Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01594/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01699/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato, Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 26 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 14 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 323;
- della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero;
- del Decreto del Ministero della Giustizia 21 novembre 2024 avente ad oggetto “Nomina delle ulteriori sottocommissioni - sessione di esame avvocati 2024” e dell’allegato relativo alla Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui include nella XIV sottocommissione il Dott. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il dott. AB FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha contestato la mancata ammissione alle prove orali dell’esame d’avvocato (sessione 2024), conseguita alla valutazione negativa della sua prova scritta da parte della competente sottocommissione
Nondimeno, la ricorrente è stata ammessa, con ordinanza cautelare adottata in sede di appello, alla ricorrezione dell’elaborato ad opera di una diversa Corte d’Appello.
L’elaborato è stato nuovamente corretto, con valutazione positiva, sicché la ricorrente ha sostenuto la prova orale, superandola.
Le circostanze indicate palesano che la pretesa della ricorrente è stata soddisfatta, con conseguente sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto:
- l’art. 4, comma 2 bis, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, prevede che “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”;
- la norma ha positivizzato il principio dell’assorbimento elaborato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al superamento degli esami di maturità (o di promozione a una classe superiore) da parte del candidato che sia stato ammesso con riserva dal giudice amministrativo (cfr. ex multis Cons. St. n. 309/2026);
- pertanto, il superamento della prova orale determina lo stabile conseguimento del titolo con conseguente soddisfazione della pretesa vantata e sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, cpa;
- le modalità di definizione della lite non consentono di ravvisare motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, che, pertanto vengono poste a carico dell’amministrazione resistente secondo gli importi liquidati in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SO, Presidente
AB FO, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB FO | RI SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.