Articolo 45 della Legge 22 novembre 1954, n. 1158
Articolo 44
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1 gennaio 1955
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25 agosto 1961
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16 dicembre 2010
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7 marzo 2011
Art. 45.
Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528 , il Ministero di grazia e giustizia potra' autorizzare i capi degli Archivi notarili a provvedere, sotto la loro diretta responsabilita', alla scritturazione della copia degli atti conservati negli Archivi stessi, con prestazione d'opera da parte di privati, e con compenso non superiore ai sette decimi dei proventi riscossi per diritti di scritturazione di cui agli articoli 28 e 40 della presente legge.
CAPOVERSO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 723 . (2)

((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 28 luglio 1961, n. 723 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il limite massimo del compenso previsto dall' articolo 45 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 , e' elevato ai nove decimi dei proventi riscossi per i diritti di scritturazione di cui agli articoli 28, 40 e 41 della citata legge n. 1158". ------------- AGGIORNAMENTO (6) L'avviso di rettifica (in G.U. 04/03/2011, n. 52), come modificato dall'errata corrige (in G.U. 07/03/2011, n. 54), ha disposto il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.
Entrata in vigore il 7 marzo 2011