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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CARIDI FRANCO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 566/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca - Via Provinciale Di Sottomonte 5 55060 Capannori LU
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Provinciale Di Sottomonte 5 55060 Capannori LU
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 06220249007688431 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 impugna una intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo la mancata notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione dei crediti sottesi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione costituitasi in giudizio, sostiene la legittimita' del proprio operato e, per effetto, chiede il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In via preliminare e assorbente, eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione odierna con riferimento alle cartelle 062202000129133880000 e 06220210006100519000, stante il palese difetto di giurisdizione dell'adito Giudice tributario, in favore del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, e del
Giudice di Pace;
tutte le partite di credito sottese alle cartelle di pagamento indicate non hanno natura tributaria, essendo costituite da contributi della Cassa Forense e da sanzioni amministrative,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si accoglie l'eccezione di inammissibilita' con riferimento alle cartelle nn.
062202000129133880000 e 06220210006100519000 per difetto giurisdizione in quanto trattasi di cartelle di pagamento che non hanno natura tributaria ( contributi Cassa Forense e sanzioni amministrative).
Con riferimento alla rimanente cartella numero 06220210003823231000, il ricorso e' da ritenersi infondato.
Dalla documentazione allegata in atti dal concessionario della riscossione, emerge che la cartella di pagamento e l' ulteriore intimazione di pagamento, sottesa alla intimazione di pagamento impugnata con l'odierno ricorso, sono state regolarmente notificate.
.
Ad ogni buon conto eventuali vizi di notifica riferiti alle originarie cartelle di pagamento non sono proponibili con l'odierno ricorso , atteso che fra la predetta cartella e l'intimazione di pagamento impugnata, si e' frapposta una intimazione di pagamento, anch'essa regolarmente notificata: la cartella di pagamento pertanto e' divenuta definitiva perche' rimasta incontestata, mentre l'intimazione di pagamento puo' essere impugnata solo per vizi propri. Infondata e', infine, anche la doglianza sulla prescrizione e/o decadenza del potere impositivo.
Dalla documentazione in atti si evince infatti che alcun termine prescrizionale e' maturato nei confronti del debito erariale indicato nell'intimazione di pagamento notificata il 22.10.2024, atteso che tra la notifica della cartella di pagamento sottesa alla stessa, notificata il 16.6.2022, e la stessa, si e' frapposta pure una ulteriore intimazione di pagamento notificata in data 6.7.2023 ( peraltro non impugnata).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in Euro 800,00
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CARIDI FRANCO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 566/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca - Via Provinciale Di Sottomonte 5 55060 Capannori LU
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Provinciale Di Sottomonte 5 55060 Capannori LU
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 06220249007688431 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 impugna una intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo la mancata notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione dei crediti sottesi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione costituitasi in giudizio, sostiene la legittimita' del proprio operato e, per effetto, chiede il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In via preliminare e assorbente, eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione odierna con riferimento alle cartelle 062202000129133880000 e 06220210006100519000, stante il palese difetto di giurisdizione dell'adito Giudice tributario, in favore del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, e del
Giudice di Pace;
tutte le partite di credito sottese alle cartelle di pagamento indicate non hanno natura tributaria, essendo costituite da contributi della Cassa Forense e da sanzioni amministrative,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si accoglie l'eccezione di inammissibilita' con riferimento alle cartelle nn.
062202000129133880000 e 06220210006100519000 per difetto giurisdizione in quanto trattasi di cartelle di pagamento che non hanno natura tributaria ( contributi Cassa Forense e sanzioni amministrative).
Con riferimento alla rimanente cartella numero 06220210003823231000, il ricorso e' da ritenersi infondato.
Dalla documentazione allegata in atti dal concessionario della riscossione, emerge che la cartella di pagamento e l' ulteriore intimazione di pagamento, sottesa alla intimazione di pagamento impugnata con l'odierno ricorso, sono state regolarmente notificate.
.
Ad ogni buon conto eventuali vizi di notifica riferiti alle originarie cartelle di pagamento non sono proponibili con l'odierno ricorso , atteso che fra la predetta cartella e l'intimazione di pagamento impugnata, si e' frapposta una intimazione di pagamento, anch'essa regolarmente notificata: la cartella di pagamento pertanto e' divenuta definitiva perche' rimasta incontestata, mentre l'intimazione di pagamento puo' essere impugnata solo per vizi propri. Infondata e', infine, anche la doglianza sulla prescrizione e/o decadenza del potere impositivo.
Dalla documentazione in atti si evince infatti che alcun termine prescrizionale e' maturato nei confronti del debito erariale indicato nell'intimazione di pagamento notificata il 22.10.2024, atteso che tra la notifica della cartella di pagamento sottesa alla stessa, notificata il 16.6.2022, e la stessa, si e' frapposta pure una ulteriore intimazione di pagamento notificata in data 6.7.2023 ( peraltro non impugnata).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in Euro 800,00