CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/06/2026, n. 18954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18954 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 687/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, – ricorrente – contro TOTALERG S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Roma, viale dell’Industria n. 92, rappresentata e difesa dalla prof. avv. Livia Salvini e dall’avv. RI AL in virtù di procura speciale a margine del controricorso, – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n. 28 - n. 3240/2016, depositata il 24 maggio 2016; AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRAP 2007. Civile Sent. Sez. 5 Num. 18954 Anno 2026 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 10/06/2026 R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 marzo 2026 dal consigliere dott. Valentino Lenoci;
preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Alessandro Pepe, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per l’Agenzia delle Entrate, e l’avv. RI AL per la TotalErg s.p.a.; FATTI DI CAUSA 1. A seguito di verifica fiscale operata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio nei confronti della ERG Petroli s.p.a., successivamente divenuta TotalErg s.p.a., con processo verbale di constatazione del 20 luglio 2009 veniva contestato alla suddetta società il trattamento contabile dei differenziali negativi di contratti derivati swap su greggio e prodotti petroliferi, nonché la loro deducibilità dalla base imponibile IRAP. Secondo l’Ufficio, in particolare, i contratti derivati in questione erano soggetti al trattamento contabile delle “operazioni finanziarie”, per la circostanza fattuale – valorizzata nell’ottica dell’art. 2427-bis c.c., e delle definizioni IAS – della mancanza di scambio fisico di merci, con la conseguenza che gli swap su greggio e prodotti petroliferi producessero differenziali che andavano contabilizzati nella voce C) del conto economico, e non nelle voci A) o B), e che quindi non avevano rilevanza in relazione all’IRAP, restando indeducibili, ai fini di tale tributo, laddove avessero, per l’appunto, segno negativo. A seguito di tale verifica, l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio notificava quindi, in data 2 maggio 2012, alla TotalErg s.p.a. avviso di accertamento n. TJB030900100/2012, con il quale veniva quantificato ai fini IRAP, per l’anno d’imposta R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 3 2007, un maggior valore della produzione per un ammontare di € 30.369.980,72, con conseguente recupero di una maggiore IRAP per € 1.518.651,00, oltre interessi e sanzioni. 2. Avverso tale avviso di accertamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 3907/2015, depositata il 20 febbraio 2015, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n. 28, con sentenza n. 3240/2016, pronunciata il 16 maggio 2016 e depositata in segreteria il 24 maggio 2016, rigettava l’appello, compensando anche le spese di secondo grado. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 24 dicembre 2016). La TotalErg s.p.a. resiste con controricorso. 5. Con decreto presidenziale del 17 dicembre 2025 è stata quindi fissata per la discussione l’udienza pubblica del 17 marzo 2026. La controricorrente ha depositato memoria. All’udienza suddetta il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Alessandro Pepe, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Sono comparsi l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, e l’avv. RI AL, in rappresentanza della TotalErg, che hanno concluso come da verbale in atti. La Corte ha trattenuto la causa in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 4 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2425 e 2427-bis c.c., nonché dell’art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che, essendo i contratti swap in oggetto correlati e connessi alle operazioni commerciali sul greggio e suoi prodotti raffinati oggetto di commercializzazione dalla TotalErg s.p.a., tali operazioni (consistenti nella stipula di contratti derivati, con banche ed altri soggetti specializzati del settore finanziario), in quanto poste in essere allo scopo di porsi al riparo dal rischio finanziario delle oscillazioni dei prezzi, avrebbero perso la loro connotazione di “operazione finanziaria”, per rientrare nella “gestione caratteristica” le cui componenti rientravano nelle voci A) e B) del conto economico, in quanto il fatto che il derivato fosse utilizzato in funzione “di copertura” del rischio suddetto non avrebbe mutato in alcun modo la natura e la funzione dello strumento finanziario. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 109 e 112 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n 917 (testo unico delle imposte sui redditi), nonché degli artt. 5 e 11 d.lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. Rileva, in particolare, la ricorrente che la regola di cui all’art. 112, comma 4, d.P.R. n. 917/1986 (c.d. “principio di simmetria”) dettata ai fini IRES non poteva essere utilizzata per risolvere il ben diverso problema dell’ascrivibilità alla gestione “caratteristica”, ovvero a quella “finanziaria”, delle componenti generate dai contrati derivati in oggetto, posto che la suddetta R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 5 disposizione si preoccupa soltanto di stabilire una uniformità nel criterio di valutazione tra le operazioni fuori bilancio relative a contratti derivati e le corrispondenti attività e passività iscritte in bilancio, senza però incidere sulla natura dei proventi e degli oneri derivanti dalle operazioni di copertura;
peraltro, ad avviso dell’Ufficio, le componenti generate dai derivati conserverebbero la loro natura finanziaria, e non potrebbero quindi rilevare ai fini del calcolo del valore della produzione netta ai fini IRAP. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. Eccepisce l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva richiamato la fattispecie analizzata nella Risoluzione n. 56/E del 2010 della stessa Agenzia delle Entrate, in quanto riguardante l’applicabilità indiretta del principio nazionale OIC n. 26, che tuttavia si occupa del distinto tema dei derivati di copertura da rischio di cambio, nel mentre l’applicabilità di tale principio al settore fiscale, oltre che a quello contabile, era stata recisamente esclusa dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 83/2009, con la quale è stato precisato come, ai fini fiscali, detta contabilizzazione, pur corretta sul piano civilistico, non potrebbe valere, posto che la componente finanziaria dell’operazione di copertura fa sì che si debba procedere alle opportune variazioni ai fini della corretta determinazione del risultato fiscale. 2. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della società contribuente. R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 6 Sostiene la controricorrente che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe impugnato una delle tre rationes decidendi della sentenza di appello, sulla quale si sarebbe fondata la decisione di rigetto del gravame;
conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate non avrebbe interesse ad impugnare la decisione di secondo grado, che sarebbe comunque passata in giudicato. In particolare, ad avviso della TotalErg s.p.a., la ricorrente non avrebbe censurato la parte della sentenza in cui la C.T.R. rileva che l’Ufficio non aveva fornito alcun “riscontro documentale” a quanto affermato (in particolare, non erano stati allegati i contratti derivati, ma solo la documentazione interpretativa degli stessi richiesta dall’Ufficio e fornita dalla società). Tale passaggio motivazionale, tuttavia, non integra una autonoma ratio decidendi, ma rappresenta, piuttosto, una valutazione che serve per rafforzare le argomentazioni della C.T.R. circa l’esclusione della natura puramente finanziaria dei contratti in questione, e circa la finalità di copertura, attenendo essenzialmente alla ritenuta mancanza di prova in merito alla detta natura puramente finanziaria, e non appunto di copertura, dei contratti swap contestati (unica ratio decidendi rilevante della decisione impugnata, anche con il richiamo alla disciplina di cui all’art. 112 d.P.R. n. 917/1986). 3. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, attenendo tutti alla possibilità di considerare come costo deducibile, ai fini IRAP, il differenziale negativo di contratti derivati, in caso di derivati aventi funzioni di copertura dal rischio di oscillazione dei prezzi di merci. In linea generale, i contratti finanziari derivati sono quei contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa, R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 7 ecc. Il loro valore “deriva” da quello degli elementi sottostanti. Costituiscono prodotti derivati, ad esempio, i futures, le options, gli swaps, i forward rate agreements. Nell’ordinamento italiano, il testo unico in materia finanziaria (d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), prevede, all’art. 1, comma 2- ter [introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. q), del d. lgs. 3 agosto 2017, n. 129], che si intendono per: a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4) a 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c); b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto 10); c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. La sezione C dell’allegato I del T.U.F., dal canto suo, qualifica come contratti finanziari derivati: i) i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
ii) i contratti di opzione, R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 8 contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine (“forward”), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
iii) i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap” ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
iv) i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine (“forward”) e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
v) gli strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
vi) i contratti finanziari differenziali;
vii) i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 9 inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. In base allo standard contabile IAS 39 (emanato nel dicembre 1998 e applicabile a partire dal 1° gennaio 2001), il contratto derivato è uno strumento finanziario che possiede, congiuntamente, le seguenti caratteristiche: «(a) il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, di un prezzo di uno strumento finanziario, di un prezzo di una merce, di un tasso di cambio in valuta estera, di un indice di prezzi o di tassi, di un merito di credito (rating) o indici di credito o altra variabile prestabilita (alcune volte denominata “sottostante”); (b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
(c) è regolato a data futura, con regolamento differito rispetto alla data di negoziazione». La dottrina italiana, peraltro, già da tempo aveva formulato una propria definizione di derivati, qualificando come tali quei contratti il cui valore deriva (cioè dipende) dal prezzo di una attività sottostante, ovvero del valore di un parametro di riferimento (indice di borsa, tasso d'interesse, cambio, merce, ecc.). R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 10 E’ bene peraltro chiarire che il contratto derivato non è un contratto collegato ad altro rapporto giuridico, secondo lo schema tipico del collegamento negoziale ampiamente conosciuto dalla dottrina civilistica italiana, bensì un contratto che “insiste” su elementi di altri negozi. Il collegamento tra due contratti, che così si crea negli strumenti derivati, è infatti innanzitutto un collegamento unilaterale - alla luce della strumentalità della stipula del contratto relativo allo strumento derivato rispetto alla stipula del contratto relativo alla posizione sottostante - ed è inoltre un collegamento di mero fatto e non di diritto, in quanto la mancanza di validità e/o efficacia del contratto relativo alla posizione sottostante “da coprire” con lo strumento derivato non incide in alcun modo sulla validità ed efficacia dei contratti relativi allo strumento derivato, proprio per l’autonomia finanziaria che contraddistingue quest’ultimo. Oggetto del contratto non è mai il “sottostante”, ma il differenziale (netting se relativo ai pagamenti periodici, payoff per la liquidazione alla scadenza) tra il valore dell’entità di riferimento al momento della stipula e quello assunto dalla medesima entità al momento della data di esecuzione del contratto. Così ricostruita la nozione di derivato, va precisato che questo contratto, conformemente alla sua provenienza, non ha una causa tipica ma può avere, e nella prassi ha, differenti finalità, che ne determinano una differente qualificazione: a) finalità di protezione (hedging), con la quale, attraverso il derivato, si intende proteggere il contraente da taluni potenziali rischi, o comunque ridurre gli stessi;
b) finalità speculativa (trading), con lo scopo di realizzare un lucro in assenza di posizioni sottostanti da coprire;
c) finalità di arbitraggio (arbitrage), nel R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 11 qual caso l’operazione in derivati è combinata ad una o più operazioni sul sottostante al fine di lucrare sulle eventuali differenze di valorizzazione (disarmonie temporanee) sui diversi mercati. La giurisprudenza di questa Corte riconosce, in linea generale, la validità e la meritevolezza di tali contratti, purché ne sia chiaramente individuabile il contenuto ex ante, con riferimento soprattutto ai criteri di determinazione del c.d. mark to market, e cioè il valore del contratto calcolato ad una certa data, pari al valore dei differenziali futuri dei flussi finanziari sulla base delle condizioni dell’indice di riferimento dalla data della sua quantificazione (Cass. 7 novembre 2022, n. 32705; Cass. 6 settembre 2021, n. 24014; Cass. 13 luglio 2018, n. 18724). Nella fattispecie in esame, è incontestato che i derivati concluso dalla TotalErg abbiano funzione di copertura. Orbene, secondo la C.T.R., trattandosi di derivati di copertura per il rischio delle oscillazioni dei prezzi dei prodotti commercializzati dalla società (petrolio e relativi raffinati), l’adozione di tali contratti rientrerebbe nel campo della “gestione caratteristica” della società, in quanto sarebbe normale che una società che tratta prodotti di quel tipo possa cautelarsi contro le oscillazioni dei prezzi, che nel settore sono abbastanza volatili;
in caso, quindi, di differenziale negativo, questo rappresenterebbe componente negativo di reddito, con conseguente applicazione dell’art. 112, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, norma che, secondo la Corte regionale, esprimerebbe un principio generale estensibile anche all’IRAP. Va rilevato, tuttavia, che, pur avendo funzione di copertura, siamo comunque nel campo di un’operazione puramente finanziaria, in quanto basata non già sulla produzione e scambio R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 12 di beni e/o servizi, ma sulla semplice movimentazione di denaro, per cui deve escludersi che i relativi oneri e proventi possano farsi rientrare nel campo della “gestione caratteristica” dell’impresa, soprattutto per un’impresa il cui core business è la commercializzazione di greggio e prodotti raffinati. Non a caso, i contratti derivati, come si è visto, sono inseriti tra gli strumenti finanziari dall’art. 1, comma 2-ter, d.lgs. n. 58/1998. D’altronde, il fatto che il derivato sia utilizzato in funzione di “copertura” dal rischio di oscillazione dei prezzi non muta in alcun modo la natura e la funzione dello strumento finanziario in quanto – in piena coerenza con la previsione dell’art. 2427- bis c.c., che valorizza esclusivamente la natura finanziaria dello strumento di investimento, e non la sua funzionalizzazione, né le ragioni che inducono un’impresa ad utilizzarlo – il fatto che la componente finanziaria sia strumentalmente utilizzata per controbilanciare l’incertezza del risultato d’impresa non può determinare la mutazione genetica del componente a fini contabili o fiscali. Non caso, l’art. 2427-bis, comma 2, lett. c), c.c. – vigente ratione temporis – prevedeva che «sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui (…) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce», fornendo così due precise indicazioni: a) la classificazione generale dei “derivati” tra le operazioni di natura finanziaria;
b) la caratterizzazione in termini di operazione finanziaria anche per quelle operazioni – come quelle dei contratti in oggetto – che assumano come “sottostante” il prezzo di mercato delle merci, con l’unica eccezione del caso in R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 13 cui all’assunzione dell’impegno all’acquisto faccia seguito la consegna fisica della merce. In sostanza, il legislatore distingue tra le ipotesi in cui il regolamento del “derivato su merci” si abbia semplicemente mediante la liquidazione del differenziale (ove la natura di operazione finanziaria è indiscutibile), e l’ipotesi in cui alla stipula del derivato faccia seguito un regolamento in termini di consegna fisica del bene (come avviene, ad es., nelle option su merci, ove l’esercizio dell’opzione può essere regolata mediante consegna fisica, o mediante regolamento netto in contanti: nel primo caso il derivato cessa di essere tale, ed è attratto nella gestione caratteristica dell’impresa, sostanziandosi in una vera operazione di compravendita, con movimentazione fisica delle merci). Nel nostro caso, versandosi pacificamente in un’ipotesi di swap su commodities, che implica un mero regolamento di natura finanziaria, e non anche la consegna di merci, si rientra pienamente in una fattispecie di strumenti finanziari. Orbene, i proventi o gli oneri dei contratti finanziari sono da ricomprendere nell’art. 2425, lett. C), c.c., le cui voci non rientrano nel calcolo della base imponibile IRAP [art. 5, comma 1, d.P.R. n. 446/1997, secondo il quale «per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio»]. R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 14 Improprio deve ritenersi, inoltre, il richiamo dell’art. 112 d.P.R. n. 917/1986, che riguarda l’IRES. Invero, tale disposizione non è applicabile nel caso di specie, posto che la stessa si preoccupa unicamente di stabilire una uniformità nel criterio di valutazione tra le operazioni fuori bilancio, senza però incidere sulla natura dei proventi e degli oneri derivanti dalle operazioni di copertura. Tale principio, indubbiamente valevole ai fini IRES, non è tuttavia rilevante nella fattispecie in esame, posto che i contratti swap, come più volte ribadito, hanno pur sempre natura finanziaria, e come tali non possono rilevare ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. 4. In definitiva, dunque, deve ritenersi erroneo l’inserimento del differenziale negativo di un contratto derivato con finalità di copertura nella lett. B) del conto economico ex art. 2425 c.c. [ovvero, in caso di differenziale positivo, nella lett. A) dello stesso art. 2425 c.c.)], dovendosi inserire tale elemento nella lett. C) del suddetto articolo, con esclusione, quindi, della sua rilevanza ai fini IRAP. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve quindi essere accolto, con la formulazione del seguente principio di diritto: «il differenziale negativo di un contratto finanziario swap, anche se concluso con finalità di copertura, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP, trattandosi, in ogni caso, di onere finanziario rientrante nella lett. C) dell’art. 2425 c.c., e quindi escluso dal calcolo del valore della produzione ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 446/1997». La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto del ricorso originario proposto dalla TotalErg s.p.a. R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 15 Stante la novità della questione, ricorrono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dalla TotalErg s.p.a. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, 17 marzo 2026. Il Consigliere est. Il Presidente (Dott. Valentino Lenoci) (Dott. Lucio Napolitano)
preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Alessandro Pepe, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per l’Agenzia delle Entrate, e l’avv. RI AL per la TotalErg s.p.a.; FATTI DI CAUSA 1. A seguito di verifica fiscale operata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio nei confronti della ERG Petroli s.p.a., successivamente divenuta TotalErg s.p.a., con processo verbale di constatazione del 20 luglio 2009 veniva contestato alla suddetta società il trattamento contabile dei differenziali negativi di contratti derivati swap su greggio e prodotti petroliferi, nonché la loro deducibilità dalla base imponibile IRAP. Secondo l’Ufficio, in particolare, i contratti derivati in questione erano soggetti al trattamento contabile delle “operazioni finanziarie”, per la circostanza fattuale – valorizzata nell’ottica dell’art. 2427-bis c.c., e delle definizioni IAS – della mancanza di scambio fisico di merci, con la conseguenza che gli swap su greggio e prodotti petroliferi producessero differenziali che andavano contabilizzati nella voce C) del conto economico, e non nelle voci A) o B), e che quindi non avevano rilevanza in relazione all’IRAP, restando indeducibili, ai fini di tale tributo, laddove avessero, per l’appunto, segno negativo. A seguito di tale verifica, l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio notificava quindi, in data 2 maggio 2012, alla TotalErg s.p.a. avviso di accertamento n. TJB030900100/2012, con il quale veniva quantificato ai fini IRAP, per l’anno d’imposta R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 3 2007, un maggior valore della produzione per un ammontare di € 30.369.980,72, con conseguente recupero di una maggiore IRAP per € 1.518.651,00, oltre interessi e sanzioni. 2. Avverso tale avviso di accertamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 3907/2015, depositata il 20 febbraio 2015, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n. 28, con sentenza n. 3240/2016, pronunciata il 16 maggio 2016 e depositata in segreteria il 24 maggio 2016, rigettava l’appello, compensando anche le spese di secondo grado. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 24 dicembre 2016). La TotalErg s.p.a. resiste con controricorso. 5. Con decreto presidenziale del 17 dicembre 2025 è stata quindi fissata per la discussione l’udienza pubblica del 17 marzo 2026. La controricorrente ha depositato memoria. All’udienza suddetta il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Alessandro Pepe, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Sono comparsi l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, e l’avv. RI AL, in rappresentanza della TotalErg, che hanno concluso come da verbale in atti. La Corte ha trattenuto la causa in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 4 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2425 e 2427-bis c.c., nonché dell’art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto che, essendo i contratti swap in oggetto correlati e connessi alle operazioni commerciali sul greggio e suoi prodotti raffinati oggetto di commercializzazione dalla TotalErg s.p.a., tali operazioni (consistenti nella stipula di contratti derivati, con banche ed altri soggetti specializzati del settore finanziario), in quanto poste in essere allo scopo di porsi al riparo dal rischio finanziario delle oscillazioni dei prezzi, avrebbero perso la loro connotazione di “operazione finanziaria”, per rientrare nella “gestione caratteristica” le cui componenti rientravano nelle voci A) e B) del conto economico, in quanto il fatto che il derivato fosse utilizzato in funzione “di copertura” del rischio suddetto non avrebbe mutato in alcun modo la natura e la funzione dello strumento finanziario. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 109 e 112 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n 917 (testo unico delle imposte sui redditi), nonché degli artt. 5 e 11 d.lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. Rileva, in particolare, la ricorrente che la regola di cui all’art. 112, comma 4, d.P.R. n. 917/1986 (c.d. “principio di simmetria”) dettata ai fini IRES non poteva essere utilizzata per risolvere il ben diverso problema dell’ascrivibilità alla gestione “caratteristica”, ovvero a quella “finanziaria”, delle componenti generate dai contrati derivati in oggetto, posto che la suddetta R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 5 disposizione si preoccupa soltanto di stabilire una uniformità nel criterio di valutazione tra le operazioni fuori bilancio relative a contratti derivati e le corrispondenti attività e passività iscritte in bilancio, senza però incidere sulla natura dei proventi e degli oneri derivanti dalle operazioni di copertura;
peraltro, ad avviso dell’Ufficio, le componenti generate dai derivati conserverebbero la loro natura finanziaria, e non potrebbero quindi rilevare ai fini del calcolo del valore della produzione netta ai fini IRAP. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. Eccepisce l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva richiamato la fattispecie analizzata nella Risoluzione n. 56/E del 2010 della stessa Agenzia delle Entrate, in quanto riguardante l’applicabilità indiretta del principio nazionale OIC n. 26, che tuttavia si occupa del distinto tema dei derivati di copertura da rischio di cambio, nel mentre l’applicabilità di tale principio al settore fiscale, oltre che a quello contabile, era stata recisamente esclusa dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 83/2009, con la quale è stato precisato come, ai fini fiscali, detta contabilizzazione, pur corretta sul piano civilistico, non potrebbe valere, posto che la componente finanziaria dell’operazione di copertura fa sì che si debba procedere alle opportune variazioni ai fini della corretta determinazione del risultato fiscale. 2. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della società contribuente. R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 6 Sostiene la controricorrente che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe impugnato una delle tre rationes decidendi della sentenza di appello, sulla quale si sarebbe fondata la decisione di rigetto del gravame;
conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate non avrebbe interesse ad impugnare la decisione di secondo grado, che sarebbe comunque passata in giudicato. In particolare, ad avviso della TotalErg s.p.a., la ricorrente non avrebbe censurato la parte della sentenza in cui la C.T.R. rileva che l’Ufficio non aveva fornito alcun “riscontro documentale” a quanto affermato (in particolare, non erano stati allegati i contratti derivati, ma solo la documentazione interpretativa degli stessi richiesta dall’Ufficio e fornita dalla società). Tale passaggio motivazionale, tuttavia, non integra una autonoma ratio decidendi, ma rappresenta, piuttosto, una valutazione che serve per rafforzare le argomentazioni della C.T.R. circa l’esclusione della natura puramente finanziaria dei contratti in questione, e circa la finalità di copertura, attenendo essenzialmente alla ritenuta mancanza di prova in merito alla detta natura puramente finanziaria, e non appunto di copertura, dei contratti swap contestati (unica ratio decidendi rilevante della decisione impugnata, anche con il richiamo alla disciplina di cui all’art. 112 d.P.R. n. 917/1986). 3. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, attenendo tutti alla possibilità di considerare come costo deducibile, ai fini IRAP, il differenziale negativo di contratti derivati, in caso di derivati aventi funzioni di copertura dal rischio di oscillazione dei prezzi di merci. In linea generale, i contratti finanziari derivati sono quei contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa, R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 7 ecc. Il loro valore “deriva” da quello degli elementi sottostanti. Costituiscono prodotti derivati, ad esempio, i futures, le options, gli swaps, i forward rate agreements. Nell’ordinamento italiano, il testo unico in materia finanziaria (d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), prevede, all’art. 1, comma 2- ter [introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. q), del d. lgs. 3 agosto 2017, n. 129], che si intendono per: a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4) a 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c); b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto 10); c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. La sezione C dell’allegato I del T.U.F., dal canto suo, qualifica come contratti finanziari derivati: i) i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
ii) i contratti di opzione, R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 8 contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine (“forward”), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
iii) i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap” ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
iv) i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine (“forward”) e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
v) gli strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
vi) i contratti finanziari differenziali;
vii) i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 9 inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. In base allo standard contabile IAS 39 (emanato nel dicembre 1998 e applicabile a partire dal 1° gennaio 2001), il contratto derivato è uno strumento finanziario che possiede, congiuntamente, le seguenti caratteristiche: «(a) il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, di un prezzo di uno strumento finanziario, di un prezzo di una merce, di un tasso di cambio in valuta estera, di un indice di prezzi o di tassi, di un merito di credito (rating) o indici di credito o altra variabile prestabilita (alcune volte denominata “sottostante”); (b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
(c) è regolato a data futura, con regolamento differito rispetto alla data di negoziazione». La dottrina italiana, peraltro, già da tempo aveva formulato una propria definizione di derivati, qualificando come tali quei contratti il cui valore deriva (cioè dipende) dal prezzo di una attività sottostante, ovvero del valore di un parametro di riferimento (indice di borsa, tasso d'interesse, cambio, merce, ecc.). R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 10 E’ bene peraltro chiarire che il contratto derivato non è un contratto collegato ad altro rapporto giuridico, secondo lo schema tipico del collegamento negoziale ampiamente conosciuto dalla dottrina civilistica italiana, bensì un contratto che “insiste” su elementi di altri negozi. Il collegamento tra due contratti, che così si crea negli strumenti derivati, è infatti innanzitutto un collegamento unilaterale - alla luce della strumentalità della stipula del contratto relativo allo strumento derivato rispetto alla stipula del contratto relativo alla posizione sottostante - ed è inoltre un collegamento di mero fatto e non di diritto, in quanto la mancanza di validità e/o efficacia del contratto relativo alla posizione sottostante “da coprire” con lo strumento derivato non incide in alcun modo sulla validità ed efficacia dei contratti relativi allo strumento derivato, proprio per l’autonomia finanziaria che contraddistingue quest’ultimo. Oggetto del contratto non è mai il “sottostante”, ma il differenziale (netting se relativo ai pagamenti periodici, payoff per la liquidazione alla scadenza) tra il valore dell’entità di riferimento al momento della stipula e quello assunto dalla medesima entità al momento della data di esecuzione del contratto. Così ricostruita la nozione di derivato, va precisato che questo contratto, conformemente alla sua provenienza, non ha una causa tipica ma può avere, e nella prassi ha, differenti finalità, che ne determinano una differente qualificazione: a) finalità di protezione (hedging), con la quale, attraverso il derivato, si intende proteggere il contraente da taluni potenziali rischi, o comunque ridurre gli stessi;
b) finalità speculativa (trading), con lo scopo di realizzare un lucro in assenza di posizioni sottostanti da coprire;
c) finalità di arbitraggio (arbitrage), nel R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 11 qual caso l’operazione in derivati è combinata ad una o più operazioni sul sottostante al fine di lucrare sulle eventuali differenze di valorizzazione (disarmonie temporanee) sui diversi mercati. La giurisprudenza di questa Corte riconosce, in linea generale, la validità e la meritevolezza di tali contratti, purché ne sia chiaramente individuabile il contenuto ex ante, con riferimento soprattutto ai criteri di determinazione del c.d. mark to market, e cioè il valore del contratto calcolato ad una certa data, pari al valore dei differenziali futuri dei flussi finanziari sulla base delle condizioni dell’indice di riferimento dalla data della sua quantificazione (Cass. 7 novembre 2022, n. 32705; Cass. 6 settembre 2021, n. 24014; Cass. 13 luglio 2018, n. 18724). Nella fattispecie in esame, è incontestato che i derivati concluso dalla TotalErg abbiano funzione di copertura. Orbene, secondo la C.T.R., trattandosi di derivati di copertura per il rischio delle oscillazioni dei prezzi dei prodotti commercializzati dalla società (petrolio e relativi raffinati), l’adozione di tali contratti rientrerebbe nel campo della “gestione caratteristica” della società, in quanto sarebbe normale che una società che tratta prodotti di quel tipo possa cautelarsi contro le oscillazioni dei prezzi, che nel settore sono abbastanza volatili;
in caso, quindi, di differenziale negativo, questo rappresenterebbe componente negativo di reddito, con conseguente applicazione dell’art. 112, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, norma che, secondo la Corte regionale, esprimerebbe un principio generale estensibile anche all’IRAP. Va rilevato, tuttavia, che, pur avendo funzione di copertura, siamo comunque nel campo di un’operazione puramente finanziaria, in quanto basata non già sulla produzione e scambio R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 12 di beni e/o servizi, ma sulla semplice movimentazione di denaro, per cui deve escludersi che i relativi oneri e proventi possano farsi rientrare nel campo della “gestione caratteristica” dell’impresa, soprattutto per un’impresa il cui core business è la commercializzazione di greggio e prodotti raffinati. Non a caso, i contratti derivati, come si è visto, sono inseriti tra gli strumenti finanziari dall’art. 1, comma 2-ter, d.lgs. n. 58/1998. D’altronde, il fatto che il derivato sia utilizzato in funzione di “copertura” dal rischio di oscillazione dei prezzi non muta in alcun modo la natura e la funzione dello strumento finanziario in quanto – in piena coerenza con la previsione dell’art. 2427- bis c.c., che valorizza esclusivamente la natura finanziaria dello strumento di investimento, e non la sua funzionalizzazione, né le ragioni che inducono un’impresa ad utilizzarlo – il fatto che la componente finanziaria sia strumentalmente utilizzata per controbilanciare l’incertezza del risultato d’impresa non può determinare la mutazione genetica del componente a fini contabili o fiscali. Non caso, l’art. 2427-bis, comma 2, lett. c), c.c. – vigente ratione temporis – prevedeva che «sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui (…) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce», fornendo così due precise indicazioni: a) la classificazione generale dei “derivati” tra le operazioni di natura finanziaria;
b) la caratterizzazione in termini di operazione finanziaria anche per quelle operazioni – come quelle dei contratti in oggetto – che assumano come “sottostante” il prezzo di mercato delle merci, con l’unica eccezione del caso in R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 13 cui all’assunzione dell’impegno all’acquisto faccia seguito la consegna fisica della merce. In sostanza, il legislatore distingue tra le ipotesi in cui il regolamento del “derivato su merci” si abbia semplicemente mediante la liquidazione del differenziale (ove la natura di operazione finanziaria è indiscutibile), e l’ipotesi in cui alla stipula del derivato faccia seguito un regolamento in termini di consegna fisica del bene (come avviene, ad es., nelle option su merci, ove l’esercizio dell’opzione può essere regolata mediante consegna fisica, o mediante regolamento netto in contanti: nel primo caso il derivato cessa di essere tale, ed è attratto nella gestione caratteristica dell’impresa, sostanziandosi in una vera operazione di compravendita, con movimentazione fisica delle merci). Nel nostro caso, versandosi pacificamente in un’ipotesi di swap su commodities, che implica un mero regolamento di natura finanziaria, e non anche la consegna di merci, si rientra pienamente in una fattispecie di strumenti finanziari. Orbene, i proventi o gli oneri dei contratti finanziari sono da ricomprendere nell’art. 2425, lett. C), c.c., le cui voci non rientrano nel calcolo della base imponibile IRAP [art. 5, comma 1, d.P.R. n. 446/1997, secondo il quale «per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio»]. R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 14 Improprio deve ritenersi, inoltre, il richiamo dell’art. 112 d.P.R. n. 917/1986, che riguarda l’IRES. Invero, tale disposizione non è applicabile nel caso di specie, posto che la stessa si preoccupa unicamente di stabilire una uniformità nel criterio di valutazione tra le operazioni fuori bilancio, senza però incidere sulla natura dei proventi e degli oneri derivanti dalle operazioni di copertura. Tale principio, indubbiamente valevole ai fini IRES, non è tuttavia rilevante nella fattispecie in esame, posto che i contratti swap, come più volte ribadito, hanno pur sempre natura finanziaria, e come tali non possono rilevare ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. 4. In definitiva, dunque, deve ritenersi erroneo l’inserimento del differenziale negativo di un contratto derivato con finalità di copertura nella lett. B) del conto economico ex art. 2425 c.c. [ovvero, in caso di differenziale positivo, nella lett. A) dello stesso art. 2425 c.c.)], dovendosi inserire tale elemento nella lett. C) del suddetto articolo, con esclusione, quindi, della sua rilevanza ai fini IRAP. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve quindi essere accolto, con la formulazione del seguente principio di diritto: «il differenziale negativo di un contratto finanziario swap, anche se concluso con finalità di copertura, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP, trattandosi, in ogni caso, di onere finanziario rientrante nella lett. C) dell’art. 2425 c.c., e quindi escluso dal calcolo del valore della produzione ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 446/1997». La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto del ricorso originario proposto dalla TotalErg s.p.a. R.G. N. 687/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 15 Stante la novità della questione, ricorrono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dalla TotalErg s.p.a. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, 17 marzo 2026. Il Consigliere est. Il Presidente (Dott. Valentino Lenoci) (Dott. Lucio Napolitano)