Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4823 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 04 82 3 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 21695/98 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron.10304 Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere- Rep. Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE Ud. 16/01/01 - Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
DE LA IC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMEO ROMEI 23, presso lo studio dell'avvocato LABONIA ERNESTO, che la rappresenta e difende MONACIS LUCIA, giusta delegaunitamente all'avvocato 2001 in atti;
controricorrente 141 -1- avversO la sentenza n. 1909/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 16/09/98; R.G.N. 174/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato LABONIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 7 giugno 1996, EL De OL chiedeva al Pretore di Torino, previo accertamento, in contraddittorio con il Ministero del Tesoro, il riconoscimento del suo diritto di ottenere, mediante ripristino della prestazione revocata, l'assegno per gli invalidi civili di cui all'art. 13 legge 30 marzo 1971 n.118, con interessi e rivalutazione. Il convenuto si costituiva, chiedendo il rigetto di tali domande. Con sentenza del 16 gennaio 1997, il Pretore, all'esito della disposta consulenza medico-legale, riteneva infondate le pretese. Avyerso tale pronuncia proponeva appello la De OL, con ricorso depositato il 5 febbraio 1998, reiterando le conclusioni originarie, in base a motivi variamente articolati. Ricostituitosi il contraddittorio, il Ministero chiedeva la conferma della impugnata decisione. Con sentenza del 16 settembre 1998, l'adito Tribunale di Torino, sulla base della consulenza medica espletata in primo grado, non contestata dal Ministero, riformava la sentenza del Pretore, dichiarando che, dalla data della revoca dell'assegno di invalidità civile, sussistevano in capo alla beneficiaria i requisiti medico-legali per la spettanza di tale prestazione. Osservava in proposito il Tribunale che il CTU, nel procedere alla somma delle quote invalidanti applicando la formula a scalare di Balthazard, aveva arbitrariamente eliso i decimali, il cui computo, con arrotondamento alla cifra più prossima, conduceva ad affermare una percentuale di invalidità pari al 66,85%, ovvero, senza arrotondamento, ad una percentuale comunque superiore alla soglia invalidante pari al 66,67%, superiore, cioè, ai due terzi, come previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n.118, applicabile alla fattispecie. 1 In tal caso, infatti, trattandosi di un beneficio riconosciuto con sentenza del Pretore di Torino in data 15 settembre 1992, a decorrere dall'1 giugno 1989, non poteva farsi riferimento alla nuova soglia del 74% introdotta dall'art. 9 D.L.vo 23 novembre 1988 n. 509, dovendosi mantenere i criteri valutativi in base a cui era stata vagliata la domanda originaria, desunti dal testo, anteriore a questa modifica normativa, dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n.118. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero del Tesoro con due motivi. Resiste la De OL con controricorso, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due mezzi di impugnazione, il Ministero del Tesoro denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 legge 30 marzo 1971 n.118 e del D.M. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art. 360 mm.3 e 5 c.p.c.). In particolare, con detti motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, il ricorrente si duole che il Tribunale non avrebbe dato conto delle ragioni della propria adesione alla consulenza tecnica disposta in grado di appello anziché a quella espletata in primo grado;
né avrebbe dato conto dell'iter logico seguito per pervenire alla individuazione delle diverse malattie e delle percentuali invalidanti, limitandosi ad un generico richiamo al D.M. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità. Nella consulenza di secondo grado, inoltre, si riscontrerebbe una intrinseca contraddittorietà laddove, da un lato, si afferma una percentuale invalidante del 74% mentre, dall'altro lato, all'esame obiettivo si evidenziano buone condizioni generali. Leespostecensure non possono condividersi. 2 Va premesso che il decreto legislativo 23 novembre 1988 n.509, recante le norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, prevede all'sPart.2 che il Ministro della sanità approvi, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattia invalidanti, ai sensi dell'art.2, comma 2, della legge 26 luglio 1988 n.291, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità. In adempimento di tale obbligo è stato emanato il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 (G.U. 26 febbraio 1992 n.47, S.O.), nel quale vengono previste percentuali di invalidità fisse o a fascia, in relazione al tipo di patologia, e dettate apposite disposizioni per il caso di patologie plurime con riferimento alle diverse ipotesi di menomazioni funzionalmente in concorso tra loro (quelle che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato) e menomazioni in coesistenza (quelle che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro), con la previsione di appositi metodi di conteggio. Tanto chiarito, in relazione alle formulate censure, per un verso, va rimarcato che alcuna consulenza tecnica è stata espletata in secondo grado, onde le considerazioni del ricorrente, concernenti le valutazioni relative a tale consulenza, appaiono del tutto incongrue e fuorvianti. Per altro verso, va rilevato che l'ulteriore ordine di censure, attinente alla pretesa erronea individuazione delle percentuali invalidanti, non valgono a scalfire il ragionamento seguito dal Tribunale nel pervenire alle contestate conclusioni. Invero, il Giudice a quo ha preliminarmente dato atto che la relazione di consulenza espletata in primo grado, non era stata contestata dal Ministero e che dalla stessa risultava in modo inequivoco il pieno raggiungimento, da parte della 3 De OL, della misura invalidante richiesta dalla legge per ottenere il beneficio economico in oggetto. Ha in proposito chiarito che la predetta consulenza aveva riscontrato nella De OL una grave obesità con complicanze artrosiche, oltre ad una cardiopatia ipertensiva e ad un restringimento del campo visivo, errando, però, nel calcolo della percentuale invalidante. Su quest'ultimo profilo ha ulteriormente puntualizzato che il CTU aveva proceduto alla somma delle quote invalidanti (40, 35 e 15 per cento), applicando la formula a scalare di Balthazar, seguendo arbitrariamente il criterio di elidere i decimali, il cui computo conduceva invece alla determinazione di una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 66,85% superiore, quindi, alla soglia invalidante dei due terzi. Ha infine concluso osservando che, nel caso di specie, trattandosi di riconsiderazione di un beneficio riconosciuto con sentenza del Pretore di Torino in data 15 settembre 1992 a decorrere dall'1 giugno 1989, non poteva farsi riferimento alla nuova soglia invalidante del 74%, introdotta dall'art.9 del d.l.vo 23 novembre 1988 n.509 (decorrente dall'entrata in vigore del già citato D.M. 5 febbraio 1992 n.43, esclusivamente per le domande muove), dovendosi mantenere i criteri valutativi in base a cui era stata vagliata la domanda originaria, desunti dal testo, anteriore a questa modifica normativa, dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118. Pertanto, correttamente e fondatamente il Tribunale di Torino ha ritenuto di accogliere la domanda della De OL, senza procedere ad una ulteriore verifica medica delle sue condizioni, tenendo conto, in modo puntuale, della c.t.u. disposta dal Pretore e non contestata in alcun modo dal Ministero. Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 13000 oltre lire , 2.000.000 (duemilioni) per onorari. Roma, 16 gennaio 2001. Anglicku laul Il Presidente Il Consigliere est. Versy IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 APR. 2001 7 oggi, PhlleIL CANCELLIERE . 2 n I D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T T L , R . O A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 A - I D T 8 N I - S S G 1 O N O 1 P E A S M E I D I G E A A , G D O E O E T R L T T T I S N I R A E I G L S D E L E R E O D 5