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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7870 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dagli avv.ti Antonio Bocchetti e Maria Accardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli al Largo Ferrantina a Chiaia n. 10;
- opponente
CONTRO
- in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar del 22.03.2024 REP Persona_1
37875/7313.
- opposto
Oggetto: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30 marzo 2024 e ritualmente notificato a controparte, il ricorrente ha esposto:
- di aver ricevuto dall' , in data 5.10.2023, tre provvedimenti di indebito del CP_1
20.09.2023, con i quali è stata richiesta la restituzione delle somme da lui percepite a titolo di disoccupazione agricola, in riferimento agli anni 2017, 2018, 2019; questo in ragione della mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- di aver svolto negli anni dal 2017 al 2020 attività di lavoro in agricoltura alle dipendenze dell'azienda in titolarità della “Società Agricola Valle Verde”, con sede legale in Eboli, pur non essendo iscritto agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, con la qualifica e le mansioni di “operaio” del settore “Agricoltura”;
- di aver, in data 03.01.2024, inoltrato rituale ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale dell' , opponendo l'illegittimità dei provvedimenti di CP_1 revoca. Ciò premesso, ha concluso chiedendo: “in via principale: annullare ovvero revocare gli impugnati provvedimenti;
in subordine dichiarare nullità ed inefficacia, degli impugnati avvisi di accertamento ovvero, in via gradatamente subordinata, dichiarare non sussistere alcun obbligo, per qualsivoglia titolo o causale, a carico del ricorrente ovvero;
in via ulteriormente subordinata, quantificare gli importi che il ricorrente è tenuto a restituire all' che assume essere stati illegittimamente CP_1
1 percepiti dal ricorrente a titolo di “prestazione inerente disoccupazione agricola.”
Vinte le spese con attribuzione.
CP_ Radicatosi il contraddittorio, l' ha dedotto l'infondatezza della domanda per la sua mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, iscrizione che integra un presupposto legale per l'attribuzione della prestazione previdenziale.Ha concluso per la reiezione del ricorso col favore delle spese.
All'udienza di discussione, la causa è stata istruita in via documentale e quindi decisa dopo il deposito di note di trattazione scritta, come da separata sentenza .
Sul piano processuale, in via preliminare, si osserva che mai sono state autorizzate note conclusive, che soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 429 cpv, sicchè nessuna argomentazione in fatto e in diritto ivi contenuta può essere esaminata .
Per il principio di conservazione degli atti giuridici, anche quelli processuali, esse possono valere quali note di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.
Nel merito il ricorso va respinto.
Oggetto del giudizio è il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione CP_ agricola revocata dall' sul presupposto che fosse stata indebitamente incamerata . L'indennità è una prestazione economica erogata dall' , quale sussidio per gli CP_1 operai agricoli, che non possono percepire la disoccupazione “ordinaria” Naspi ed è indirizzata proprio a siffatta categoria di lavoratori in ragione dalla stagionalità che connota la loro attività, allo scopo di compensare le giornate non lavorate nell'anno precedente. L'indennità di disoccupazione agricola spetta a: operai agricoli:
- a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti nell'anno di competenza della prestazione;
- a tempo indeterminato, assunti o licenziati nel corso dell'anno civile, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro. A partire dagli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (legge 240/1984) non accedono più alla disoccupazione agricola ma alla CP_2
- piccoli coloni; compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti che integrano l'iscrizione negli elenchi nominativi con versamenti volontari fino a 51 giornate.
L'indennità spetta ai lavoratori agricoli dipendenti:
- iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli OTD per l'anno di competenza della domanda ovvero che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a
2 tempo indeterminato solo per una parte dell'anno, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- con almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nel dettaglio:
- iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD o lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni prima della domanda;
- iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD o lavoro agricolo con qualifica OTI per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione;
- con almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno di competenza dell'indennità e dall'anno precedente (requisito perfezionabile con cumulo di contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola, purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
CP_ Il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' dal 1° luglio 1995
(art. 9 sexies del d.l. 01/10/96 conv. con mod. in L. 608/96): da tale data l'istituto è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo al Servizio per i
Contributi Ag. Unificati (Scau) soppresso dall'art. 19 della L. 724/94.
Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli CP_ operai agricoli a tempo determinato (cd. OTD), l' sulla base delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro, provvede, a decorrere dall'anno 1996, a compilare gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12 del Re. Decreto 1949/40 e successive modificazioni (art. 9 quinquies co. 1 L. 608/96) e, altresì, elenchi nominativi trimestrali.
Il diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli sussiste, pertanto, quale che sia il numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate, mentre un numero minimo di giornate di iscrizione è previsto dalle norme che specificamente disciplinano le prestazioni previdenziali (es. l'indennità di malattia, le prestazioni di maternità,
l'indennità di disoccupazione).
L'iscrizione nell'elenco annuale dei lavoratori agricoli costituisce, pertanto, titolo alle prestazioni previdenziali e si atteggia quale diritto soggettivo perfetto, tutelabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
In riferimento al riconoscimento della disoccupazione agricola è necessario osservare che l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il "presupposto (...) per l'attribuzione della prestazione previdenziale" che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n.
83 del 1970" (Cass. n. 6229 del 2019).
Invero il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da
3 contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dal R.D. n. 1949 del 1940, art. 12 la quale espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l' , a seguito di CP_1 un controllo ispettivo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass. n. 7845 del 2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296 del 2011, 2739 del 2016, 12001 del 2018).
L'iscrizione negli elenchi che pacificamente nella specie non sussiste di cui parte ricorrente non ha chiesto di accertarne il diritto è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità dell' iscrizione medesima. Ne deriva che l'interessato avrebbe dovuto chiederne in via preliminare l'accertamento .
Riguardo al valore giuridico della iscrizione, dopo vari contrasti giurisprudenziali, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell'anno 2000 puntualizzarono che: per gli
OTD in agricoltura, tenuto conto del tenore letterale delle disposizioni legislative,
l'iscrizione deve qualificarsi come una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela. Inoltre, secondo la regola generale in tema di atti pubblici (artt. 2699 e 2700 cc), accertamento effettuato Pa dalla ai fini dell'iscrizione, mentre fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, degli atti compiuti dal medesimo e di quelli avvenuti in sua presenza, per quanto concerne le circostanze risultanti da dichiarazioni di terzi (generalmente poste a base dell'iscrizione, che avviene sulla base della denuncia del rapporto da parte del datore di lavoro) sono dotate di un grado di attendibilità che può essere inficiato da qualsiasi prova contraria.
Pertanto, secondo la regola generale in materia di onere della prova (art. 2697 cc), il lavoratore che domanda l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita o mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi o mediante il certificato d'urgenza sostitutivo (senza che possa essere peraltro impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi di prova per fondare il convincimento del giudice).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può
4 limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione
(anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (cfr. Cass. S.U. 1133/00; conformi
17584/04; Cass. 22108/09).
Ciò premesso, deve rilevarsi che nel caso di specie il ricorrente si è limitato a produrre in giudizio alcune buste paga, documentazione alla quale, tuttavia, per le considerazioni prima svolte, non può riconoscersi in alcun modo valore sostitutivo dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli e dalla quale peraltro nemmeno emerge con certezza l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo ivi indicato.
Il ricorso deve, di conseguenza essere interamente rigettato.
Spese processuali secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
CP_
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall' che si liquidano in € 700,00 oltre rimborso spese processuali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli il 17.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7870 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dagli avv.ti Antonio Bocchetti e Maria Accardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli al Largo Ferrantina a Chiaia n. 10;
- opponente
CONTRO
- in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar del 22.03.2024 REP Persona_1
37875/7313.
- opposto
Oggetto: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30 marzo 2024 e ritualmente notificato a controparte, il ricorrente ha esposto:
- di aver ricevuto dall' , in data 5.10.2023, tre provvedimenti di indebito del CP_1
20.09.2023, con i quali è stata richiesta la restituzione delle somme da lui percepite a titolo di disoccupazione agricola, in riferimento agli anni 2017, 2018, 2019; questo in ragione della mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- di aver svolto negli anni dal 2017 al 2020 attività di lavoro in agricoltura alle dipendenze dell'azienda in titolarità della “Società Agricola Valle Verde”, con sede legale in Eboli, pur non essendo iscritto agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, con la qualifica e le mansioni di “operaio” del settore “Agricoltura”;
- di aver, in data 03.01.2024, inoltrato rituale ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale dell' , opponendo l'illegittimità dei provvedimenti di CP_1 revoca. Ciò premesso, ha concluso chiedendo: “in via principale: annullare ovvero revocare gli impugnati provvedimenti;
in subordine dichiarare nullità ed inefficacia, degli impugnati avvisi di accertamento ovvero, in via gradatamente subordinata, dichiarare non sussistere alcun obbligo, per qualsivoglia titolo o causale, a carico del ricorrente ovvero;
in via ulteriormente subordinata, quantificare gli importi che il ricorrente è tenuto a restituire all' che assume essere stati illegittimamente CP_1
1 percepiti dal ricorrente a titolo di “prestazione inerente disoccupazione agricola.”
Vinte le spese con attribuzione.
CP_ Radicatosi il contraddittorio, l' ha dedotto l'infondatezza della domanda per la sua mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, iscrizione che integra un presupposto legale per l'attribuzione della prestazione previdenziale.Ha concluso per la reiezione del ricorso col favore delle spese.
All'udienza di discussione, la causa è stata istruita in via documentale e quindi decisa dopo il deposito di note di trattazione scritta, come da separata sentenza .
Sul piano processuale, in via preliminare, si osserva che mai sono state autorizzate note conclusive, che soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 429 cpv, sicchè nessuna argomentazione in fatto e in diritto ivi contenuta può essere esaminata .
Per il principio di conservazione degli atti giuridici, anche quelli processuali, esse possono valere quali note di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.
Nel merito il ricorso va respinto.
Oggetto del giudizio è il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione CP_ agricola revocata dall' sul presupposto che fosse stata indebitamente incamerata . L'indennità è una prestazione economica erogata dall' , quale sussidio per gli CP_1 operai agricoli, che non possono percepire la disoccupazione “ordinaria” Naspi ed è indirizzata proprio a siffatta categoria di lavoratori in ragione dalla stagionalità che connota la loro attività, allo scopo di compensare le giornate non lavorate nell'anno precedente. L'indennità di disoccupazione agricola spetta a: operai agricoli:
- a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti nell'anno di competenza della prestazione;
- a tempo indeterminato, assunti o licenziati nel corso dell'anno civile, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro. A partire dagli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (legge 240/1984) non accedono più alla disoccupazione agricola ma alla CP_2
- piccoli coloni; compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti che integrano l'iscrizione negli elenchi nominativi con versamenti volontari fino a 51 giornate.
L'indennità spetta ai lavoratori agricoli dipendenti:
- iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli OTD per l'anno di competenza della domanda ovvero che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a
2 tempo indeterminato solo per una parte dell'anno, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- con almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nel dettaglio:
- iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD o lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni prima della domanda;
- iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD o lavoro agricolo con qualifica OTI per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione;
- con almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno di competenza dell'indennità e dall'anno precedente (requisito perfezionabile con cumulo di contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola, purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
CP_ Il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' dal 1° luglio 1995
(art. 9 sexies del d.l. 01/10/96 conv. con mod. in L. 608/96): da tale data l'istituto è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo al Servizio per i
Contributi Ag. Unificati (Scau) soppresso dall'art. 19 della L. 724/94.
Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli CP_ operai agricoli a tempo determinato (cd. OTD), l' sulla base delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro, provvede, a decorrere dall'anno 1996, a compilare gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12 del Re. Decreto 1949/40 e successive modificazioni (art. 9 quinquies co. 1 L. 608/96) e, altresì, elenchi nominativi trimestrali.
Il diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli sussiste, pertanto, quale che sia il numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate, mentre un numero minimo di giornate di iscrizione è previsto dalle norme che specificamente disciplinano le prestazioni previdenziali (es. l'indennità di malattia, le prestazioni di maternità,
l'indennità di disoccupazione).
L'iscrizione nell'elenco annuale dei lavoratori agricoli costituisce, pertanto, titolo alle prestazioni previdenziali e si atteggia quale diritto soggettivo perfetto, tutelabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
In riferimento al riconoscimento della disoccupazione agricola è necessario osservare che l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il "presupposto (...) per l'attribuzione della prestazione previdenziale" che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n.
83 del 1970" (Cass. n. 6229 del 2019).
Invero il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da
3 contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dal R.D. n. 1949 del 1940, art. 12 la quale espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l' , a seguito di CP_1 un controllo ispettivo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass. n. 7845 del 2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296 del 2011, 2739 del 2016, 12001 del 2018).
L'iscrizione negli elenchi che pacificamente nella specie non sussiste di cui parte ricorrente non ha chiesto di accertarne il diritto è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità dell' iscrizione medesima. Ne deriva che l'interessato avrebbe dovuto chiederne in via preliminare l'accertamento .
Riguardo al valore giuridico della iscrizione, dopo vari contrasti giurisprudenziali, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell'anno 2000 puntualizzarono che: per gli
OTD in agricoltura, tenuto conto del tenore letterale delle disposizioni legislative,
l'iscrizione deve qualificarsi come una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela. Inoltre, secondo la regola generale in tema di atti pubblici (artt. 2699 e 2700 cc), accertamento effettuato Pa dalla ai fini dell'iscrizione, mentre fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, degli atti compiuti dal medesimo e di quelli avvenuti in sua presenza, per quanto concerne le circostanze risultanti da dichiarazioni di terzi (generalmente poste a base dell'iscrizione, che avviene sulla base della denuncia del rapporto da parte del datore di lavoro) sono dotate di un grado di attendibilità che può essere inficiato da qualsiasi prova contraria.
Pertanto, secondo la regola generale in materia di onere della prova (art. 2697 cc), il lavoratore che domanda l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita o mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi o mediante il certificato d'urgenza sostitutivo (senza che possa essere peraltro impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi di prova per fondare il convincimento del giudice).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può
4 limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione
(anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (cfr. Cass. S.U. 1133/00; conformi
17584/04; Cass. 22108/09).
Ciò premesso, deve rilevarsi che nel caso di specie il ricorrente si è limitato a produrre in giudizio alcune buste paga, documentazione alla quale, tuttavia, per le considerazioni prima svolte, non può riconoscersi in alcun modo valore sostitutivo dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli e dalla quale peraltro nemmeno emerge con certezza l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo ivi indicato.
Il ricorso deve, di conseguenza essere interamente rigettato.
Spese processuali secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
CP_
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall' che si liquidano in € 700,00 oltre rimborso spese processuali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli il 17.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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