Art. 22-bis. ((Persone che agiscono di concerto)) ((1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo, e' soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 19 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorche' invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19 oppure comportano la possibilita' di esercitare il controllo o un'influenza notevole.)) ((97)) ((2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Banca d'Italia individua i casi per i quali si presume che due o piu' persone agiscano di concerto, i casi in cui la cooperazione tra piu' persone non configura un'azione di concerto, nonche' i casi in cui le modifiche agli accordi tra persone che agiscono di concerto, ivi comprese quelle relative alla composizione degli aderenti, sono soggette agli obblighi di autorizzazione o comunicazione ai sensi del presente Capo.)) --------------- AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto:
- (con l'art. 3, comma 3, lettere a) e b)) che "L' articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come introdotto dal presente decreto, si applica all'acquisizione o detenzione di partecipazioni inerenti ad accordi:
a) conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell' articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come introdotto dal presente decreto;
b) conclusi antecedentemente alla data della entrata in vigore della medesima disciplina attuativa, qualora la successiva adesione di altri soggetti comporti il superamento di una delle soglie previste dall' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ".
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto:
- (con l'art. 3, comma 3, lettere a) e b)) che "L' articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come introdotto dal presente decreto, si applica all'acquisizione o detenzione di partecipazioni inerenti ad accordi:
a) conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell' articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come introdotto dal presente decreto;
b) conclusi antecedentemente alla data della entrata in vigore della medesima disciplina attuativa, qualora la successiva adesione di altri soggetti comporti il superamento di una delle soglie previste dall' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ".