Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00802/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 802 del 2022, proposto da
Rossello Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Giorgio Coppa, Caterina Pasini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Costigliole D'Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Mattioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comunità delle Colline Tra Langa e Monferrato, Sportello Unico Attività Produttive (Suap) della Comunità delle Colline Tra Langa e Monferrato, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dello Sportello Unico Attività Produttive della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato in data 14 aprile 2022, pratica SUAP n. 8/2022, prot. rif. n. 21/2022 del 17 gennaio 2022, notificato alla ricorrente in data 14 aprile 2022, con il quale è stato espresso il diniego rispetto all'istanza edilizia della Rossello Costruzioni S.r.l. in relazione al pertinente progetto di costruzione fabbricato ad uso produttivo/artigianale; nonché di ogni eventuale atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque collegato e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Costigliole D'Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in conformità alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente.
E, invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, ‹‹nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso›› (Cons. Stato, sez. II, 04 gennaio 2023, n. 120).
Le spese di lite possono essere compensate tra la ricorrente e il Comune di Costigliole D'Asti in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza. Nulla sulle spese nei confronti degli altri soggetti intimati, attesa la loro mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite tra la ricorrente e il Comune di Costigliole D'Asti.
Nulla spese nei confronti degli altri soggetti intimati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LU, Presidente
Marco AL, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AL | IA LU |
IL SEGRETARIO