. Quanto ai caratteri privatistici non può contestarsi l'analogia con il contratto di deposito oneroso. Anche nel rapporto in questione, infatti, il custode-depositario "riceve dall'altra parte una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura" (art.1766 c.c.).; ed anche in detto rapporto il depositario ha diritto al compenso ed è responsabile 5 della conservazione della cosa. E' principio prevalentemente affermato che nel deposito oneroso l'esigibilità del credito del custode è strettamente legata al momento in cui cessa il deposito, in quanto solo in tale momento, e non prima, diviene realmente possibile il computo definitivo del dare e dell'avere fra le parti. Occorre allora verificare se tale principio trovi applicazione anche nel caso di custodia amministrativa delle cose sequestrate, nel quale sono evidenti le connotazioni pubblicistiche del rapporto. La risposta positiva al quesito è nello stesso disposto dell' artt.12 d.p.r.571/82, che rimanda il computo del dare e dell'avere al termine della custodia medesima e più precisamente al momento in cui "sia divenuto inopponibile il provvedimento che dispone la confisca ovvero...........la restituzione delle cose sequestrate " E' chiaro che il diritto del custode al pagamento del compenso è sottoposto ad un termine che ne impedisce la decorrenza del diritto ai fini della prescrizione, nel senso che non può cominciare a decorrere un termine che non è ancora iniziato. Ne consegue che, decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art.2935 c.c.), la medesima, diversamente da quanto 6 ritenuto dal tribunale, doveva farsi decorrere dai predetti provvedimenti di competenza dell'Autorità amministrativa. Gli stessi rilievi escludono l'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art. 2948 n.4 c.c., poiché la particolare disciplina stabilita dall'art.12 d.p.r.571/82 esclude l'obbligo dell'amministrazione di pagare il compenso periodicamente ad anno o in termini più brevi. Né tale conclusione può essere messa in discussione sostenendo che la norma di riferimento disciplina la sola esigibilità del credito, perché, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. Cass.civ. n. 7168/97) è l'esigibilità che segna l'inizio della prescrizione. Nemmeno rileva che il compenso sia commisurato alla durata della custodia e, quindi, a tutti i giorni per quali la medesima si è protratta, perché ciò attiene alla quantificazione e non già alla liquidazione dello stesso come disciplinata dal terzo comma del menzionato art. 12 d.p.r. 571/82. Neppure rileva la possibilità di concedere acconti, essendo tale possibilità rimessa alla discrezionalità dell'Autorità competente. Quanto alla durata della prescrizione, non vi sono ragioni per ritenere che la medesima sia di durata 7 inferiore a quella ordinaria decennale :si registra sul punto la decisione in senso conforme delle Sezioni Unite Penali (sentenza 2.7.02 n. 25161) in considerazione delle analogie tra sequestro penale e sequestro amministrativo evidenziate dalla Corte Costituzionale (Corte Cost.n.239/89). ve, quindi, affermato il seguente principio di diritto: in tema di sequestro amministrativo il diritto del custode alla liquidazione e al pagamento delle somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, e solo da tale momento inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione. La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale principio di diritto, va conseguentemente cassata,con rinvio ad altra sezione dello stesso Tribunale che riesaminerà i motivi di appello alla luce dell'affermato principio di diritto e, all'esito, regolerà le spese del presente giudizio. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento degli altri due con i quali si allegano, riguardo alla scrittura del 30 maggio 1995, vizi di motivazione e violazione dell'art. 1362 c.c.
P.Q.M.
8 M accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso;
assorbiti gli altri;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Catanzaro. Così deciso in Roma addì 3 febbraio 2003. Il Consigliere estensoreConsiglie Il Presidente John NN ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 25 AGO. 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi NN ST 9