Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/2001, n. 7843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7843 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P OLO ALIA8 4 1 E SUFZE 8 4 33 LA CORTE SUPREN CA SAZIONE Oggetto a clove paththouse SEZIONE SECONDA CIVILE Valutazione materials on tratori Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 6373/99 - Cron. 18085 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Dott. Rosario DE JULIO -Consigliere Rep. 2167 Dott. DO SCHETTINO Consigliere Ud.06/03/01 - Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MP FF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 15, presso lo studio dell'avvocato CATENARO A. E., difeso dall'avvocato PAONE ALBERTO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio.
contro
IL SOLE 24 ORE dal Sig. DI NZ CA PRIMO, elettivamente domiciliato in per diritti L ROMA PLE CLODIO 12, difeso dagli avvocati GENTILE il 010.2001 IL CANCELLIERE MIRANDA, BELLUCCI PIETRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
2001 avverso la sentenza n. 319/98 del Tribunale di 404 LANCIANO, depositata il 19/09/98; -1- T udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato BELLUCCI Pietro, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 5 -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 9 gennaio 1997, il Pretore di Lanciano rigettava la domanda di reintegrazione del possesso dell'area sita in comune di Lanciano, Di località Santo Spirito, proposta da AF AM nei confronti di RL IM Di NZ per aver eseguito in luogo lavori di sbancamento. AF Di AM interponeva gravame, cui resi- steva la controparte. Con sentenza del 14 maggio/19 settembre 1998, il Tribunale di Lanciano rigettava il gravame. A motivo della decisione, segnatamente esponeva: che le testimonianze dedotte in sede di gravame vertevano sulle stesse circostanze, oggetto della prova assunta in primo grado, sì che erano inammis- sibili per difetto di novità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; che andava negata la rinnovazione dell'esame testimoniale, esaurientemente espletato in primo grado;
che il possesso materiale dell'area in capo al Di AM era smentito dal complessivo ed univoco quadro delle numerose testimonianze in atti, cui erano difformi soltanto le dichiarazioni dei testi LU NI e DO HI (quest'ultimo escusso in un procedimento penale a carico del Di NZ), ritenute peraltro poco 3 generiche e perché rese da attendibili perché persone in lite il Di NZ;
che le vicende con amministrative, relative all'assetto e alla desti- nazione dell'area ad opere di completamento urbani- stico, smentivano che il Di AM avesse conserva- to l'animus possidendi con riguardo alla stessa area;
che il Di NZ non era consapevole di attentare al possesso altrui contro la volontà del possessore, essendosi attivato in base ad una regolare autorizzazione amministrativa, rilasciata sul presupposto della piena validità della conven- * zione risalente al 1975 e avente ad oggetto la cessione dell'area al Comune, così che la domanda del Di AM andava respinta anche per questa ragione. Per la cassazione di tale sentenza, AF Di AM ha proposto ricorso in forza di due motivi. RL IM Di NZ ha resistito con controricor- so ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di legge (artt. 116, 257, 279, 335, 347 e 356 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché artt. 1140, 1146 e 1168 c.C., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) nonché 4 vizi di motivazione, il ricorrente muove una serie suodi doglianze alla sentenza impugnata, frutto -a dire- di un'errata ed incompleta valutazione dei materiali probatori, che evidenzierebbero in capo ad esso ricorrente la sussistenza di un possesso tutelabile dell'area in questione, inopinatamente negato dal Tribunale a quo. In particolare, oggetto di doglianza sono la mancata ammissione delle prove dedotte in sede d'appello, la mancata rinnovazione delle prove assunte in primo grado, l'omessa valutazione della teste GO nel processodeposizione resa dal penale, la ritenuta inattendibilità dei testi RO e GO, l'omessa valutazione della deposizione della teste D'AM e l'omesso esame degli atti notarili del 27 febbraio 1985. I motivi esposti, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, non hanno pregio. Ed invero, al di là della formale prospettazione come violazioni e false applicazioni di legge ovvero come vizi di motivazione, le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono in una sostan- ziale, e in sede di legittimità non consentita, richiesta di riesame del merito, attraverso una nuova scelta e valutazione dei materiali probatori, 5 diversa da quella che il Tribunale a quo ha operato nell'esercizio della discrezionalità ad esso riservata, dandone adeguata e coerente motivazione, e ciò, così come innanzi raffigurato, in narrativa;
peraltro, in violazione del principio di autosuffi- cienza del ricorso per cassazione, senza che il ricorrente abbia specificamente e compiutamente indicato in ricorso i fatti e le circostanze, che assume obliterati ovvero valutati in modo superfi- ciale o contraddittorio dal giudice del merito. Non hanno pregio, dunque, le doglianze formulate dal ricorrente avversO l'impugnata sentenza del Tribunale di Lanciano, cui, quale giudice del merito, spettava sia l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, selezionando le prove ritenute più attendibili e concludenti € dando rilievo prevalente ad uno piuttosto che ad un altro elemento probatorio (v. ex plurimis, Cass. n. n. 1795/87), e sia la valutazione 6752/92 e dell'intero materiale probatorio, ma non anche il dovere di esaminare analiticamente in sentenza tutti gli elementi di prova acquisiti ovvero tutti gli argomenti addotti dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni (v. ex plurimis, Cass. n. 8240/97, n. 8767/96, n. 7568/95, n. Cass. 6752/92, 6 n. 6702/91 e n. 383/90). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del (soccombente) al pagamento delle spese ricorrente del giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore del controricorrente, liquidate in lire200.000 oltre lire 3.000.000 per onorari. Così deciso il 6.3.2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. forl presidente cos est. Monico Carcele. Forfire 17 NOV. ZUN IL CANCE 155.77 Dott.ssa Donate 48941 ave AUCELLERIA 1 GIU. 2001DEPOS 1097 129.11 Roma CANCELLIERE CT 4567 20,66 8060 6.00 155,77 T 250.003 458T G2000 TOT. 290000 キ