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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 787/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7120/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240028681043000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240028681043000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche del 2019 e 2021 dell'importo di euro 442,67 e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese, deducendo la illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione del credito.
Le convenute ADER e Regione CA si costituivano e chiedevano la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente al 2019 per intervenuto sgravio emesso il 18/1172024 con rigetto, nel resto, del ricorso.
Con atto del 13/1272024 il ricorrente chiedeva la estinzione del giudizio e rinunzia allo stesso, per erronea iscrizione la Corte, all'udienza del 6/2/2026, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinunzia al ricorso ed al giudizio presentata dal ricorrente impone alla Corte di dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Appare equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio -
P.Q.M.
La Corte tributaria provinciale di Cosenza, sez V , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara le spese integralmente compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7120/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240028681043000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240028681043000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche del 2019 e 2021 dell'importo di euro 442,67 e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese, deducendo la illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione del credito.
Le convenute ADER e Regione CA si costituivano e chiedevano la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente al 2019 per intervenuto sgravio emesso il 18/1172024 con rigetto, nel resto, del ricorso.
Con atto del 13/1272024 il ricorrente chiedeva la estinzione del giudizio e rinunzia allo stesso, per erronea iscrizione la Corte, all'udienza del 6/2/2026, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinunzia al ricorso ed al giudizio presentata dal ricorrente impone alla Corte di dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Appare equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio -
P.Q.M.
La Corte tributaria provinciale di Cosenza, sez V , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara le spese integralmente compensate.