Ordinanza cautelare 27 marzo 2023
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00373/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00129/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 129 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Cristiana Apostolo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;
per l’annullamento
della determinazione del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- con cui è stata disposta la sospensione precauzionale facoltativa del ricorrente, ai sensi degli artt. 916 e 936, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 19 marzo 2026, il Consigliere UR NT e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, degli atti in epigrafe e che l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
Rilevato che, con atto depositato il 30 gennaio 2026, parte ricorrente ha chiesto al Collegio di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non avendo più interesse alla decisione;
Considerato che per giurisprudenza consolidata “ nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione ” (Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2235);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e che nelle peculiarità delle questioni trattate e nella definizione in rito il Collegio ravvisa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR NT, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Elena RH, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UR NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.