Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00020/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Capuana, n. 207;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale Trento, Polo Nazionale della Guardia di Finanza Viterbo, non costituiti in giudizio;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenza Marina Marinelli, Marta Odorizzi, Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento del diritto al beneficio economico normativamente contemplato all'art. 6 bis , D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il cons. dott. OM DI, mentre nessuno è comparso per le parti, come risultante dal verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha prestato servizio nella Guardia di Finanza ed è stato collocato in congedo a domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi.
In particolare, il sig. -OMISSIS- si è congedato con 41 anni di servizio utile contributivo al TFS ed all'età di 55 anni.
L’INPS ha liquidato in suo favore l’indennità di fine servizio, senza peraltro l’applicazione del beneficio economico dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis , D.L. n.387/1987, come risulta dai prospetti di liquidazione della pensione allegati al ricorso e depositati.
La difesa del ricorrente espone altresì che il Centro Informatico Amministrativo Nazionale (C.I.A.N) del Corpo della Guardia di Finanza, si è detto impossibilitato al riscontro delle istanze non essendo al medesimo Centro riconducibile l'adozione del provvedimento richiesto.
La sede INPS di Roma Tuscolana, ufficio all'epoca dei fatti preposto all'elaborazione dei progetti di liquidazione del TFS, ha, nel merito, riscontrato alle istanze del ricorrente, evidenziando che, per la determinazione del Trattamento di fine servizio ex art. 6 bis D.L. n 387/1987, l'art. 15 bis del D.L. n. 379/1987, convertito nella L. n 486/1987, tuttora in vigore, limita l'applicazione dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS a coloro che “ cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti ”.
Pertanto, con il ricorso in esame il ricorrente reclama l’accertamento della spettanza dei sei scatti stipendiali, contestando all’Istituto con l’unico motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, anche in raffronto all’art. 1911 cod. ord. mil. ed in violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost..
Il ricorrente deduce che il trattamento di fine servizio riconosciutogli è stato quantificato omettendo di considerare i benefici economici contemplati dall’art. 6 bis , D.L. n. 387 del 1987 ed in particolare senza includere, nella relativa base di calcolo, i sei scatti stipendiali ivi previsti nella misura pari al 2,50 % ciascuno da computarsi sull’ultimo stipendio percepito, beneficio da riconoscere al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare cessato dal servizio non solo per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, ma altresì per aver chiesto, come il ricorrente, di essere posto in quiescenza a domanda, purché si siano maturati trentacinque anni di servizio utile dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.
Rileva la difesa del ricorrente come la giurisprudenza si sia ormai definitivamente consolidata nel senso del riconoscimento suesposto, come risulta dalle plurime sentenze del Giudice di appello citate nel ricorso (e ormai condivise anche da questo Tribunale).
Vengono indi rassegnate le conclusioni, affinché l’adìto Tribunale accerti e dichiari il diritto del sig. -OMISSIS- a beneficiare - sul trattamento di fine servizio - degli scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 con corrispondente incremento della base retributiva, condannando l’Istituto Previdenziale alla liquidazione in suo favore degli importi differenziali spettanti a tale titolo, oltre agli interessi di legge.
Il difensore chiede altresì che le competenze di lite - in caso di esito vittorioso - siano distratte in suo favore, dichiarandosi all’uopo antistatario.
Si è costituito l’Istituto intimato con memoria formale depositata il 18 novembre 2025.
Successivamente, in data 17 dicembre 2025, l’Amministrazione resistente ha depositato una ulteriore memoria.
L’INPS eccepisce qui l’intervenuta decadenza del ricorrente dal beneficio, poiché l’art. 6- bis del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, ne limiterebbe l’operatività solo a chi abbia presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno nel quale siano maturati entrambi i due requisiti dei 55 anni d’età e dei 35 anni di servizio utile.
Inoltre, l’Amministrazione resistente rileva che il beneficio in questione viene espressamente subordinato alla condizione contemplata dal secondo comma dell’art. 6 bis del previo pagamento della restante contribuzione “ calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ” che, nel caso di specie, non è stata effettuata.
L’I.N.P.S. ha offerto una propria ricostruzione della cornice normativa di riferimento secondo la quale l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 sarebbe in radice ostativo all’accoglimento della pretesa della odierna parte ricorrente, poiché tale disposizione (la cui efficacia non sarebbe circoscritta all’ambito previdenziale, ma si estenderebbe anche alla determinazione dell’indennità di fine servizio) nell’intervenire nella materia disciplinata dall’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987 (come modificato dall’art. 21, c. 1, L. n. 232/1990), avrebbe inteso ripristinare l’originario ambito applicativo del beneficio (riguardante, in coerenza con la sua ratio premiale, le sole ipotesi di cessazione dal servizio per morte, inabilità fisica o raggiungimento dei limiti di età), escludendone apertis verbis il riconoscimento nei casi di cessazione dal servizio a domanda (salvo il caso in cui si effettui il pagamento dell’onere contributivo volontario).
In definitiva l’I.N.P.S. sostiene che i sei scatti stipendiali sono computabili sul TFS unicamente per i soggetti collocati a riposo per raggiungimento del limite di età ordinamentale, oppure per invalidità o per decesso, mentre non possono essere riconosciuti al personale che sia stato collocato a riposo a domanda.
L’I.N.P.S. infine ha affermato che l’Istituto si limiterebbe a liquidare agli aventi titolo il TFS sulla base del computo del relativo ammontare previamente effettuato dalle Amministrazioni di appartenenza del personale collocato in quiescenza ed in tal senso si è sempre limitato a seguire le indicazioni dei Ministeri più volte chiamati a pronunziarsi sul punto.
Ha replicato il ricorrente con memoria depositata il 14 gennaio 2026, ribadendo le argomentazioni di ricorso, contestando l’esposizione svolta da I.N.P.S. con puntuali richiami alla recente giurisprudenza in materia ed in particolare stigmatizzando che anche in riguardo all’asserita debenza della contribuzione volontaria, questa non possa essere accolta come condizionante, posto che l’Istituto aveva negato i sei scatti qui reclamati sin dall’inizio, non producendo alcun conteggio, di sua esclusiva spettanza, circa l’ipotetico dovuto versamento.
Alla pubblica udienza del giorno 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) In limine litis vanno scrutinate le eccezioni - anche in via preliminare - sollevate dall’Istituto.
A.1) Destituita di fondamento è l’eccezione di decadenza dal diritto all’erogazione del beneficio dei sei scatti stipendiali per l’inosservanza del termine del 30 giugno, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, il quale ha chiarito che un tale effetto estintivo del diritto non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa, e il rispetto di tale termine è funzionale solamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo - anche a domanda - a partire dal primo gennaio dell’anno successivo ( ex pluribus cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2025, n. 8344; Cons. Stato, Sez. II, 17 aprile 2024, n. 3492).
A.2) Va altresì respinta l’eccezione di difetto di legittimazione adombrato dall’Istituto, seppur per mero scrupolo difensivo. Per unanime giurisprudenza l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita (o il trattamento di fine servizio) è il competente Ente previdenziale (cfr. sul punto, ad es., T.A.R. Liguria – Genova, sez. I, 5/11/2025, n. 1196; Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465; Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329; cfr., altresì, in senso conforme ex multis la sentenza n. 17 del 6 febbraio 2023 resa da questo stesso Tribunale, nonché più di recente la sentenza del 19/6/2025, n. 111), nei cui esclusivi confronti, quindi, deve essere ritualmente instaurata la controversia ed è pertanto l’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio, risultando irrilevante la partecipazione dell'Amministrazione datrice di lavoro al procedimento prodromico alla definizione della buonuscita, in virtù della collaborazione fra i due soggetti pubblici.
B) Il ricorso, nel merito, è fondato alla luce anche dei principi già affermati da questo Tribunale in recenti decisioni pronunciate su casi analoghi a quello qui in esame, uniformandosi all'indirizzo del tutto prevalente e ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, rilevante anche ex art. 74 c.p.a..
B.1) Si fa riferimento in particolare alle sentenze di questo Tribunale con le quali si è mutato il più risalente indirizzo sfavorevole agli istanti (cfr. ora ad es. le sentenze T.R.G.A. Trento, 8 gennaio 2026, n. 7; 19 dicembre 2025, n. 201; 19 dicembre 2025, n. 200; 19 giugno 2025, n. 111; 24 febbraio 2025, n. 40; 10 febbraio 2025, nn. 31 e 32; 16 dicembre 2024, n. 192; 11 novembre 2024, nn. 163 e 164).
Tale orientamento è del resto speculare alla giurisprudenza ormai univoca del giudice di appello - Sezione II del Consiglio di Stato - favorevole ai ricorrenti e resa su omologhe fattispecie e ciò nell’esegesi di un contesto normativo comunque complesso e non privo di elementi tra di loro incoerenti sotto il profilo sistematico (cfr. ad es. le sentenze del Consiglio di Stato 28 ottobre 2024, n. 8598; 26 aprile 2024, n. 3807; 23 marzo 2023, n. 2988; 5 dicembre 2023, n. 10520; 14 dicembre 2023, n. 10823 e n. 10810; 30 novembre 2023, n. 9997 e n. 10353, 20 marzo 2023, n. 2831 e 16 marzo 2023, n. 2760; da ultimo vedasi anche Cons. Stato, sez. VI, 28/10/2025, n. 8344).
B.2) La domanda oggetto di ricorso trova giustificazione alla luce dell’ormai consolidatosi indirizzo ermeneutico del Giudice d’appello, in particolare - in ultimo - la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 28 ottobre 2025, n. 8344, secondo cui: “ L'ambito oggettivo di applicazione di tale beneficio è delineato da una duplice previsione. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6-bis sono attribuiti, <ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita>, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti (<ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto>) al personale <che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto>. Il comma 2 prevede l'attribuzione dei sei scatti <al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile>, con la precisazione che <la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990> ”.
Inoltre, non coglie nel segno l’Istituto resistente nemmeno in ordine a quanto dedotto circa la previsione “ in senso restrittivo ” dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, per cui: " 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224 , inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 , all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ”.
Da quanto sopra deriva che tale disposizione riguarda solo le modalità di calcolo della base pensionabile, mentre non modifica il regime di spettanza dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6- bis del D.L. n. 387/1987, comunque applicabili in forza del richiamo dell'art. 1911, c. 3 (vedasi Cons. Stato cit.) ed invero ciò risulta dalla lettera della disposizione (" sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]") e dal riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l'importo della pensione.
Tale differenza di trattamento è giustificata dall'intrinseca diversità dei due emolumenti; difatti, la pensione ha chiaramente natura previdenziale, mentre l'indennità di buonuscita ha carattere di retribuzione differita e prescinde dal raggiungimento dei requisiti necessari per l'acquisto del diritto a pensione (cfr. ex multis , TRGA Trento, 8 gennaio 2026, n. 7; TAR Lombardia Milano, 13/11/2025, n. 3680; T.A.R. Umbria, 6 febbraio 2024, n. 58).
B.3) Si rimarca peraltro che “ l'art. 1911 non ha un contenuto innovativo, in quanto l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si doveva ritenere già applicabile a tutte le Forze armate in ragione della funzione del decreto medesimo, indicata dall'art. 1, che ha disposto l'estensione dei <benefici economici>, previsti del d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia, ai sensi dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121. Quest'ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante <Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza>, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche con riguardo all'applicazione del richiamato art. 6-bis.
Invece, a seguito dell'abrogazione operata dall'art. 2268, comma 1, n. 872 C.o.m. dell'art. 11 della legge n. 231/1990, non si può ritenere in alcun modo avvenuta la reviviscenza del comma 15-bis dell'art. 1 del d.l. n. 379 del 1987, che l'art. 11 aveva sostituito. Il comma 15-bis, infatti, pur non essendo stato espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66/2010 deve ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione espressa dell'art. 11 della legge l. n. 231/1990, che aveva già sostituito l'art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, nonché della disciplina prevista dall'art. 1911 C.o.m., che ha richiamato espressamente l'art. 6-bis del d.l. 387/1987. Infatti, con riguardo al comma 15-bis, si deve escludere che l'abrogazione di una disposizione, che novella una precedente disposizione, faccia rivivere la disposizione originaria. Piuttosto, si deve ritenere che il C.o.m. (art. 2268, comma 1, n. 872), nell'abrogare l'art. 11 legge n. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l'art. 1, comma 15-bis del d.l. n. 379/1987. Sicché non è più in vigore la norma contenuta nell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava l'applicazione del beneficio in questione ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda, mentre è rimasto in vigore l'art. 6-bis del d.l. n. 387, in tutto il suo ambito di applicazione riferito a tutte le forze di polizia, tramite il richiamo operato dall'art. 1911, comma 3, C.o.m. ” (Cons. Stato, n. 8344/2025 cit.).
C) L’insieme delle suesposte argomentazioni porta all’accoglimento della domanda del ricorrente tendente all’accertamento del suo diritto di percepire il TFS comprensivo anche dell’incremento derivante dai sei scatti nella misura del 2,50 per cento ciascuno da computarsi sull’ultimo stipendio come definito dall’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987, con conseguente condanna dell’Istituto intimato a liquidare tale maggior somma in favore dello stesso ricorrente.
D) Relativamente alla posta relativa agli interessi, va altresì precisato che, poiché le disposizioni riguardanti l’erogazione del trattamento di fine servizio, prevedono che le stesse siano liquidabili in due tranches, la prima pagabile dopo due anni (l’I.N.P.S. ha 90 giorni di tempo da tale data) e la seconda l’anno successivo, a mente di quanto da ultimo disposto dall’art. 12, c. 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, gli interessi medesimi saranno computati sul predetto maggior importo spettante solo per le tranches di liquidazione già scadute ed a far data dalla scadenza originaria di ciascuna di esse.
E) Le spese di lite, stante l’ormai consolidata giurisprudenza del Giudice d’appello e anche di questo Tribunale sull’oggetto del contendere, sono poste a carico della resistente Amministrazione - soccombente in giudizio - che non ha peraltro ancora colto l’invito - che qui ancora si rinnova - di questo Giudice “ pro futuro a rimuovere, mediante solleciti provvedimenti da adottare in autotutela, ogni residua ragione di lite per gli omologhi contenziosi a tutt’oggi pendenti ” (cfr. T.R.G.A, Trento, 8 gennaio 2026, n. 7; 19 dicembre 2025, n. 201; 19 giugno 2025, n. 111; 19 gennaio 2024 n. 9) e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Mario Bacci, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta e dichiara, come da motivazione, il diritto del ricorrente di percepire il TFS comprensivo anche dell’incremento derivante dai sei scatti nella misura del 2,50 per cento ciascuno da computarsi sull’ultimo stipendio come definito dall’art. 6- bis del D.L. n. 387 del 1987.
Conseguentemente l’I.N.P.S. dovrà procedere a (ri)liquidare l’importo del TFS spettante al ricorrente ed a corrispondergli il maggior importo così rideterminato oltre agli interessi, parimenti come da motivazione.
Attesa la soccombenza nel merito del giudizio dell’Istituto intimato, condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille/00), oltre al 15% di spese generali ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Mario Bacci.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND IN, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
OM DI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM DI | ND IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.